(massima n. 1)
In tema di responsabilitā dell'imprenditore per il danno da esposizione del lavoratore a polveri di amianto, ex art. 2087 c.c., il datore di lavoro ha l'onere di provare l'adozione di misure idonee a impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere sia dall'accertamento di una specifica nocivitā rispetto a determinate patologie - essendo comunque accertata la nocivitā della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio - sia dall'acquisizione della certezza scientifica sul nesso causale fra esposizione alla sostanza nociva e patologia diversa (e letale) rispetto a quella per la quale la nocivitā č giā accertata all'epoca dello svolgimento dell'attivitā lavorativa.