(massima n. 1)
Nel caso in cui il datore di lavoro non adotti, a norma dell'art. 2087 c.c., tutte le misure necessarie a tutelare l'integritą fisica e le condizioni di salute dei prestatori di lavoro, il lavoratore ha - in linea di principio - la facoltą di astenersi dalle specifiche prestazioni la cui esecuzione possa arrecare pregiudizio alla sua salute, essendo coinvolto un diritto fondamentale protetto dall'art. 32 Cost.