(massima n. 1)
L'inosservanza dell'obbligo di soggiorno da parte del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale configura la violazione dell'art.9 della Legge n. 1423 del 1956 e non il reato di cui all'art. 650 del c.p.. (Nella fattispecie la Corte, annullando la sentenza del Tribunale che, sull'erroneo presupposto giuridico dell'imputazione per il reato di cui al citato art. 650 c.p., aveva ammesso l'imputato al beneficio dell'oblazione, ha altresģ escluso che l'avere il P.M. di udienza prestato il proprio consenso all'oblazione stessa impedisse il ricorso del P.G. contro la sentenza per la violazione di legge accertata).