(massima n. 1)
La responsabilitā dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilitā oggettiva, ma non č circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, sanzionando anche, alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integritā psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtā aziendale e della maggiore o minore possibilitā di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. Pertanto, qualora sia accertato che il danno č stato causato dalla nocivitā dell'attivitā lavorativa per esposizione all'amianto, č onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia.