Cass. civ. n. 31367/2025
In tema di responsabilità datoriale, ove non sia configurabile una condotta di mobbing, per l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli, può pur sempre essere ravvisabile la violazione dell'art. 2087 cod. civ. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi. Ne consegue che una situazione di stress può rappresentare fonte di risarcimento del danno subito dal lavoratore, ove emerga la colpa del datore di lavoro nella contribuzione causale alla creazione di un ambiente logorante e determinativo di ansia come tale causativo di pregiudizio per la salute (Nel caso di specie, richiamati gli enunciati principi, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto, nella circostanza, la corte territoriale, nel rigettare la domanda di risarcimento danni proposta dalla lavoratrice, odierna ricorrente, si era, in particolare, sottratta alla disamina dei comportamenti datoriali, da valutare, complessivamente e non atomisticamente, nella loro portata oggettivamente lesiva della dignità e della personalità di quest'ultima, anche prescindendo da una preordinata volontà di emarginazione o isolamento e cioè come comportamenti, di fatto, determinativi di un ambiente di lavoro mortificante o comunque non ideale per svolgere serenamente i compiti assegnati, considerato, altresì, il delicato momento - stato di gravidanza – vissuto dalla ricorrente medesima).
Cass. civ. n. 29823/2025
La responsabilità del datore di lavoro per infortunio del dipendente può essere esclusa quando risulti provato che il datore di lavoro ha informato ed addestrato adeguatamente il lavoratore, secondo le necessarie tecniche di prevenzione degli infortuni per la specifica attività svolta.
Cass. civ. n. 26923/2025
Le nozioni di mobbing e straining hanno natura medico-legale e non rilevanza autonoma giuridica; ai fini legali, qualificano comportamenti lesivi della salute sul lavoro ex art. 2087 c.c., con elemento qualificante costituito dall'intento persecutorio del soggetto agente verso la vittima, indipendentemente dalla legittimità dei singoli atti.
Cass. civ. n. 26021/2025
Il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate; ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili "ex ante" ed idonee ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso, la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa (Nel caso di specie, richiamato anche l'enunciato principio, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto, nella circostanza, la corte territoriale, nel rigettare la domanda di risarcimento danni derivanti da un infortunio occorso all'odierno ricorrente che, intento a tagliare un tondino di ferro senza indossare gli occhiali protettivi, era stato colpito all'occhio da un pezzo di ferro riportando una gravissima lesione, aveva affermato che la violazione dell'obbligo di vigilanza dovesse essere dedotta e provata da quest'ultimo, pur rientrando invece la stessa negli obblighi posti a carico del datore di lavoro).
–
In ambito contrattuale, il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno causato da infortunio sul lavoro deve limitarsi all'allegazione dell'inadempimento datoriale e alla prova del nesso di causalità tra l'infortunio e le conseguenze dannose subite. Spetta al datore di lavoro provare di aver rispettato le misure di sicurezza, compresa la vigilanza sull'effettivo rispetto delle stesse.
Cass. civ. n. 25178/2025
In tema di responsabilità del datore di lavoro per infortunio sul lavoro, ai sensi dell'articolo 2087 cod. civ., è necessario che il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno alleghi e provi specificamente le condotte colpevoli del datore di lavoro che hanno reso possibile il verificarsi dell'infortunio. Non basta la mera allegazione che l'evento traumatico sia avvenuto durante l'attività lavorativa.
Cass. civ. n. 23687/2025
L'obbligo di tutela della sicurezza dei lavoratori (art. 2087 c.c.) non implica un controllo continuativo e capillare sulle modalità di svolgimento delle singole mansioni, qualora il datore di lavoro abbia fornito adeguate istruzioni e attrezzature, nonché formazione specifica, e non vi sia riscontro di precedenti malfunzionamenti delle attrezzature utilizzate.
Cass. civ. n. 23684/2025
Le condotte poste a sostegno dell'azione risarcitoria per violazione dell'art. 2087 c.c. possono essere ricondotte entro il paradigma dell'art. 2043 c.c. anche in sede d'appello, purché il diverso inquadramento abbia ad oggetto i fatti prospettati dalle parti e non comporti la modifica officiosa della domanda.
Cass. civ. n. 23674/2025
Il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza del lavoratore non solo mediante l'adozione di tutte le misure prescritte dalla legge, ma anche attraverso una vigilanza efficace e continua sul rispetto di tali misure. La mancata osservanza da parte del lavoratore delle regole di sicurezza, pur costituendo un comportamento illecito, non preclude di per sé la configurabilità dell'infortunio e la colpa del datore di lavoro.
Cass. civ. n. 23673/2025
La responsabilità civile del datore non viene radicata sul mero svolgimento di un'attività pericolosa comportante l'utilizzo di amianto, ma deriva esclusivamente dal modo con cui tale attività viene esercitata, avendo riguardo alla normativa vigente al momento della condotta omissiva.
–
La responsabilità del datore di lavoro per danni derivanti dall'esposizione a materiali nocivi, quali l'amianto, ha natura contrattuale. Il lavoratore deve provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, il danno subito ed il nesso causale tra il danno e l'attività lavorativa. Il datore di lavoro, per essere esonerato, deve dimostrare di aver rispettato tutte le misure di sicurezza imposte dalle norme vigenti e che l'evento dannoso è imputabile a cause estranee alla sua sfera di controllo.
Cass. civ. n. 22844/2025
Ai fini di accertare la responsabilità ai sensi dell'art. 2087 c.c., spetta ai soggetti chiamati in causa dimostrare l'adempimento delle misure di sicurezza conformi alla normativa vigente. In caso di contestazione della responsabilità, il giudice deve valutare l'efficacia causale delle condotte omissive dei coobbligati, basandosi su una corretta interpretazione delle risultanze istruttorie.
Cass. civ. n. 22839/2025
Il datore di lavoro ha l'obbligo di prevenire le condizioni di rischio derivanti dalla negligenza e imprudenza del lavoratore, adottando tutti i mezzi preventivi idonei per evitare infortuni sul lavoro. La violazione di tale obbligo, in assenza di prove riguardanti dispositivi di protezione e di vigilanza sulle misure di sicurezza, esclude il concorso colposo del lavoratore.
Cass. civ. n. 22539/2025
In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, gli indumenti di lavoro possono essere considerati dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) qualora, in concreto, costituiscano una barriera protettiva rispetto a rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore, conformemente all'art. 2087 c.c. e alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Cass. civ. n. 22280/2025
La pretesa risarcitoria per ritardato collocamento in pensione può essere ricollegata all'inadempimento dell'obbligo di prevenzione ex art. 2087 c.c. solo se il ricorrente fornisce prova concreta degli indici di rischio e pericolosità dell'ambiente lavorativo e delle misure di sicurezza adottate o omesse.
Cass. civ. n. 21714/2025
In tema di responsabilità del datore di lavoro per un infortunio sul luogo di lavoro, incombe sul lavoratore l'onere di provare di avere subito un danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre grava sul datore di lavoro quello di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire l'evento lesivo. In particolare, il giudice chiamato a stabilire tale responsabilità, nel decidere se il detto datore abbia adempiuto a siffatto onere, deve: a) valutare se le misure di prevenzione del rischio predisposte fossero adatte alle condizioni del luogo ove è avvenuto l'incidente e alla posizione ed alla dimensione degli oggetti da movimentare eventualmente coinvolti nel sinistro; b) accertare se egli, se del caso anche per mezzo del suo responsabile del servizio, abbia: 1) vigilato, in concreto, sulla corretta applicazione delle regole di sicurezza ad opera dei lavoratori, non essendo possibile rimettere alla loro discrezionalità ogni valutazione in ordine alla gestione dello spazio a loro disposizione; 2) garantito la presenza di dispositivi idonei a prevenire i rischi potenziali; 3) ricevuto segnalazioni dai dipendenti, per, poi, trattarle adeguatamente (Nel caso di specie, la Suprema Corte, enunciando il principio di diritto, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale, in riforma della pronuncia di prime cure, aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno differenziale proposta dalla ricorrente che, in qualità di operatrice socio-sanitaria, era rimasta vittima di un infortunio sul lavoro, allorché, intenta alla preparazione dei vassoi del pasto dei degenti, era scivolata dalla sedia sulla quale era salita per raggiungere uno scatolone di cibo posizionato su un pensile della "cucinetta" del reparto al quale era addetta).
Cass. civ. n. 21422/2025
La violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c. non può essere dedotta in Cassazione se tale questione non è stata previamente trattata dal giudice di merito, e il ricorrente non ha allegato specificamente gli atti processuali pertinenti in cui essa è stata introdotta e risolta.
Cass. civ. n. 21179/2025
Laddove la denuncia di malattia professionale non sia stata accolta dall'INAIL, manca il presupposto per cui il datore di lavoro debba procedere al trasferimento del lavoratore ad altre mansioni, non configurandosi una violazione dell'art. 2087 c.c.
Cass. pen. n. 19375/2025
In materia di risarcimento del danno differenziale da malattia professionale, il lavoratore che agisce ex art. 2087 c.c. ha l'onere di allegare le condizioni di lavoro e le condotte inadempienti del datore di lavoro, senza necessità di individuare specificamente le norme di cautela violate. Il riconoscimento della malattia professionale da parte dell'INAIL non esonera il lavoratore da tali oneri di allegazione e prova.
Cass. civ. n. 18813/2025
Riguardo alla responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. per gli infortuni sul luogo di lavoro, nel caso in cui il danno di cui si invoca il risarcimento consegua a un evento riconducibile, sotto il profilo causale, a più soggetti, questi ultimi, quale che sia il titolo (contrattuale o extracontrattuale) per il quale siano chiamati a rispondere, sono solidalmente responsabili nei confronti della vittima, la quale può conseguentemente pretendere l'intero risarcimento da ciascuno di essi, indipendentemente dalla misura del relativo apporto causale nella determinazione dell'evento.
–
In tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. per gli infortuni (o le malattie professionali) sul luogo di lavoro, nel caso in cui il danno di cui si invoca il risarcimento consegua a un evento riconducibile, sotto il profilo causale, a più soggetti, questi ultimi, quale che sia il titolo (contrattuale o extracontrattuale) per il quale siano chiamati a rispondere, sono solidalmente responsabili nei confronti della vittima.
Cass. civ. n. 18044/2025
Il datore di lavoro è contrattualmente responsabile delle malattie professionali contratte dai lavoratori a causa dell'esposizione a agenti nocivi, anche se l'effettiva pericolosità di tali agenti non era ben conosciuta alla data dei fatti. La responsabilità è esclusa solo se il datore può dimostrare l'adozione delle misure prevenzionistiche esistenti all'epoca dei fatti, nel rispetto delle norme di igiene del lavoro, come previsto dall'art. 2087 c.c.
Cass. civ. n. 1840/2025
Il datore di lavoro, in base all'art. 2087 c.c. e alle norme di prevenzione dell'epoca, è tenuto a rispettare le regole cautelari per proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dall'inalazione di amianto, anche se le specifiche patologie legate all'amianto non erano ancora compiutamente conosciute, purché la nocività della sostanza fosse comunque nota.
Cass. civ. n. 14157/2025
Ai fini della responsabilità del datore di lavoro per violazione dell'art. 2087 c.c., il lavoratore è tenuto a provare la nocività della mansione svolta ed il suo collegamento causale con la patologia contratta.
Cass. civ. n. 13120/2025
Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, dimostrando di aver messo in atto a tal fine ogni mezzo preventivo idoneo, con l'unico limite del c.d. rischio elettivo, da intendere come condotta personalissima del dipendente, intrapresa volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata. Dunque il c.d. rischio elettivo – che delimita anche l'ambito della tutela assicurativa a carico dell'INAIL – è riferito al comportamento del lavoratore connotato dal simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa. Ne deriva che per escludere la "occasione di lavoro" è necessario che la condotta del lavoratore risulti avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa, tenuta volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali e tale, dunque, da interrompere il nesso eziologico con l'attività produttiva (Nel caso di specie, relativo ad un infortunio occorso al ricorrente durante l'esecuzione di un appalto di opere di impermeabilizzazione della copertura di capannoni degli ex magazzini portuali, la Suprema Corte, richiamati gli enunciati principi, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto, nella circostanza, benché in punto di fatto la corte territoriale avesse accertato che nel piano della sicurezza fosse espressamente previsto il divieto di accesso all'area nella quale si era verificato l'incidente, interdetta allo svolgimento del lavoro perché non ricompresa nell'appalto, era tuttavia mancato l'accertamento della conoscenza di quel piano da parte del lavoratore ricorrente o degli ordini, delle disposizioni o delle direttive a lui impartite al riguardo, nonché degli stessi accorgimenti tecnici in concreto predisposti per assicurarne il rispetto ed impedire anche la possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore medesimo).
Cass. civ. n. 11631/2025
La responsabilità derivante dalla violazione dell'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale. Da ciò deriva che il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio, o l'Istituto assicuratore che agisca in via di regresso, deve provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione. Il datore di lavoro invece deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza.
Cass. civ. n. 10310/2025
La responsabilità del datore di lavoro per la violazione delle misure di sicurezza sul lavoro, ex art. 2087 cod. civ., non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva e deve essere provata dal lavoratore mediante idonei elementi probatori. La mera esposizione documentale e testimoniale riguardante il periodo fino al 2000 non è sufficiente a dimostrare la responsabilità per periodi successivi, se non corroborata da ulteriori elementi probatori pertinenti.
Cass. civ. n. 9809/2025
Il contenuto dell'obbligo di sicurezza, previsto dall'art. 2087 c.c., non determina una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, rimanendo necessario che la sua condotta, commissiva od omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore.
–
In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo cui va riconosciuta efficienza causale a ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, deve essere applicato; il datore di lavoro non può essere ritenuto responsabile oggettivamente a norma dell'art. 2087 c.c., ma deve essere dimostrato un elemento soggettivo di colpa nella sua condotta.
Cass. civ. n. 7436/2025
In tema di responsabilità del datore di lavoro per infortunio occorso al lavoratore, è necessario che quest'ultimo offra una precisa e dettagliata descrizione della dinamica dell'incidente, affinché possano essere valutati il decorso cronologico e causale degli accadimenti, la postura del lavoratore, le modalità di utilizzo del materiale o strumento che ha causato l'infortunio, e le eventuali disattenzioni o malfunzionamenti. In assenza di tali elementi, non può essere individuata con certezza la causa concreta dell'infortunio e la responsabilità del datore di lavoro.
Cass. civ. n. 6084/2025
Nel giudizio per il risarcimento del danno derivante da infortunio sul lavoro, l'onere gravante sul prestatore di provare l'inadempimento non comprende anche l'individuazione delle specifiche norme di cautela violate, specie ove non si tratti di misure tipiche o nominate, essendo invece sufficiente l'allegazione della condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, oltre che del nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo ed il danno psicofisico sofferto; incombe, per converso, sulla parte datoriale l'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti.
Cass. civ. n. 6331/2025
In tema di risarcimento del danno biologico derivante da malattia professionale, la Corte di Cassazione ha stabilito che, anche in presenza di un nesso causale accertato tra attività lavorativa e patologia sofferta, non sussiste responsabilità del datore di lavoro se viene provato il rispetto degli obblighi di prevenzione e protezione, quali la regolare sorveglianza sanitaria secondo le normative vigenti.
Cass. civ. n. 5495/2025
In materia di tutela della salute del lavoratore, l'art. 2087 c.c. non delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro. Gli obblighi del datore di lavoro, oltre a dover essere rapportati alle concrete possibilità della tecnica e dell'esperienza, vanno parametrati alle specificità del lavoro e alla natura dell'ambiente e dei luoghi in cui il lavoro si svolge. La responsabilità ex art. 2087 c.c. scatta solo quando il datore di lavoro, con comportamenti specifici ed anomali, determina un aggravamento del rischio collegato alla natura dell'attività lavorativa.
Cass. civ. n. 4092/2025
In tema di responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. per il danno alla salute derivante dall'esposizione del lavoratore a polveri di amianto significativamente presenti nell'ambiente di lavoro, il superamento dei valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. TLV, cioè "threshold limit value") risulta privo di rilievo ai fini della ricostruzione sia della colpa del datore di lavoro, da individuare in base alle norme in materia di igiene del lavoro e di prevenzione dalle polveri di qualsiasi specie, sia del nesso causale, per il quale, stante la natura di malattia dose dipendente, rileva piuttosto l'intensità delle dosi che si accumulano nell'organismo in ragione della durata dell'esposizione nel corso del tempo.
Cass. civ. n. 4084/2025
Perché si configuri la responsabilità datoriale ai sensi dell'art. 2087 c.c. non occorre in capo all'imprenditore la prevedibilità dello specifico evento concretamente verificatosi o del suo decorso causale (nella specie, decesso del lavoratore per mesotelioma pleurico correlato all'esposizione a polveri di amianto), ma è sufficiente quella della potenziale idoneità della condotta a provocare un danno grave alla salute, sicché, ai fini dell'esonero da tale responsabilità, occorre dimostrare quali misure di prevenzione ed informazione, fra quelle conosciute ed in uso all'epoca, sono state concretamente adottate a protezione dello specifico rischio lavorativo.
Cass. civ. n. 1265/2025
In relazione alla responsabilità del datore di lavoro per violazione degli obblighi di sicurezza, ex art. 2087 c.c., l'onere probatorio a carico del lavoratore non è limitato alla prova dell'evento lesivo, ma comprende anche la prova del nesso causale tra tale evento e l'attività svolta.
Cass. civ. n. 1225/2025
La computabilità delle assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale nel periodo di comporto è da escludere in tutte le ipotesi in cui l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale non solo abbiano avuto origine in fattori di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni e comunque presenti nell'ambiente di lavoro, e siano pertanto collegate allo svolgimento dell'attività lavorativa, ma altresì quando il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa, per essere egli inadempiente all'obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., norma che gli impone di adottare le misure necessarie - secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica - per la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore. In tutte queste ipotesi l'impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte (datore di lavoro) cui detta prestazione è destinata (Nel caso di specie, riaffermato l'enunciato principio, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere la corte territoriale omesso di dichiarare nullo il licenziamento comminato al ricorrente in assenza del superamento del periodo di comporto).
Cass. civ. n. 123/2025
Sussistono le responsabilità dei datori di lavoro che consentano al proprio interno lo svilupparsi di un ambiente di lavoro stressogeno, pur in assenza di condotte ascrivibili alla fattispecie del c.d. mobbing.
Cass. civ. n. 34419/2024
In tema di responsabilità dell'imprenditore per il danno da esposizione del lavoratore a polveri di amianto, ex art. 2087 c.c., il datore di lavoro ha l'onere di provare l'adozione di misure idonee a impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere sia dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie - essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio - sia dall'acquisizione della certezza scientifica sul nesso causale fra esposizione alla sostanza nociva e patologia diversa (e letale) rispetto a quella per la quale la nocività è già accertata all'epoca dello svolgimento dell'attività lavorativa.
Cass. civ. n. 33307/2024
Nelle cause di risarcimento del danno fondate sulla violazione dell'art. 2087 c.c., l'onere di allegazione che fa capo al lavoratore consiste nella dimostrazione della presenza nell'ambiente lavorativo di uno o più fattori di rischio per la sua salute, derivanti dalle modalità della prestazione lavorativa. Assolto tale onere, spetta al datore di lavoro provare di aver adottato tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza del lavoratore, non solo quelle prescritte da specifiche norme, ma anche quelle suggerite dalle conoscenze scientifiche al momento disponibili.
Cass. civ. n. 32072/2024
In relazione al danno fatto valere iure proprio dai congiunti di un lavoratore non è predicabile una responsabilità contrattuale del datore di lavoro, il quale non ha obbligazioni contrattuali di protezione nei confronti dei terzi ma solo del lavoratore, e ciò anche qualora il danno a quest'ultimo sia derivato da inadempimento datoriale agli obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro, con la conseguenza che gli oneri probatori sono quelli tipici della responsabilità extracontrattuale e non già quelli della responsabilità ex art. 2087 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda risarcitoria del marito di un'infermiera, vittima di violenza sessuale ad opera di un paziente, che non aveva provato la colpa del datore di lavoro nella determinazione dell'evento dannoso, dimostrandone la prevedibilità ed evitabilità attraverso la predisposizione di determinate cautele generiche o specifiche).
Cass. civ. n. 29157/2024
In tema di infortuni e malattie professionali, il committente che affida lavori in appalto all'interno dell'azienda, mantenendo nella propria disponibilità l'ambiente di lavoro, è obbligato - ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 2087 c.c. e, quindi, anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 626 del 1994 - ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la circostanza che il committente ILVA, oggi Fintecna, non si sia ingerito nell'esecuzione e nell'organizzazione dell'attività dell'appaltatore non è sufficiente ad escluderne la responsabilità, se il nocumento è cagionato da fattori di rischio presenti nello stabilimento di Taranto).
Cass. civ. n. 26390/2024
La responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. è volta a sanzionare l'omessa predisposizione di misure atte a preservare la salute del lavoratore nei luoghi di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della possibilità di venire a conoscenza e d'indagare l'esistenza di fattori di rischio in un dato momento storico; pertanto, qualora sia accertato che il danno alla salute è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione a polveri di amianto, la cui pericolosità era conosciuta al tempo di svolgimento della stessa, il datore di lavoro ha l'onere di provare, pur in assenza di una specifica disposizione preventiva, l'adozione di misure generiche di prudenza necessarie a preservare dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo, non rilevando che il rapporto di lavoro si sia svolto prima dell'introduzione di specifiche norme per il trattamento dell'amianto, quali quelle del d.lgs. n. 277 del 1991.
Cass. civ. n. 22161/2024
Nel contesto del pubblico impiego, l'assegnazione a mansioni forzatamente inattive e situazioni di isolamento lavorativo costituisce una violazione dell'art. 2087 cod. civ., indipendentemente dalla presenza di un intento persecutorio o dall'impatto sulla retribuzione. Tale condotta datoriale può determinare un pregiudizio risarcibile sulla vita professionale e personale del dipendente.
Cass. civ. n. 21242/2024
Le assenze per infortunio sul lavoro o malattia professionale che derivano da violazioni da parte del datore degli obblighi di sicurezza e tutela dell'integrità fisica del lavoratore possono comportare una proroga della conservazione del posto di lavoro, escludendo tali assenze dal periodo di comporto.
Cass. civ. n. 20250/2024
Il diritto al buono pasto ha natura assistenziale e non retributiva, finalizzato a tutelare il benessere psicofisico dei lavoratori. Di conseguenza, le pretese relative ai buoni pasto soggiacciono al termine di prescrizione decennale per le pretese risarcitorie connesse alla tutela della salute del lavoratore ai sensi dell'art. 2087 c.c.
Cass. civ. n. 19361/2024
L'onere di allegazione e prova dell'illecito fondante la pretesa risarcitoria e del relativo danno spetta a chi agisce in giudizio, mentre l'onere della prova dell'osservanza degli obblighi di prevenzione posti dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., spetta al datore medesimo.
Cass. civ. n. 19196/2024
Il mobbing – così come lo straining, così come ogni altra eventuale forma di classificazione di condotte lesive della salute e della dignità del lavoratore – viene a costituire una delle possibili manifestazioni e qualificazioni esclusivamente medico-legali di un unico fenomeno complessivo, costituito da quelle condotte lesive dell'equilibrio psico-fisico o della dignità del lavoratore, le quali, nel rapporto di lavoro, risultano comunque unitariamente riconducibili al disposto di cui all'art. 2087 c.c. quale norma generale posta a presidio generale della salute e della dignità del lavoratore e retta da un principio di atipicità che esclude qualunque possibilità di ridurre le condotte lesive ad un numerus clausus o comunque a principi di stretta tipizzazione.
Cass. civ. n. 17586/2024
La domanda di condanna all'adempimento in forma specifica dell'obbligo di protezione ex art. 2087 c.c. - implica inevitabilmente e necessariamente quella di accertamento dell'inadempimento del medesimo obbligo (integrato dall'illecito mutamento di mansioni), perché solo se sussiste tale inadempimento sarà possibile per il giudice condannare il convenuto all'adempimento della specifica prestazione. In definitiva, la domanda di condanna all'adempimento contiene sempre in sé anche una domanda (pregiudiziale) di accertamento dell'inadempimento.
Cass. civ. n. 15581/2024
Nel caso in cui il datore di lavoro rivesta la forma societaria, la relativa responsabilità sia penale che civile grava sul legale rappresentante della persona giuridica, salvo la sussistenza di una espressa delega volta a trasferire l'obbligo di prevenzione dal titolare della posizione di garanzia ad altri soggetti inseriti nell'apparato organizzativo della società.
Cass. civ. n. 13283/2024
In forza dell'art. 2087 cc, norma di chiusura del sistema di prevenzione suscettibile di interpretazione estensiva per via del rilevo costituzionale del diritto alla salute, così come dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, il datore è tenuto a fornire i Dispositivi di Protezione Individuale ai dipendenti e a garantirne l'idoneità ai fini di prevenirne l'insorgenza e il diffondersi di infezioni provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza.
–
I lavoratori in posizione apicale, con possibilità cioè di modulare da un punto di vista organizzativo la propria prestazione, ravvisano sempre in capo al soggetto datore di lavoro un obbligo di vigilanza del rispetto di misure atte a prevenire conseguenze dannose per la salute psicofisica del dipendente lavoratore, al quale connettere la responsabilità ex art. 2087 cod. civ. e salva la ipotesi che la condotta del lavoratore si configuri come abnorme e del tutto imprevedibile.
Cass. civ. n. 10267/2024
Sussiste la responsabilità del datore di lavoro che lasci inattivo il lavoratore in violazione di disposizioni di legge o contrattuali. Trattasi in ogni caso una conseguenza della violazione di norme che integrano il contratto di lavoro e, dunque, configura sempre una forma di responsabilità di natura contrattuale. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la circostanza di non poter esercitare la propria prestazione professionale non lede solo l'immagine professionale, ma danneggia anche professionalmente il lavoratore, in quanto una inattività a lungo protratta nel tempo cagiona il depauperamento del patrimonio professionale e rende di conseguenza più difficoltosa la ricollocazione del lavoratore sul mercato del lavoro).
Cass. civ. n. 10043/2024
Ove sia stata accertata in sede di equo indennizzo la derivazione causale della patologia dall'ambiente di lavoro, e tale accertamento venga ritenuto utilizzabile dal giudice di merito, opera a favore del lavoratore l'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 2087 c.c., di modo che grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento dannoso.
Cass. civ. n. 9120/2024
In materia di tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore, il datore di lavoro, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, è esonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell'abnormità, dell'imprevedibilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute. Ne consegue che, qualora non ricorrano simili caratteristiche nella condotta del lavoratore, l'imprenditore è integralmente responsabile dell'infortunio che sia conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché la violazione dell'obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento, non rilevando in alcun grado l’eventuale concorso di colpa del lavoratore, posto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza.
–
In tema di infortuni sul lavoro, posto che l'art. 2087 cod. civ. pone un generale obbligo di tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, senza ulteriori specificazioni in merito alle condotte omissive e commissive destinate a sostanziarlo, l'onere di allegazione del lavoratore non può estendersi fino a comprendere anche l'individuazione delle specifiche "norme di cautela violate", specie ove non si tratti di misure tipiche o nominate ma di casi in cui molteplici e differenti possono essere le modalità di conformazione del luogo di lavoro ai requisiti di sicurezza. È, invece, necessario, che il lavoratore alleghi la condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, ed il nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo ed il danno psicofisico sofferto, incombendo a questo punto su parte datoriale l'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti (Nel caso di specie, richiamati gli enunciati principi, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel respingere la domanda di risarcimento del danno differenziale conseguente ad un infortunio verificatosi mentre il lavoratore ricorrente era intento a rifornire di gasolio il camion che, in veste di autista, gli era stato assegnato in dotazione, aveva, da un lato, ritenuto necessaria l'individuazione delle norme di prevenzione violate, e dall'altro considerato la negligenza di quest'ultimo idonea da sola ad elidere la responsabilità datoriale).
Cass. civ. n. 5061/2024
L'accertata insussistenza degli estremi del mobbing in ambito lavorativo non esime il giudice di merito dal verificare se, sulla base dei medesimi fatti allegati a sostegno della domanda, si configuri comunque un'ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure possibili e necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, fermo restando che grava su quest'ultimo l'onere della prova della sussistenza del danno e del nesso causale tra l'ambiente di lavoro e il danno, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le misure necessarie a prevenirlo.
Cass. civ. n. 4721/2024
In materia di responsabilità datoriale per infortuni sui luoghi di lavoro, la Corte di Cassazione ha chiarito che tale responsabilità non è di natura oggettiva, ma colposa e si basa sulla necessità che il datore abbia fatto tutto il possibile per garantire la sicurezza del lavoratore (art. 2087 c.c.) o dimostri di essersi adoperato in modo adempiente (art. 1218 c.c.).
Cass. civ. n. 4664/2024
La nozione di mobbing - come quella di straining - è una nozione di tipo medico-legale, che non ha autonoma rilevanza ai fini giuridici e serve soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 c.c. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro; pertanto, la reiterazione, l'intensità del dolo o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono eventualmente incidere sul quantum del risarcimento, ma non sull'an dello stesso, che prescinde dal dolo o dalla colpa datoriale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento da mobbing per l'assenza di comportamenti intenzionalmente vessatori, senza verificare se le condotte datoriali avevano generato un ambiente logorante e "stressogeno" per il dipendente).
Cass. civ. n. 4348/2024
In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, quando il datore di lavoro sia responsabile di una determinata situazione nociva e dannosa, per essere egli inadempiente all'obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., le assenze del lavoratore dovute ad una malattia per causa di servizio devono essere detratte dal periodo di comporto.
Cass. civ. n. 3856/2024
La responsabilità del datore di lavoro per il pregiudizio all'integrità fisica e alla personalità morale dei prestatori di lavoro copre un ambito ben più ampio rispetto alla specifica ipotesi del mobbing, che presuppone la reiterazione di molteplici comportamenti e, soprattutto, un preordinato intento persecutorio quale origine comune di quei comportamenti.
Cass. civ. n. 2084/2024
La nozione di mobbing (come quella di straining) è una nozione di tipo medico-legale, che non ha autonoma rilevanza ai fini giuridici e serve soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 cod. civ. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro.
Cass. civ. n. 29101/2023
Al di là della tassonomia e della qualificazione come mobbing e straining, quello che conta in questa materia è che il fatto commesso, anche isolatamente, sia un fatto illecito ex art. 2087 c.c. da cui sia derivata la violazione di interessi protetti del lavoratore al più elevato livello dell'ordinamento (la sua integrità psicofisica, la dignità, l'identità personale, la partecipazione alla vita sociale e politica).
Cass. civ. n. 28959/2023
In tema di responsabilità del datore di lavoro per danni alla salute del dipendente, anche ove non sia configurabile una condotta di "mobbing", per l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli, è ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c., nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori.
Cass. civ. n. 25738/2023
In tema di infortuni sul lavoro, gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non si limitano a una generica vigilanza finalizzata ad evitare le interferenze tra le attività svolte da più appaltatori nel medesimo cantiere, ma, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 494 del 1996, si estendono al controllo del rispetto delle norme antinfortunistiche da parte delle imprese appaltatrici, con la conseguenza che la relativa violazione può rivestire efficacia causale rispetto alle lesioni occorse al lavoratore in conseguenza del mancato apprestamento delle misure di cui all'art. 2087 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione all'infortunio occorso a un dipendente dell'appaltatore, caduto nel vuoto a seguito del cedimento del tetto del capannone sul quale stava lavorando, aveva escluso la configurabilità della responsabilità del committente in relazione alla mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, sul presupposto che quest'ultima, con elevata probabilità, non sarebbe valsa ad evitare l'evento).
Cass. civ. n. 25217/2023
La responsabilità datoriale conseguente alla violazione delle regole dettate in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ha natura contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge ex art. 1374 c.c. dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza che entra così a far parte del sinallagma contrattuale, ovviamente nella ampiezza che deriva dalla declinazione che lo stesso obbligo legale assume in base a tutte le misure e cautele costituenti l'ordinamento protettivo della sicurezza ex art. 18 del D.Lgs. n. 81 del 2008, oltre che in base all'art. 2087 c.c. In tale contesto, la ripartizione dell'onere probatorio tra le parti impone che il datore di lavoro fornisca la dimostrazione dell'assenza della sua colpa, intesa quale obbligo di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire il danno, ad esempio provando di aver vietato al lavoratore di provvedere a quella specifica mansione nelle circostanze date e di averlo dotato di strumenti rispondenti a tutte le prescrizioni di sicurezza, sia per le loro caratteristiche intrinseche, sia per il loro posizionamento e le modalità di utilizzo nell'ambiente dato.
Cass. civ. n. 23878/2023
Ai fini dell'accertamento del danno differenziale, è sufficiente che siano dedotte in fatto dal lavoratore circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio, sottolineando che anche la violazione delle regole di cui all'art. 2087 c.c., norma di cautela avente carattere generale, è idonea a concretare la responsabilità penale.
Cass. civ. n. 23826/2023
In tema di infortuni sul lavoro, il c.d. "rischio elettivo" è solo quello che, estraneo e non attinente all'attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del dipendente, che crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella ad essa inerente. Così che l'eventuale imprudenza o negligenza del lavoratore non rileva neanche ai fini del concorso di colpa quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso.
Cass. civ. n. 23216/2023
Il giudice del merito, quand'anche escluda che le condotte datoriali siano caratterizzate da un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di "mobbing", è tenuto comunque a valutare se, dagli elementi dedotti - per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto - possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di un danno connesso a tale comportamento.
Cass. civ. n. 21955/2023
Il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione prevista dall'art. 1218 c.c. In particolare, nel caso di omissione di misure di sicurezza espressamente previste dalla legge, o da altra fonte vincolante, c.d. nominate, la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore; viceversa, ove le misure di sicurezza debbano essere ricavate dall'art. 2087 c.c., cd. innominate, la prova liberatoria è generalmente correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, quali anche l'assolvimento di puntuali obblighi di comunicazione. E più specificamente, al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute incombe l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra.
Cass. civ. n. 21682/2023
In tema di onere della prova in riferimento al diritto al risarcimento dei danni in favore del lavoratore per violazione degli obblighi del datore di lavoro di sicurezza e di protezione della salute del lavoratore di cui all'art. 2087 c.c., non trattandosi di ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, i rispettivi oneri di allegazione e prova sono articolati come segue: il lavoratore è tenuto ad allegare compiutamente lo svolgimento della prestazione secondo modalità nocive e a provare il nesso causale tra il lavoro svolto e il danno, mentre al datore di lavoro, in ragione del suo dovere di assicurare che l'attività lavorativa non risulti pregiudizievole per l'integrità fisica e la personalità morale del dipendente, spetta dimostrare che la prestazione si è, invece, svolta secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, con modalità normali, congrue e tollerabili. Appunto poiché l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. Né la riconosciuta dipendenza delle malattie da una "causa di servizio" implica necessariamente, o può far presumere, che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell'ambiente di lavoro, potendo essi dipendere piuttosto dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa e dal logoramento dell'organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, restandosi così fuori dall'ambito dell'art. 2087 c.c., che riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici.
Cass. civ. n. 20327/2023
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore in conseguenza della mancata adozione da parte del datore di adeguate misure di sicurezza delle condizioni di lavoro, ai sensi dall'art. 2087 c.c., decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile solo ove l'illecito sia istantaneo, ossia si esaurisca in un tempo definito, ancorchè abbia effetti permanenti, mentre ove l'illecito sia permanente e si sia perciò protratto nel tempo, il termine prescrizionale inizia a decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente.
Cass. civ. n. 19767/2023
Grava sul lavoratore l'onere di provare di aver subito un danno a causa dell'attività svolta, nonchè il nesso di causalità tra l'uno e l'altra, mentre incombe sul datore l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie al fine di evitare il danno, ricomprendendosi in questa categoria anche quelle misure di sicurezza cd. innominate, intendendosi quelle non espressamente contemplate dalla legge, ma comunque fondate su conoscenze tecnico-scientifiche o su altre fonti analoghe.
Cass. civ. n. 16903/2023
Ai fini della configurabilità della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ., nell'ipotesi di danno cagionato al lavoratore da cose che il datore di lavoro aveva in custodia, sussiste una presunzione di colpa a carico del datore scaturente dalla concorrente applicabilità degli artt. 2051 e 2087 cod. civ., che può essere superata solo dalla dimostrazione dell'avvenuta adozione delle cautele antinfortunistiche ovvero dalla sussistenza del fortuito (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte del merito aveva confermato anche in sede di gravame il rigetto della domanda di risarcimento danni proposta, nei confronti del Ministero della Difesa, dai congiunti di un lavoratore deceduto all'esito di un sinistro avvenuto su un tratto autostradale mentre era intento, nella sua qualità di appuntato dei Carabinieri, ad effettuare un servizio di scorta).
Cass. civ. n. 11136/2023
Non è infatti, perchè l'assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, che si tratti di malattia di origine professionale, meramente connessa cioè alla prestazione lavorativa, ma è necessario che in relazione a tale malattia e alla sua genesi sussista una responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c.
Cass. civ. n. 4980/2023
In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne l'incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto che l'imprevisto mutamento delle concrete modalità esecutive da parte del lavoratore, preposto alla sicurezza, fosse sufficiente a far ricadere l'evento dannoso nella sua esclusiva sfera di responsabilità).
Cass. civ. n. 3692/2023
In tema di responsabilità del datore di lavoro per danni alla salute del dipendente, anche ove non sia configurabile una condotta di "mobbing", per l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli, è ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi.
Cass. civ. n. 2517/2023
In tema di responsabilità ex artt. 2087 c.c. e 7 del d.lgs. n. 626 del 1994, per i danni derivati al lavoratore dall'inosservanza delle misure di tutela delle condizioni di lavoro nel corso di attività concesse in appalto, le locuzioni normative di cui agli artt. 6, par. 4, della Direttiva 89/391/CEE (datori di lavoro), e 8 della Direttiva 92/57/CEE (realizzazione dell'opera) vanno interpretate nel senso che nella categoria dei "datori di lavoro" tenuti agli obblighi di protezione e di prevenzione dei rischi professionali, rientrano sia il sub-committente che il sub-appaltatore, qualora collaborino insieme nell'ambito del medesimo procedimento produttivo, finalizzato alla realizzazione di una "stessa opera", che si compia all'interno di un qualunque luogo a ciò funzionalmente destinato e che li coinvolga entrambi in attività, ancorché parziali e diverse, sinergicamente dirette al medesimo scopo produttivo, così rendendoli reciprocamente responsabili delle omissioni degli obblighi di sicurezza nei confronti dei lavoratori in essa impiegati.
Cass. civ. n. 2393/2023
L'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie.
Cass. civ. n. 770/2023
In tema di tutela delle condizioni di lavoro, l'ampio ambito applicativo dell'art. 2087 c.c. rende necessaria la predisposizione da parte del datore di lavoro di adeguati mezzi di tutela dell'integrità fisiopsichica dei lavoratori nei confronti dell'attività criminosa di terzi, nei casi in cui la prevedibilità del verificarsi di episodi di aggressione a scopo di lucro sia insita nella tipologia di attività esercitata, in ragione della movimentazione, anche contenuta, di somme di denaro.
Cass. civ. n. 37019/2022
All'associato in partecipazione che svolge attività lavorativa si applicano la disciplina di prevenzione a tutela della salute e della sicurezza e la norma "di chiusura" dell'art. 2087 c.c., in quanto l'ordinamento individua i beneficiari degli obblighi di protezione prescindendo da una loro formale categoria contrattuale e dando rilievo, invece, alla prestazione di attività nell'ambito di un contesto professionale organizzato da un datore di lavoro, ancorché senza retribuzione.
Cass. civ. n. 34968/2022
In tema di azione risarcitoria ex art. 2087 c.c. per i danni cagionati dallo svolgimento di un'attività eccedente la ragionevole tollerabilità, il lavoratore è tenuto ad allegare compiutamente lo svolgimento della prestazione secondo le predette modalità nocive e a provare il nesso causale tra il lavoro svolto e il danno, mentre al datore di lavoro, in ragione del suo dovere di assicurare che l'attività lavorativa non risulti pregiudizievole per l'integrità fisica e la personalità morale del dipendente, spetta dimostrare che la prestazione si è, invece, svolta secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, con modalità normali, congrue e tollerabili. (
Cass. civ. n. 33639/2022
In tema di obbligo di protezione ex art. 2087 c.c., la dimensione organizzativa assume rilevanza quale fattore di rischio per la salute dei lavoratori, atteso che l'art. 28 del T.U. n. 81 del 2008, ulteriore specificazione del più generale canone presidiato dall'art. 2087 c.c., impone al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato; ne consegue che, ove il datore di lavoro indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute, per configurare la responsabilità datoriale è sufficiente che l'inadempimento, imputabile anche solo per colpa, si ponga in nesso causale con un danno alla salute.
Cass. civ. n. 33428/2022
In tema di tutela della salute del lavoratore nell'ambiente di lavoro, rientra nell'obbligo datoriale di protezione di cui all'art. 2087 c.c. la tutela contro le tecnopatie da costrittività organizzativa, potendosi configurare lo "straining" sia in presenza di comportamenti stressogeni scientemente attuati dal datore di lavoro nei confronti di un dipendente, sia in caso di una condotta datoriale che colposamente consenta il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute.
Cass. civ. n. 33080/2022
In tema di violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi di protezione imposti dall'art. 2087 c.c. verso i lavoratori, il permanere dell'inadempimento, successivamente all'eziopatogenesi della malattia, configura un illecito permanente solo ove sia stato causalmente rilevante quale fattore di accelerazione o di aggravamento della patologia, così concretizzando una ipotesi di causalità correlata.
Cass. civ. n. 31919/2022
In tema di violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi imposti dall'art. 2087 c.c., la prescrizione - decennale, ove il lavoratore esperisca l'azione contrattuale - decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile dal danneggiato.
Cass. civ. n. 29769/2022
In caso di infortunio sul lavoro, la responsabilità ex art. 2087 c.c. è di carattere contrattuale sicché grava sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso e che questo sia stato determinato da fattori imprevisti ed imprevedibili; la sentenza penale ex art. 444 c.p.p., presupponendo una ammissione di colpevolezza, costituisce un importante elemento di prova da cui il giudice di merito può desumere la responsabilità del datore di lavoro.
Cass. civ. n. 2403/2022
In materia di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., non costituisce fattore di esclusione della responsabilità datoriale il fatto che il lavoratore, per la sua posizione apicale, avesse la possibilità di modulare dal punto di vista organizzativo la propria prestazione, anche in relazione ai carichi di lavoro, alle modalità di fruizione delle ferie e dei riposi, residuando pur sempre in capo al datore di lavoro un obbligo di vigilanza del rispetto di misure atte a prevenire conseguenze dannose per la salute psicofisica del dipendente lavoratore, salva l'ipotesi che la condotta di questi si configuri come abnorme e del tutto imprevedibile.
Cass. civ. n. 8911/2019
La responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. non è una responsabilità oggettiva, ma colposa, dovendosi valutare il difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire danni per i lavoratori, in relazione all'attività lavorativa svolta, non potendosi esigere la predisposizione di misure idonee a fronteggiare ogni causa di infortunio, anche quelle imprevedibili. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. per la predisposizione di equipaggi cd. misti sui treni, e, di conseguenza, aveva ritenuto legittimo il rifiuto del macchinista di condurre il treno senza la presenza in cabina di un secondo agente abilitato alla condotta). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 19/07/2016).
Cass. civ. n. 24742/2018
L'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la pretesa risarcitoria della lavoratrice - caduta in ufficio scivolando su di una carpetta di plastica trasparente portadocumenti - sul presupposto che non era stata provata la nocività dell'ambiente di lavoro, non emergendo quale misura organizzativa fosse adottabile per evitare l'infortunio).
Cass. civ. n. 20080/2018
In tema di obblighi di protezione ex art. 2087 c.c. trova applicazione il medesimo principio espresso in riferimento al demansionamento illegittimo, nel senso che il giudice di merito, oltre a sanzionare l'inadempimento dell'obbligo da parte del datore di lavoro con la condanna al risarcimento del danno, può emanare una pronuncia di adempimento in forma specifica, di contenuto satisfattorio dell'interesse leso, che condanni il datore ad affidare al lavoratore mansioni confacenti alle condizioni di salute e riconducibili a quelle già assegnate ovvero di contenuto equivalente; tale obbligo è derogabile solo nel caso in cui il datore provi l'impossibilità di ricollocare utilmente il lavoratore nell'azienda, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore.
Cass. civ. n. 16026/2018
Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, dimostrando di aver messo in atto a tal fine ogni mezzo preventivo idoneo, con l'unico limite del cd. rischio elettivo, da intendere come condotta personalissima del dipendente, intrapresa volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito, che aveva escluso la responsabilità del datore in un caso di infortunio mortale occorso ad un lavoratore, investito dal treno mentre operava un controllo degli scambi ferroviari sul rilievo che l'intervento era stato effettuato in anticipo rispetto all'orario prefissato).
Cass. civ. n. 12437/2018
E' configurabile il "mobbing" lavorativo ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pluralità di comportamenti del datore di lavoro, e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio del datore medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ravvisato entrambi gli elementi, individuabili, il primo, nello svuotamento progressivo delle mansioni della lavoratrice e, il secondo, nell'atteggiamento afflittivo del datore di lavoro, all'interno di un procurato clima di estrema tensione in azienda).
Cass. civ. n. 26684/2017
Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, l'elemento qualificante, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell'illegittimità dei singoli atti bensì nell'intento persecutorio che li unifica, sicché la legittimità dei provvedimenti può rilevare indirettamente perché, in difetto di elementi probatori di segno contrario, sintomatica dell'assenza dell'elemento soggettivo che deve sorreggere la condotta, unitariamente considerata; parimenti la conflittualità delle relazioni personali all'interno dell'ufficio, che impone al datore di lavoro di intervenire per ripristinare la serenità necessaria per il corretto espletamento delle prestazioni lavorative, può essere apprezzata dal giudice per escludere che i provvedimenti siano stati adottati al solo fine di mortificare la personalità e la dignità del lavoratore.
Cass. civ. n. 24217/2017
In materia esercizio di attività pericolose ed esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto, la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non configurando un'ipotesi di responsabilità oggettiva, non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e d'indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che – riconosciuto il nesso di causalità tra affezione ed esposizione alle polveri da asbesto - aveva ritenuto la responsabilità del datore di lavoro sul presupposto che ad esso, Autorità portuale di Venezia, all’epoca di svolgimento del rapporto di lavoro - anni dal 1968 al 2000 - dovesse essere ben nota la pericolosità delle fibre di amianto, materiale il cui uso è sottoposto a particolari cautele fin dal principio del secolo scorso, indipendentemente dal grado di concentrazione di fibre in relazione a periodi temporali di esposizione per attività lavorativa).
Cass. civ. n. 14468/2017
In tema di responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., posto che, ai fini del superamento della presunzione di cui all’art. 1218 c.c., grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all’attività svolta, e di aver adottato tutte le misure che, in considerazione della peculiarità dell’attività e tenuto conto dello stato della tecnica, siano necessarie per tutelare l’integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza, il vizio strutturale del macchinario, quale fatto liberatorio, non può prescindere dalla prova circostanziata, da parte del datore di lavoro, dell’assolvimento dei suddetti obblighi di protezione specifici.
Cass. civ. n. 11311/2017
L’art. 2087 c.c. che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all’imprenditore l’adozione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, è applicabile anche nei confronti del committente, obbligandolo a provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori, benché da lui non dipendenti, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico-organizzativi dell’opera da eseguire.
Cass. civ. n. 10319/2017
Il lavoratore che agisca, nei confronti del datore di lavoro, per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art. 1218 c.c.. In particolare, nel caso di omissione di misure di sicurezza espressamente previste dalla legge, o da altra fonte vincolante, c.d. nominate, la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore; viceversa, ove le misure di sicurezza debbano essere ricavate dall’art. 2087 c.c., c.d. innominate, la prova liberatoria è generalmente correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici che siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, quali anche l’assolvimento di puntuali obblighi di comunicazione. (Nella specie, la S.C., ha cassato la sentenza impugnata che, pur non avendo ravvisato un'ipotesi di rischio elettivo, aveva escluso, per difetto di specifiche indicazioni da parte del lavoratore sulle cautele adottabili, la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio subito dal dipendente durante la discesa dalla cabina di guida di un autocarro ribaltata ed in pendenza).
Cass. civ. n. 798/2017
Ai sensi degli artt. 2087 c.c. e 7 del d.l.vo n. 626 del 1994, quest'ultimo applicabile “ratione temporis”, che disciplina l'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, il committente, nella cui disponibilità permanga l'ambiente di lavoro, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice, e che consistono nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, nel predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l'appaltatrice nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata.
–
In tema di infortuni sul lavoro e di cd. rischio elettivo, premesso che la “ratio” di ogni normativa antinfortunistica è quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, destinatari della tutela, la responsabilità esclusiva del lavoratore sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. In assenza di tale contegno, l'eventuale coefficiente colposo del lavoratore nel determinare l'evento è irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto quello dell'entità del risarcimento dovuto.
Cass. civ. n. 20051/2016
In materia di obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c. gravano sul datore di lavoro specifici obblighi di informazione del lavoratore, al fine di evitare il rischio specifico della lavorazione, insuscettibili di essere assolti mediante indicazioni generiche (quali, nella specie, di "svuotare la carriola con il badile, per renderla più leggera" o di "non sollevarla quando completamente piena" rispetto ad un danno verificatosi a causa del sollevamento manuale del carico), in quanto in tal modo la misura precauzionale non risulta adottata dal datore di lavoro ma l'individuazione dei suoi contenuti è inammissibilmente demandata al lavoratore; né l'obbligo di controllo può ritenersi esaurito nell'accertamento della prassi seguita in azienda, esigendosi, viceversa, una verifica riferita ai singoli lavoratori, attraverso specifici preposti e con riferimento ad ogni fase lavorativa rischiosa.
Cass. civ. n. 18503/2016
In materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte.
Cass. civ. n. 3291/2016
Ai sensi dell'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema antinfortunistico e suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative "stressogene" (cd. "straining"), e a tal fine il giudice del merito, pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di "mobbing", è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti - per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto - possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di questo più tenue danno.
Cass. civ. n. 2209/2016
Ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro per un infortunio sul luogo di lavoro, incombe sul lavoratore l'onere di provare di aver subito un danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedirlo e, tra queste, di aver vigilato circa l'effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente, non potendo essere ragione di esonero totale da responsabilità l'eventuale concorso di colpa di altri dipendenti, se non quando la loro condotta rappresenti la causa esclusiva dell'evento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, individuati elementi di colpa nella condotta di altri dipendenti, aveva esonerato da ogni responsabilità il datore di lavoro senza accertarne l'esclusione da ogni addebito in merito alla violazione degli obblighi di vigilanza e prevenzione).
Cass. civ. n. 7405/2015
L'ampio ambito applicativo dell'art. 2087 c.c., rende necessario l'apprestamento di adeguati mezzi di tutela dell'integrità fisiopsichica dei lavoratori nei confronti dell'attività criminosa di terzi nei casi in cui la prevedibilità del verificarsi di episodi di aggressione a scopo di lucro sia insita nella tipologia di attività esercitata, in ragione della movimentazione, anche contenuta, di somme di denaro, nonché delle plurime reiterazioni di rapine in un determinato arco temporale. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza che aveva negato la sussistenza del nesso di causalità tra la verificazione degli eventi criminosi e la mancata adozione di qualsivoglia misura specificamente diretta ad impedire, prevenire o comunque rendere più difficoltoso il realizzarsi di rapine ai danni di un ufficio postale di ridotte dimensioni, presso il quale non vi era alcun sistema di allarme rivolto all'esterno, ma solo una protezione del banco cassa con vetro antisfondamento).
Cass. civ. n. 18786/2014
In tema di responsabilità del datore di lavoro derivante da inosservanza di cautele antinfortunistiche, per rischio elettivo si intende una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e a motivazioni del tutto personali, al di fuori dell'attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, secondo la quale l'avere il lavoratore utilizzato una scala per montare una tenda parasole, alla finestra del locale portineria in cui egli era costretto ad operare, non costituiva rischio elettivo).
Cass. civ. n. 9945/2014
Ai fini della sussistenza della responsabilità ex art. 2087 cod. civ., è irrilevante l'assenza di doglianze mosse dal lavoratore, così come l'ignoranza delle particolari condizioni in cui sono prestate le mansioni affidate ai dipendenti, che, salvo prova contraria, si presumono conosciute dal datore di lavoro in quanto espressione ed attuazione concreta dell'assetto organizzativo adottato dall'imprenditore. (Nella specie, il dipendente, deceduto per infarto del miocardio, era stato costretto, ancorché non per sollecitazione diretta, a conformare i propri ritmi di lavoro all'esigenza di realizzare lo smaltimento delle proprie incombenze, nei tempi richiesti dalla natura e dalla molteplicità degli incarichi affidatigli).
Cass. civ. n. 18836/2013
Costituisce mobbing la condotta del datore di lavoro, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolva, sul piano oggettivo, in sistematici e reiterati abusi, idonei a configurare il cosiddetto terrorismo psicologico, e si caratterizzi, sul piano soggettivo, con la coscienza ed intenzione del datore di lavoro di arrecare danni - di vario tipo ed entità - al dipendente medesimo. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto che, come adeguatamente motivato dalla corte territoriale, non ricorressero gli estremi della condotta mobbizzante nella mera denegata partecipazione ai corsi professionali, in sé gestiti con metodo clientelare, nonché nell'omessa dotazione di supporti informatici per lo svolgimento dell'attività professionale e nella messa a disposizione di ambienti di lavoro particolarmente ristretti, attesa l'assenza della prova di una esplicita volontà del datore di lavoro di emarginare il dipendente in vista di una sua espulsione dal contesto lavorativo o, comunque, di un intento persecutorio).
Cass. civ. n. 18093/2013
Integra la nozione di "mobbing" la condotta del datore di lavoro protratta nel tempo e consistente nel compimento di una pluralità di atti (giuridici o meramente materiali ed, eventualmente, anche leciti), diretti alla persecuzione o all'emarginazione del dipendente, di cui viene lesa - in violazione dell'obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall'art. 2087 c.c. - la sfera professionale o personale, intesa nella pluralità delle sue espressioni (sessuale, morale, psicologica o fisica); né la circostanza che la condotta di mobbing provenga da un altro dipendente, posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro - su cui incombono gli obblighi ex art. 2049 c.c. - ove questi sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo. (Nella specie, la S.C. ha reputato corretta la valutazione del giudice di merito che, nel condannare la società datrice di lavoro al risarcimento del danno morale, aveva valorizzato le risultanze del processo penale a carico di altro dipendente, gerarchicamente sovraordinato, il quale, per lungo tempo - nella sostanziale inerzia del datore di lavoro - si era rivolto alla vittima con espressioni ingiuriose).
Cass. civ. n. 2038/2013
L'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. Né la riconosciuta dipendenza delle malattie da una "causa di servizio" implica necessariamente, o può far presumere, che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell'ambiente di lavoro, potendo essi dipendere piuttosto dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa e dal logoramento dell'organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, restandosi così fuori dall'ambito dell'art. 2087 c.c., che riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici. (Nella specie, in sede di merito era stata accertata la dipendenza da causa di servizio di talune infermità contratte da un dipendente, e lo stesso aveva successivamente invocato la responsabilità risarcitoria del datore per "mobbing" in relazione alle medesime patologie; la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva respinto per difetto di prova la domanda, ed ha affermato il principio su esteso).
Cass. civ. n. 18927/2012
Nella ipotesi in cui il lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla propria integrità psico-fisica in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di lavoro di natura asseritamente vessatoria, il giudice del merito, pur nella accertata insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare tutti gli episodi addotti dall'interessato e quindi della configurabilità di una condotta di "mobbing", è tenuto a valutare se alcuni dei comportamenti denunciati - esaminati singolarmente, ma sempre in sequenza causale - pur non essendo accomunati dal medesimo fine persecutorio, possano essere considerati vessatori e mortificanti per il lavoratore e, come tali, siano ascrivibili a responsabilità del datore di lavoro, che possa essere chiamato a risponderne, nei limiti dei danni a lui imputabili.
Cass. civ. n. 17092/2012
L'art. 2087 c.c., che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all'imprenditore l'adozione di misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, è applicabile anche nei confronti del committente, tenuto al dovere di provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori anche se non dipendenti da lui, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico - organizzativi dell'opera da eseguire.
Cass. civ. n. 14375/2012
Nel caso in cui il datore di lavoro non adotti, a norma dell'art. 2087 c.c., tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e le condizioni di salute dei prestatori di lavoro, il lavoratore ha - in linea di principio - la facoltà di astenersi dalle specifiche prestazioni la cui esecuzione possa arrecare pregiudizio alla sua salute, essendo coinvolto un diritto fondamentale protetto dall'art. 32 Cost.
Cass. civ. n. 14192/2012
La responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. non è una responsabilità oggettiva, essendone elemento costitutivo la colpa, quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro, previo accertamento, tramite consulenza tecnica d'ufficio, dell'idoneità a fini preventivi delle strisce antiscivolo poste sui gradini della scala, dalla quale il lavoratore era caduto).
Cass. civ. n. 13956/2012
La responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, sanzionando anche, alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia.
Cass. civ. n. 1994/2012
Il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere l'incolumità di quest'ultimo nonostante la sua imprudenza o negligenza; pertanto, la condotta imprudente del lavoratore attuativa di uno specifico ordine di servizio, integrando una modalità dell'iter produttivo del danno "imposta" dal regime di subordinazione, va addebitata al datore di lavoro, il quale, con l'ordine di eseguire un'incombenza lavorativa pericolosa, determina l'unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso. (Nella specie, relativa ad infortunio per caduta, la S.C., in applicazione del principio, ha respinto il ricorso, avendo il giudice di merito correttamente addebitato al datore di lavoro l'imprudenza del lavoratore che, per raggiungere un motore elettrico, si era recato su una tettoia inclinata e ghiacciata, scavalcando il parapetto, in quanto comandato ad eseguire il lavoro malgrado la pericolosità del luogo e senza adozione di cautele).
Cass. civ. n. 7272/2011
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore in conseguenza della mancata adozione da parte del datore di adeguate misure di sicurezza delle condizioni di lavoro, ai sensi dall'art. 2087 c.c., decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile solo ove l'illecito sia istantaneo, ossia si esaurisca in un tempo definito, ancorché abbia effetti permanenti, mentre ove, l'illecito sia permanente e si sia perciò protratto nel tempo, il termine prescrizionale inizia a decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente.
Cass. civ. n. 4656/2011
Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, essendo necessaria, a tal fine, una rigorosa dimostrazione dell'indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, dell'estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che la condotta del lavoratore, infortunatosi mentre era intento nelle operazioni di lavaggio della cucina di un albergo, avesse i caratteri dell'abnormità o dell'imprevedibilità atteso che, anche ammesso che il dipendente si fosse tolto le calzature di sicurezza prima di terminare il turno di lavoro, era onere del datore di lavoro predisporre controlli idonei per garantire l'osservanza dell'obbligo e ciò tanto più che il lavoratore era stato addetto a mansioni di lavoro diverse da quelle di assunzione ed operava in un ambiente di lavoro nuovo rispetto a quello abituale).
Cass. civ. n. 22818/2009
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di responsabilità del datore di lavoro la condotta del lavoratore è abnorme, divenendo unico elemento causale del fatto, solo quando assume le connotazioni dell'inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, non già quando sia caratterizzata da imprudenza, imperizia o negligenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ascritto l'infortunio, determinato dal mancato bloccaggio delle ruote del trabattello sul quale il lavoratore si apprestava ad effettuare il proprio intervento, al preponderante concorso di colpa della società datoriale nella causazione dell'infortunio per il mancato assolvimento, da parte del responsabile della sicurezza dell'obbligo della puntuale vigilanza sull'esecuzione dei lavori affinché condizioni ed uso delle attrezzature fossero conformi alle condizioni di sicurezza specifiche o generiche).
Cass. civ. n. 14946/2009
In tema di malattia professionale ed infortuni sul lavoro, va esclusa la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. ove la normativa specifica sulla pericolosità ambientale delle attività inerenti la prestazione lavorativa (nella specie, per aver fatto bruciare, come combustibile, in una stufa all'interno del locale di lavorazione delle traversine ferroviarie impregnate con una miscela di olio di catrame e pentaclorofenolo) sia stata introdotta solo in epoca successiva ai fatti che hanno dato causa all'infermità, dovendosi escludere, in tale eventualità, la colpa dell'azienda, mentre resta fermo, in ogni caso, il diritto dell'interessato a vedersi riconosciuto, a tutela del danno subito, un equo indennizzo, la cui attribuzione prescinde da ogni profilo di colpa.
Cass. civ. n. 3785/2009
In tema di responsabilità del datore di lavoro per mancato rispetto dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ è necessario che l'evento dannoso sia riferibile a sua colpa, non potendo esso essere ascritto al datore medesimo a titolo di responsabilità oggettiva. Il relativo accertamento costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se logicamente e congruamente motivato. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto che le lesioni subite da un portalettere scivolato su una lastra di ghiaccio non fossero riferibili a colpa delle Poste Italiane s.p.a., atteso che nessuna norma, legale o contrattuale, imponeva a detto datore di lavoro di dotare i portalettere di scarpe antiscivolo e che non risultavano violate le norme di comune prudenza, potendo le condizioni metereologiche ed ambientali mutare anche nel corso della giornata lavorativa, senza che ciò fosse facilmente prevedibile in anticipo).
–
Per "mobbing" si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psicofisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio.
Cass. civ. n. 45/2009
In tema di tutela antinfortunistica nelle esternalizzazioni delle fasi del processo produttivo, ove lavoratori dipendenti da più imprese siano presenti sul medesimo teatro lavorativo, i cui rischi interferiscano con l'opera o con il risultato dell'opera di altri soggetti (lavoratori dipendenti o autonomi), tali rischi concorrono a configurare l'ambiente di lavoro ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.P.R. n. 547 del 1955, sicché ciascun datore di lavoro è obbligato,
ex art. 2087 cod. civ., ad informarsi sui rischi derivanti dall'opera o dal risultato dell'opera degli altri attori sul medesimo teatro lavorativo e a dare le conseguenti informazioni ed istruzioni ai propri dipendenti, atteso che tale obbligo - non derogabile in virtù della notorietà dell'impresa presso la quale vengono inviati i dipendenti medesimi - si pone in sintonia con la normativa vigente in tema di organizzazione del lavoro delle odierne realtà produttive complesse (v d.P.R. cit. n. 547 del 1955 ed art. 7 del d.lgs. n. 626 del 1994).
Cass. civ. n. 29323/2008
In materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro, il d.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955, con indicazioni che hanno trovato conferma nel sistema delineato dal d.lgs. n. 626 del 19 settembre 1994, prevede una distribuzione di responsabilità ripartita in via gerarchica tra datore di lavoro, dirigenti e preposti, figura, quest'ultima, che ricorre nel caso in cui il datore di lavoro, titolare di una attività aziendale complessa ed estesa, operi per deleghe secondo vari gradi di responsabilità, e che presuppone uno specifico addestramento a tale scopo, nonché il riconoscimento, con mansioni di caposquadra, della direzione esecutiva di un gruppo di lavoratori e dei relativi poteri per l'attribuzione di compiti operativi nell'ambito dei criteri prefissati, non assumendo rilievo esimente, invece, la dedotta insufficiente qualifica contrattuale ricoperta dal dipendente. Ne consegue che, ove l'infortunio sia occorso al preposto per la mancata individuazione delle modalità esecutive di intervento e dei relativi mezzi di protezione da adottare, va esclusa la responsabilità del datore di lavoro trattandosi di profili e di decisioni operative di competenza del delegato. (Nella specie, il caposquadra - ritenendo inidonee allo scopo l'uso delle scale e delle cinture di sicurezza messe a disposizione dell'azienda - si era avventurato su un'intercapedine che non aveva retto al suo peso, con conseguente caduta da una altezza di circa sette metri; la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto la correttezza della decisione di merito che aveva imputato alla responsabilità del preposto la concreta scelta delle modalità esecutive, restando irrilevanti le censure sull'inadeguatezza delle scale e degli altri mezzi di protezione a disposizione).
Cass. civ. n. 22893/2008
La condotta vessatoria consapevolmente posta in essere dal datore di lavoro finalizzata ad isolare od espellere il dipendente dal contesto lavorativo (cosiddetto "mobbing") si differenzia, pur potendola ricomprendere, da quella discriminatoria per motivi sindacali: richiedendosi, nel primo caso, una pluralità di atti e comportamenti (eventualmente anche leciti in sé considerati) unificati dall'intento di intimorire psicologicamente il dipendente e funzionali alla sua emarginazione, attuandosi, invece, la discriminazione per motivi sindacali, anche attraverso un unico atto o comportamento e connotandosi di illiceità di per sé, in quanto diretta a realizzare una diversità di trattamento o un pregiudizio in ragione della partecipazione del lavoratore ad attività sindacali, a prescindere da un intento di emarginazione. Ne consegue che la domanda con cui si deduca, quale autonomo motivo di illegittimità della condotta datoriale, il "mobbing" ha una `causa
petendi" differente rispetto alla domanda diretta alla repressione di atti discriminatori per ragioni sindacali e, ove venga introdotta per la prima volta in appello, va dichiarata inammissibile.
Cass. civ. n. 9817/2008
In materia di responsabilità datoriale nei confronti del lavoratore per danni da infortunio sul lavoro a causa di inadempimento all'obbligo contrattuale di sicurezza (art. 2087 c.c.) si applicano le regole civilistiche sull'inadempimento (art. 1218 c.c.) e, tra queste, anche quella del concorso di colpa del creditore (art. 1227, primo comma, c.c.) e ciò diversamente dal regime di tutela previdenziale degli infortuni sul lavoro, in forza del quale l'Istituto assicuratore è tenuto a pagare la rendita nella sua interezza anche in caso di concorso del lavoratore nella causazione della lesione della propria integrità psicofisica.
Cass. civ. n. 23162/2007
L'art. 2087 c.c., il quale fa carico al datore di lavoro di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità del dipendente, introduce un dovere che trova fonte immediata e diretta nel rapporto di lavoro e la cui inosservanza, ove sia stata causa di danno, può essere fatta valere con azione risarcitoria. Tuttavia è pur sempre necessario che siano ravvisabili, nella condotta del datore di lavoro, profili di colpa cui far risalire il danno all'integrità fisica patito dal dipendente. Pertanto, quando l'espletamento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza sia incompatibile con lo stato di salute del lavoratore e comporti l'aggravamento di una preesistente malattia, non può ritenersi responsabile il datore di lavoro per non aver adottato le misure idonee a tutelare l'integrità fisica del dipendente, ove non risulti che egli era a conoscenza dello stato di salute di quest'ultimo e dell'incompatibilità di tale stato con le mansioni affidategli.
Cass. civ. n. 19022/2007
In tema di risarcimento del danno subito dal lavoratore per effetto della mancata tutela da parte del datore delle condizioni di lavoro, in violazione degli obblighi imposti dall'art. 2087 c.c., la prescrizione decennale, ove il lavoratore esperisca l'azione contrattuale decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile e non dal momento di un successivo aggravamento che non sia dovuto ad una causa autonoma, dotata di propria efficienza causale (In applicazione di tale principio, la S.C. ha censurato la sentenza di merito, che aveva collocato l'inizio della malattia professionale ipoacusia per adibizione a lavorazioni nocive in un momento successivo all'epoca della diagnosi ).
Cass. civ. n. 16003/2007
Il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno, ma non anche la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 c.c., il superamento della quale comporta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alle specificità del caso ossia al tipo di operazione effettuata ed ai rischi intrinseci alla stessa, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione individuale imposte dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio subito da un dipendente, addetto alle operazioni di aggancio alle gru dei tubi destinati al sottosuolo, in conseguenza del distacco di un tubo di acciaio dall'imbracatura che doveva sorreggerlo, ritenendo che il lavoratore, al quale non poteva addebitarsi alcuna manovra azzardata o rischiosa, non avesse fornito la prova della colpa del datore di lavoro, ma omettendo di indagare se l'infortunio fosse dipeso da un posizionamento del tubo nell'imbracatura non effettuato a regola d'arte e limitandosi a constatare, invece, che il lavoratore era stato dotato delle idonee misure protettive individuali, quali casco e guanti).
Cass. civ. n. 11622/2007
Il dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro a norma dell'art. 2087 c.c., assolto con l'adozione di tutte le cautele necessarie ad evitare il verificarsi dell'evento dannoso ed anche con l'adozione di misure relative all'organizzazione del lavoro, tali da evitare che lavoratori inesperti siano coinvolti in lavorazioni pericolose, si atteggia in maniera particolarmente intensa nei confronti dei lavoratori di giovane età e professionalmente inesperti, esaltandosi in presenza di apprendisti nei cui confronti la legge pone precisi obblighi di formazione e addestramento, tra i quali primeggia l'educazione alla sicurezza del lavoro (art. 11, legge n. 25 del 1955). Conseguentemente, l'accertato rispetto delle norme antinfortunistiche di cui agli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 626 del 1994 e dell'allegato VI a tale decreto, non esonera, il datore di lavoro, dall'onere di provare di aver adottato tute le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell'evento, con particolare riguardo all'assetto organizzativo del lavoro, specie quanto ai compiti dell'apprendista, alle istruzioni impartitegli, all'informazione e formazione sui rischi nelle lavorazioni, senza che in contrario possa assumere rilievo l'imprudenza dell'infortunato nell'assumere, come nella specie, un'iniziativa di collaborazione nel cui ambito l'infortunio si sia verificato (principio affermato in controversia in cui era rimasto infortunato un apprendista marmista, in ambiente di lavoro ove si montavano glossi blocchi di marmo, mentre tentava di aiutare due esperti operai a collocare una lastra di marmo sul banco di lavoro. La Corte territoriale, con decisione cassata con rinvio dalla S.C., aveva escluso la responsabilità datoriale sul presupposto che il datore fosse esonerato dall'onere di aver adottato tutte le cautele, anche quelle relative all'assetto del lavoro e/o all'informazione e formazione dell'apprendista, sol perché erano risultate escluse alcune specifiche violazioni delle norme antinfortunistiche e l'evento si era prodotto per un ritenuto eccesso di zelo dell'apprendista).
Cass. civ. n. 5221/2007
La responsabilità
ex art. 2087 c.c. è configurabile quando la lesione del bene tutelato derivi dalla violazione dell'obbligo che incombe al datore di lavoro di adottare idonee misure a tutela della salute del lavoratore subordinato e della personalità morale, e di controllare e vigilare che esse siano osservate da parte dei lavoratori, trattandosi, pur sempre, di misure antinfortunistiche, richieste dalle oggettive caratteristiche dell'attività di lavoro e dalle condizioni dei singoli lavoratori, non riscontrabili ove la violazione dedotta attenga a doveri di contenuto diverso e niente affatto riferibili, alla tutela delle condizioni fisiche e della personalità morale dei dipendenti. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva escluso la responsabilità datoriale,
ex art. 2087 c.c., per asserita violazione dell'obbligo di mantenere comportamenti atti a tutelare la dignità e la personalità morale della lavoratrice, affetta da astenia a causa della condotta omissiva datoriale per non aver dato seguito, e neppure risposto, alla domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da
full-time a
part-time).
Cass. civ. n. 12445/2006
Posta la natura contrattuale della responsabilità incombente sul datore di lavoro in relazione al disposto dell'art. 2087 c.c., sul piano della ripartizione dell'onere probatorio al lavoratore spetta lo specifico onere di riscontrare il fatto costituente inadempimento dell'obbligo di sicurezza nonché il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento stesso ed il danno da lui subito, mentre — in parziale deroga al principio generale stabilito dall'art. 2697 c.c. — non è gravato dall'onere della prova relativa alla colpa del datore di lavoro danneggiante, sebbene concorra ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento, onere che, invece, incombe sul datore di lavoro e che si concreta nel provare la non imputabilità dell'inadempimento. Diversamente, invece, si atteggia il contenuto dei rispettivi oneri probatori a seconda che le misure di sicurezza — asseritamente omesse — siano espressamente e specificamente definite dalla legge (o da altra fonte ugualmente vincolante), in relazione ad una valutazione preventiva di rischi specifici (quali le misure previste dal D.L.vo n. 626 del 1994 e successive integrazioni e modificazioni, come dal precedente D.P.R. n. 547 del 1955), oppure debbano essere ricavate dallo stesso art. 2087 c.c., che impone l'osservanza del generico obbligo di sicurezza. Nel primo caso — riferibile alle misure di sicurezza cosiddette «nominate» — il lavoratore ha l'onere di provare soltanto la fattispecie costitutiva prevista dalla fonte impositiva della misura stessa — ovvero il rischio specifico che si intende prevenire o contenere — nonché, ovviamente, il nesso di causalità materiale tra l'inosservanza della misura ed il danno subito. La prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, ossia nel riscontro dell'insussistenza dell'inadempimento e del nesso eziologico tra quest'ultimo e il danno. Nel secondo caso — in cui si discorre di misure di sicurezza cosiddette «innominate» — la prova liberatoria a carico del datore di lavoro (fermo restando il suddetto onere probatorio spettante al lavoratore) risulta invece generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standard di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe.
Cass. civ. n. 8386/2006
Nel caso in cui il lavoratore agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno biologico e morale conseguenti ad un infortunio sul lavoro (in fattispecie precedente all'entrata in vigore dell'art. 13 del D.L.vo n. 38 del 2000, che ha esteso la copertura assicurativa obbligatoria al danno biologico ), il diritto al risarcimento è subordinato alla sussistenza dei presupposti rispettivi della responsabilità civile del datore di lavoro per le due ipotesi di danno: in particolare, in riferimento al danno biologico, di natura contrattuale, ove il lavoratore alleghi la responsabilità del datore per inadempimento dell'obbligo di sicurezza, egli ha l'obbligo di provare il fatto costituente l'inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno, mentre non è tenuto a fornire la prova della colpa del datore di lavoro che si presume, mentre tale presunzione non è configurabile in relazione alla risarcibilità del danno morale ; a sua volta, il datore di lavoro può provare il concorso di colpa del lavoratore infortunato nella determinazione dell'infortunio al fine di ridurre proporzionalmente la percentuale di risarcimento a suo carico.
Cass. civ. n. 4774/2006
L'illecito del datore di lavoro nei confronti del lavoratore consistente nell'osservanza di una condotta protratta nel tempo e con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione del dipendente (c.d. mobbing) — che rappresenta una violazione dell'obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall'art. 2087 c.c. — si può realizzare con comportamenti materiali o provvedimentali dello stesso datore di lavoro indipendentemente dall'inadempimento di specifichi obblighi contrattuali previsti dalla disciplina del rapporto di lavoro subordinato. La sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze deve essere verificata — procedendosi alla valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi — considerando l'idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro, che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa, anche in assenza della violazione di specifiche norme attinenti alla tutela del lavoratore subordinato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito impugnata che, con congrua motivazione, si era attenuta a tali criteri escludendo la configurabilità, in capo al datore di lavoro, di un disegno persecutorio realizzato mediante i vari comportamenti indicati dal lavoratore come vessatori).
Cass. civ. n. 4184/2006
Sul datore di lavoro gravano sia il generale obbligo di neminem laedere espresso dall'art. 2043 c.c. (la cui violazione è fonte di responsabilità extracontrattuale ), sia il più specifico obbligo di protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sancito dall'art. 2087 c.c. ad integrazione ex lege delle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro (la cui violazione determina l'insorgenza di una responsabilità contrattuale ). Conseguentemente, il danno biologico inteso come danno all'integrità psico-fisica della persona in sé considerata, a prescindere da ogni possibile rilevanza o conseguenza patrimoniale della lesione può in astratto conseguire sia all'una che all'altra responsabilità. Qualora la responsabilità fatta valere sia quella contrattuale, dalla natura dell'illecito (consistente nel lamentato inadempimento dell'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore ) non deriva affatto che si versi in fattispecie di responsabilità oggettiva (fondata sul mero riscontro del danno biologico quale evento legato con nesso di causalità all'espletamento della prestazione lavorativa ), ma occorre pur sempre l'elemento della colpa ossia la violazione di una disposizione di legge o di un contratto o di una regola di esperienza. La necessità della colpa che accomuna la responsabilità contrattuale a quella aquiliana va poi coordinata con il particolare regime probatorio della responsabilità contrattuale che è quello previsto dall'art. 1218 c.c. (diverso da quello di cui all'art. 2043 c.c. ), cosicché grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver ottemperato all'obbligo di protezione, mentre il lavoratore deve provare sia la lesione all'integrità psico-fisica, sia il nesso di causalità tra tale evento dannoso e l'espletamento della prestazione lavorativa.
Cass. civ. n. 3650/2006
Il carattere contrattuale dell'illecito e l'operatività della presunzione di colpa stabilita dall'art. 1218 c.c. non escludono che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., in tanto possa essere affermata in quanto sussista una lesione del bene tutelato che derivi casualmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento, imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche. Ne consegue che la verificazione del sinistro non è di per sé sufficiente per far scattare a carico dell'imprenditore l'onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento, atteso che la prova liberatoria a suo carico presuppone sempre la previa dimostrazione, da parte dell'attore, che vi è stata omissione nel predisporre le misure di sicurezza (suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica ) necessarie ad evitare il danno, e non può essere estesa ad ogni ipotetica misura di prevenzione, venendo altrimenti a configurarsi un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che la norma invero non prevede. Ne consegue che il lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, ha l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, e il nesso di causalità tra l'uno e l'altro. E solo quando tali circostanze egli abbia provato incombe al datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno, rimanendo altrimenti quest'ultimo esonerato dall'onere di fornire la prova liberatoria a suo carico.
Cass. civ. n. 2930/2005
In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, derivante dall'art. 2087 c.c., impone all'imprenditore l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori. Tale responsabilità è esclusa solo allorquando il rischio sia stato generato da una attività che non abbia alcun rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti del tutto dai limiti di essa, mentre l'eventuale colpa del lavoratore non è idonea ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità dell'imprenditore, sul quale grava l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, non essendo sufficiente, a tal fine, che le cautele assunte dall'imprenditore garantiscano che ogni singolo apparecchio addetto alla produzione sia rispondente ai dettati antinfortunistici ed essendo invece necessario che ad ogni parte del complessivo sistema antinfortunistico approntato nell'azienda sia preposto un soggetto di indubbia professionalità e con specifiche conoscenze di quel sistema. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza impugnata che, facendo applicazione del suindicato principio di diritto, aveva accertato, con motivazione non sindacabile in sede di legittimità siccome congrua ed immune da vizi logici, la responsabilità dell'imprenditore nella dinamica del sinistro, che era consistito nello schiacciamento della mano — poi amputata — di un operaio, impegnato nella riparazione di una pressa sita in una cabina, rispetto alla quale non vi era alcun sistema di collegamento visivo ed acustico con l'addetto al quadro di comando, idoneo a coordinare con margini di rassicurante certezza i rispettivi movimenti, in modo da impedire gli accadimenti suscettibili di provocare danni ai dipendenti della società).
Cass. civ. n. 2444/2005
L'adempimento dell'obbligo di tutela dell'integrità fisica del lavoratore imposto dall'art. 2087 c.c. è un obbligo di prevenzione che impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo d'attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per proteggere il lavoratore dai rischi connessi tanto all'impiego d'attrezzi e macchinari quanto all'ambiente di lavoro, e deve essere verificato, nel caso di malattia derivante dall'attività lavorativa svolta, esaminando le misure in concreto adottate dal datore di lavoro per prevenire l'insorgere della patologia. (Nella specie, la Corte Cass. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione a malattia tumorale contratta da lavoratore addetto alla saldatura presso la centrale termoelettrica di Brindisi, aveva omesso ogni indagine riguardo alle misure adottate dal datore di lavoro per proteggere il dipendente dal rischio connesso all'attività lavorativa).
Cass. civ. n. 16253/2004
In tema di responsabilità per gli infortuni sul lavoro, deve escludersi la responsabilità del datore di lavoro in tutti i casi in cui il comportamento abnorme del lavoratore sia di per sè solo sufficiente a determinare l'evento, essendo necessaria una rigorosa dimostrazione dell'indipendenza della condotta del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, dell'estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere. (Nella specie, un operaio addetto alla manutenzione aveva ricevuto ordine di installare un misuratore di portata in tempi brevissimi su un impianto ad acqua, e, poiché dinanzi all'impianto vi era una barriera che costituiva impedimento, il lavoratore, non avendo ricevuto direttive in proposito e in mancanza di strumenti più idonei per rimuoverla, utilizzava un elevatore, infortunandosi; la S.C. ha cassato la sentenza d'appello — escludente la responsabilità datoriale per l'utilizzo di uno strumento improprio — rilevando che il giudice di merito avrebbe dovuto valutare e motivare in ordine al fatto che l'iniziativa del lavoratore era autonoma).
Cass. civ. n. 7328/2004
Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso ; ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, atteso che la condotta del dipendente può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando essa presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento. Il comportamento imprudente del lavoratore, quando non presenti i caratteri estremi sopra indicati, può invece rilevare come concausa dell'infortunio, e in tal caso la responsabilità del datore di lavoro può essere proporzionalmente ridotta. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio, affermando la colpa concorrente della vittima nella misura di un terzo, in una situazione in cui il lavoratore era salito sulle pale di un elevatore elettrico manuale privo di dispositivi di sicurezza per prelevare del materiale riposto in alto senza prima sistemare su di esso il bancale pur presente in azienda che gli avrebbe consentito una posizione sicura, ed era caduto riportando lesioni personali ).
Cass. civ. n. 3498/2004
In riferimento alla azione contrattuale di risarcimento del danno alla persona fondata sull'art. 2087 c.c., l'aggravamento del danno non vale a determinare lo spostamento del termine iniziale della prescrizione decennale qualora esso derivi da un mero peggioramento del processo morboso già in atto, e non sia manifestazione di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella già esteriorizzatasi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che aveva collocato l'inizio della malattia professionale ipoacusia oltre dieci anni prima della proposizione dell'azione, sull'assunto che l'ipoacusia sia una malattia della quale il danneggiato non può non essere immediatamente consapevole, anche quando essa si trovi ancora allo stadio iniziale).
Cass. civ. n. 12253/2003
La responsabilità dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore discende sia da norme specifiche, sia dalla norma di ordine generale dell'art. 2087, c.c., che impone all'imprenditore l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelarne l'integrità fisica; l'eventuale condotta colposa del dipendente può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando presenti il carattere dell'abnormità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, e, in difetto di tali caratteri, il comportamento colposo del lavoratore — che può sussistere anche qualora l'imprenditore non abbia adottato le misure antinfortunistiche del caso — può soltanto comportare la riduzione, in misura proporzionale, del risarcimento del danno.
Cass. civ. n. 9304/2002
Ancorché il datore di lavoro sia responsabile
ex art. 2087 c.c. dell'infortunio occorso al lavoratore nel luogo ed in costanza di lavoro non solo quando omessa di adottare le idonee misure protettive ma anche quando ometta esclusivamente di controllare e vigilare che di tali misure sia fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non sussiste alcuna responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui l'infortunio sia provocato da un comportamento del dipendente del tutto imprevedibile ed estraneo alla stessa prestazione lavorativa, non sussistendo un obbligo generale del datore di lavoro di sorveglianza dei dipendenti affinché non compiano atti inconsulti potenzialmente lesivi della propria e dell'altrui incolumità.
Cass. civ. n. 9016/2002
In tema di responsabilità per gli infortuni sul lavoro, poiché, secondo l'
id quod plerunque accidit, i dipendenti (pur per imprudenza, negligenza o inesperienza) si muovono nell'ambito dell'azienda in maniera occasionale e anche al di fuori del posto loro assegnato, il luogo di lavoro non può ritenersi limitato allo spazio strettamente necessario per il compimento dei movimenti connessi alla lavorazione, ma comprende ragionevolmente le zone adiacenti, nelle quali gli addetti possono comunque recarsi e muoversi; le misure di protezione, pertanto non sono in funzione delle specifiche mansioni del singolo lavoratore, ma dell'azienda nel suo complesso. Ne consegue che la contiguità e l'accessibilità della situazione di pericolo escludono l'imprevedibilità (e quindi l'abnormità) del comportamento del lavoratore che dal proprio posto di lavoro, per raggiungere, nell'ambito delle proprie mansioni, un più lontano spazio, acceda al luogo attiguo pericoloso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto la responsabilità del datore di lavoro in relazione all'infortunio occorso ad un dipendente che, mentre stava eseguendo lavori di manutenzione su un nastro trasportatore, passando sulla sommità di grandi tini contenenti una soluzione di acido solforico, era caduto dentro un tino che presentava una apertura non adeguatamente protetta né segnalata).
Cass. civ. n. 5024/2002
Il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere l'incolumità di quest'ultimo nonostante la sua imprudenza o negligenza; ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui la condotta del lavoratore dipendente — in quanto attuativa di uno specifico ordine di servizio del datore di lavoro (o del dirigente preposto che ne faccia le veci) — finisca per configurarsi nell'eziologia. dell'evento dannoso come una mera modalità dell'iter produttivo del danno, tale condotta, proprio perché «imposta» in ragione della situazione di subordinazione in cui il lavoratore versa, va addebitata al datore di lavoro, il cui comportamento, concretizzantesi invece nella violazione di specifiche norme antinfortunistiche (o di regole di comune prudenza) e nell'ordine di eseguire incombenze lavorative pericolose, funge da unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso.
–
L'obbligo del datore di lavoro di garantire la salute del lavoratore in quanto bene primario e indisponibile sussiste anche in relazione alle condotte volontarie e di segno contrario del dipendente, sicché è configurabile, ai sensi dell'art. 2087 c.c., la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio subito da un dipendente per l'esercizio dell'attività lavorativa anche a fronte di una condotta imprudente di quest'ultimo, se tale condotta è stata determinata, o quanto meno agevolata, da un assetto organizzativo del lavoro non rispettoso delle norme antinfortunistiche, assetto conosciuto o colpevolmente ignorato dal datore di lavoro, che nulla abbia fatto per modificarlo al fine di eliminare ogni fonte di possibile pericolo.
Cass. civ. n. 4129/2002
Ai sensi dell'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate, l'obbligo dell'imprenditore di tutelare l'integrità fisiopsichica dei dipendenti impone l'adozione — ed il mantenimento — non solo di misure di tipo igienico-sanitario o antinfortunistico, ma anche di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione di detta integrità nell'ambiente od in costanza di lavoro in relazione ad attività anche non collegate direttamente allo stesso come le aggressioni conseguenti all'attività criminosa di terzi, non essendo detti eventi coperti dalla tutela antinfortunistica di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e giustificandosi l'interpretazione estensiva della predetta norma alla stregua sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute (art. 32 Cost.), sia dei principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) cui deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro — (Nella specie, l'impugnata sentenza — confermata dalla S.C. — aveva affermato la risarcibilità dei danni subiti da un perito industriale — assunto da una ditta specializzata in ricerche geologiche incaricata da una società, aggiudicatrice della progettazione di un canale in Etiopia, di effettuare dei sondaggi geologici — rimasto vittima di un rapimento ad opera di un gruppo di guerriglieri opponentisi al progetto, avendo rilevato che il datore di lavoro, pur a conoscenza della grave situazione di pericolo esistente nella zona dei lavori, non aveva fatto uso di una maggiore diligenza e dei propri poteri decisionali — salva la concorrente responsabilità del committente, resosi garante dell'attuazione della vigilanza sulle misure di sicurezza da adottare in concreto sul posto in relazione alla organizzazione tecnico operativa del cantiere a sé riservata — in ordine alla sorveglianza nei confronti dei propri dipendenti, nonché all'accertamento della reale situazione allo scopo di prevenire ogni possibile evento dannoso).
Cass. civ. n. 5/2002
Ai fini della individuazione di un rapporto causale fra la condotta del datore di lavoro e l'infortunio lavorativo, necessario a configurare la responsabilità del primo ai sensi dell'art. 2087 c.c., assumono rilevanza non soltanto gli eventi che costituiscono una conseguenza necessitata della condotta datoriale, secondo un giudizio prognostico
ex ante, ma anche tutti gli eventi possibili, rispetto ai quali la condotta medesima si ponga con un nesso di causalità adeguata; pertanto, anche una condizione lavorativa stressante può costituire fonte di responsabilità per il datore di lavoro, sempre che sia provata la sussistenza di un rapporto di causalità fra tale condizione e l'infortunio subito dal lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso a priori, respingendo le relative richieste di prova, la configurabilità di un nesso causale fra le condizioni di stress di un lavoratore in trasferta autorizzato all'uso di autoveicolo e l'incidente stradale occorso allo stesso lavoratore).
Cass. civ. n. 15350/2001
In riferimento alla tutela dell'integrità fisiopsichica dei lavoratori dipendenti dalle aggressioni conseguenti all'attività criminosa di terzi, l'ampio ambito applicativo dell'art. 2087 c.c. non può essere dilatato fino a comprendervi ogni ipotesi di danno sull'assunto che comunque il rischio non si sarebbe verificato in presenza di ulteriori accorgimenti di valido contrasto, perché in tal modo si perverrebbe all'abnorme applicazione di un principio di responsabilità oggettiva ancorata al presupposto teorico secondo cui il verificarsi dell'evento costituisce circostanza che assurge in ogni caso ad inequivoca riprova del mancato uso dei mezzi tecnici più evoluti del momento, atteso il superamento criminoso di quelli in concreto apprestati dal datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva respinto la domanda di una dipendente postale volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno biologico patito in conseguenza dei forti traumi emotivi subiti per effetto di cinque rapine commesse, nell'arco di sette anni, ai danni dell'ufficio postale nel quale prestava servizio).
Cass. civ. n. 9601/2001
La responsabilità datoriale per l'infortunio occorso ad un proprio dipendente addetto ad una macchina pericolosa non si arresta alla comune protezione del soggetto e non è esclusa per l'avvenuta osservanza delle specifiche prescrizioni contenute nella normativa antinfortunistica, allorquando l'infortunio stesso sia derivato non già dal verificarsi del pericolo previsto dalla normativa medesima e contro il quale erano dirette le prescrizioni tecniche in essa contenute, ma si sia verificato per effetto dell'intrinseca pericolosità della macchina operatrice, richiedente la predisposizione di adeguata protezione o l'applicazione di più specifiche e idonee misure di sicurezza.
Cass. civ. n. 7367/2001
In tema di infortuni sul lavoro, il rischio elettivo — che ricorre quando l'evento lesivo è ricollegabile ad una particolare situazione nella quale il lavoratore è venuto a trovarsi per scelta volontaria, puramente arbitraria, che lo ha indotto ad affrontare un rischio diverso da quello inerente all'attività lavorativa — esclude non solo la tutela assicurativa del sinistro ma anche la responsabilità contrattuale del datore di lavoro per i danni subiti dal lavoratore di cui all'art. 2087 c.c. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che l'incidente stradale occorso alla lavoratrice ricorrente nello svolgimento di mansioni lavorative da eseguire al di fuori del luogo di lavoro sia era verificato in conseguenza del rischio elettivo affrontato dalla lavoratrice stessa consistente nell'utilizzazione del proprio ciclomotore senza la preventiva autorizzazione da parte dell'azienda datrice di lavoro).
Cass. civ. n. 7052/2001
L'obbligo, incombente in capo al datore di lavoro ex artt. 4 del D.P.R. n. 547 del 1955 e 2087 c.c., di vigilare sulla osservanza da parte dei lavoratori delle misure di sicurezza, non si estende fino a comprendere quello di impedire comportamenti anomali ed imprevedibili posti in essere in violazione delle norme di sicurezza, limitandosi il suo contenuto all'apprestamento delle predette misure e di vigilanza sulla osservanza delle stesse, ed apparendo inesigibile un controllo personale di tutti i lavoratori. (Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la Suprema Corte ha confermato la decisione del giudice di secondo grado che, in difformità della decisione del pretore, aveva rigettato la domanda dell'Inail di rivalsa nei confronti del datore di lavoro per le somme erogate in favore di un lavoratore che, nel corso di scavi che stava effettuando in trincea, era stato investito da una frana delle pareti, determinatasi durante la esecuzione di opere (inclinazione, a mezzo di escavatore, delle pareti della trincea) dirette alla predisposizione di misure di sicurezza, essendo entrato in una zona nella quale il pericolo di tale frana era manifesto, nonostante gli avvertimenti verbali e le segnalazioni in tal senso).
Cass. civ. n. 5049/2000
Le molestie sessuali sul luogo di lavoro, incidendo sulla salute e la serenità (anche professionale) del lavoratore, comportano l'obbligo di tutela a carico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c.; deve ritenersi pertanto legittimo il licenziamento irrogato a dipendente che abbia molestato sessualmente una collega sul luogo di lavoro, a nulla rilevando la mancata previsione della suddetta ipotesi nel codice disciplinare, e senza che, in contrario, possa dedursi che il datore di lavoro è controparte di tutti i lavoratori, sia uomini che donne, e non può perciò essere chiamato ad un ruolo protettivo delle seconde nei confronti dei primi, giacché, per un verso, le molestie sessuali possono avere come vittima entrambi i sessi, e, per altro verso, il datore di lavoro ha in ogni caso l'obbligo, a norma dell'art. 2087 cit., di adottare i provvedimenti che risultino idonei a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, provvedimenti tra i quali può certamente ricomprendersi anche l'eventuale licenziamento dell'autore delle molestie sessuali.
Cass. civ. n. 1331/1999
Poiché gli obblighi che l'art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro in tema di tutela delle condizioni di lavoro si estendono, nella fase dinamica dell'espletamento della prestazione, ai comportamenti necessari per prevenire possibili incidenti, per cui non è sufficiente il semplice concorso di colpa del lavoratore per interrompere il nesso causale, tuttavia l'imprenditore è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'esorbitanza, atipicità ed eccezionalità rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento. (Nella specie è stata cassata la sentenza di merito che non aveva motivato sull'incidenza, nella causazione dell'infortunio, del comportamento del lavoratore addetto al carico e scarico dei materiali ed alla manutenzione dei mezzi di trasporto, il quale, nel tentativo di rimuovere un cavo elettrico rimasto incagliato nello stabilizzatore del camion, aveva inserito la mano nello stabilizzatore stesso senza accertarsi che il manovratore fermasse il mezzo).
Cass. civ. n. 7636/1996
Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza, ed imprudenza dello stesso: ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni l'eventuale concorso di colpa del lavoratore; con l'ulteriore conseguenza che l'imprenditore è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità e esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento.