(massima n. 1)
Il dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro a norma dell'art. 2087 c.c., assolto con l'adozione di tutte le cautele necessarie ad evitare il verificarsi dell'evento dannoso ed anche con l'adozione di misure relative all'organizzazione del lavoro, tali da evitare che lavoratori inesperti siano coinvolti in lavorazioni pericolose, si atteggia in maniera particolarmente intensa nei confronti dei lavoratori di giovane etą e professionalmente inesperti, esaltandosi in presenza di apprendisti nei cui confronti la legge pone precisi obblighi di formazione e addestramento, tra i quali primeggia l'educazione alla sicurezza del lavoro (art. 11, legge n. 25 del 1955). Conseguentemente, l'accertato rispetto delle norme antinfortunistiche di cui agli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 626 del 1994 e dell'allegato VI a tale decreto, non esonera, il datore di lavoro, dall'onere di provare di aver adottato tute le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell'evento, con particolare riguardo all'assetto organizzativo del lavoro, specie quanto ai compiti dell'apprendista, alle istruzioni impartitegli, all'informazione e formazione sui rischi nelle lavorazioni, senza che in contrario possa assumere rilievo l'imprudenza dell'infortunato nell'assumere, come nella specie, un'iniziativa di collaborazione nel cui ambito l'infortunio si sia verificato (principio affermato in controversia in cui era rimasto infortunato un apprendista marmista, in ambiente di lavoro ove si montavano glossi blocchi di marmo, mentre tentava di aiutare due esperti operai a collocare una lastra di marmo sul banco di lavoro. La Corte territoriale, con decisione cassata con rinvio dalla S.C., aveva escluso la responsabilitą datoriale sul presupposto che il datore fosse esonerato dall'onere di aver adottato tutte le cautele, anche quelle relative all'assetto del lavoro e/o all'informazione e formazione dell'apprendista, sol perché erano risultate escluse alcune specifiche violazioni delle norme antinfortunistiche e l'evento si era prodotto per un ritenuto eccesso di zelo dell'apprendista).