(massima n. 1)
Č da considerare inerente alla salute pubblica e, pertanto, sanzionabile ai sensi dell'art. 650 c.p., in caso di inosservanza, il provvedimento amministrativo con il quale sia stata disposta la chiusura di una cava in quanto priva della licenza prescritta, per il prelievo di materiali d'opera, dall'art. 327 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, atteso che detta disposizione detta una speciale disciplina in materia di igiene del suolo, prevedendo che l'atto autorizzativo contenga le opportune prescrizioni «per evitare ristagni d'acqua o avvallamenti di terreno non dotati di facile scolo» e, quindi, per prevenire impaludamenti nocivi alla salute umana.