(massima n. 1)
Nella ipotesi in cui il lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla propria integritā psico-fisica in conseguenza di una pluralitā di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di lavoro di natura asseritamente vessatoria, il giudice del merito, pur nella accertata insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare tutti gli episodi addotti dall'interessato e quindi della configurabilitā di una condotta di "mobbing", č tenuto a valutare se alcuni dei comportamenti denunciati - esaminati singolarmente, ma sempre in sequenza causale - pur non essendo accomunati dal medesimo fine persecutorio, possano essere considerati vessatori e mortificanti per il lavoratore e, come tali, siano ascrivibili a responsabilitā del datore di lavoro, che possa essere chiamato a risponderne, nei limiti dei danni a lui imputabili.