(massima n. 1)
Integra gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p. l'inosservanza dell'ordinanza del sindaco che, per ragioni di igiene, sospenda, nei confronti del gestore di una macelleria, l'autorizzazione sanitaria all'esercizio di un laboratorio interno di produzione di salsicce e ventricina di carne suina per mancanza dei requisiti di cui all'art. 28 del D.L.vo 26 marzo 1980 n.327, in quanto l'obbligo di munirsi di autorizzazione sanitaria, essendo diretto ad assicurare un livello minimo di idoneitą e di igiene degli alimenti a fini di salvaguardia della salute collettiva, ricade su chiunque eserciti un'attivitą di produzione, lavorazione o confezionamento di sostanze alimentari che non si esaurisca nell'ambito dell'autoconsumo e si diriga, invece, immediatamente o mediatamente ad un mercato esterno.