(massima n. 1)
Nel caso in cui il fatto addebitato integri gli estremi della violazione amministrativa di cui all'art. 15 T.U.L.P.S. (inottemperanza all'invito a presentarsi all'autorità di P.S.), deve essere esclusa la sussistenza del reato — contestato all'imputato di cui all'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità), considerato che l'art. 15 T.U.L.P.S. si pone come norma speciale rispetto all'art. 650 c.p. e considerato altresì che, in base a quanto disposto dall'art. 9 legge 24 novembre 1981, n. 689, la regola della prevalenza della norma speciale vale anche nel caso in cui il rapporto di specialità intercorre tra disposizione penale e disposizione che prevede una sanzione amministrativa. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, il procuratore generale sosteneva che il pretore avrebbe dovuto ritenere sussistente il reato contestato — ex art. 650 c.p. — in base al rilievo che la norma prevista dall'art. 15 T.U.L.P.S., come modificato dal D.L.vo n. 480 del 1994, ha natura sussidiaria. La S.C. ha osservato che la norma speciale, anche se sussidiaria, prevale sulla norma generale, in quanto la sussidiarietà non può modificare le regole che disciplinano il rapporto di specialità).