Cass. civ. n. 4715/2026
La violazione degli articoli 2727 e 2729 cod. civ. può essere accolta solo in presenza di un errore di sussunzione del giudice di merito, ovvero quando esso qualifichi come sufficienti o insufficienti indizi non conformi ai criteri di gravità, precisione e concordanza; critiche generiche all'accertamento di merito non sono ammissibili.
Cass. civ. n. 30425/2025
In tema di accertamento tributario, è legittima la ricostruzione induttiva dei ricavi di un'impresa di ristorazione sulla base del consumo di acqua minerale, costituendo lo stesso un ingrediente fondamentale nelle consumazioni effettuate nel settore della ristorazione; tale metodo, fondato su nozioni di comune esperienza in ordine al consumo medio di acqua per singolo avventore (c.d. bottigliometro), può costituire una presunzione semplice dotata dei requisiti di gravità e precisione ai sensi dell'art. 2729 c.c., con la conseguente legittimità dell'accertamento per presunzioni gravi, precise e concordanti.
Cass. civ. n. 28764/2025
In tema di prova presuntiva, il giudice di merito deve rispettare i requisiti di precisione, gravità e concordanza degli elementi dedotti. Il fatto noto deve essere determinato nella realtà storica, mentre il fatto ignoto deve essere desumibile con un alto grado di probabilità da quello noto. La valutazione complessiva degli elementi presuntivi è essenziale per la correttezza del procedimento inferenziale (artt. 2727 e 2729 cod. civ.).
Cass. civ. n. 28578/2025
In tema di azione revocatoria fallimentare, l'accoglimento della domanda è subordinato alla prova della conoscenza da parte dell'accipiens dello stato di insolvenza del debitore al momento delle rimesse. Tale conoscenza può essere dimostrata anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.).
Cass. civ. n. 28507/2025
In tema di prova per presunzioni, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a svolgere un procedimento logico articolato in due momenti: una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli privi di rilevanza e conservare quelli con efficacia probatoria parziale o potenziale, e una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, verificando se la loro combinazione fornisca una valida prova presuntiva. La decisione in cui il giudice si limita a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, senza considerare se essi, valutati nel loro insieme, acquisiscano valenza probatoria, è censurabile in cassazione.
Cass. civ. n. 27307/2025
Il ricorso in cassazione che denuncia la violazione dell'art. 2729 c.c. può essere accolto solo quando è dimostrato che il giudice di merito ha basato il ragionamento presuntivo su fatti storici privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. La critica basata sulla diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o sull'alternativa inferenza probabilistica non implica una violazione delle norme sulla prova presuntiva.
Cass. civ. n. 27043/2025
Il risarcimento del danno professionale da demansionamento non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può quindi prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio subìto. La relativa prova può essere acquisita in giudizio con ogni mezzo consentito dall'ordinamento; assume precipuo rilievo quella per presunzioni ex art. 2729 c.c., in quanto è possibile risalire all'esistenza del danno dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti. Il ricorso alle presunzioni, tuttavia, è consentito a condizione che sia stata allegata la natura del pregiudizio e che il ricorrente abbia dedotto e provato circostanze diverse e ulteriori rispetto al mero inadempimento.
Cass. civ. n. 26987/2025
La valutazione delle prove, inclusa la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 cod. civ., e l'idoneità degli elementi presuntivi a dimostrare i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo nei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 25889/2025
Il giudice del merito deve fondare la presunzione su un fatto storico grave, preciso e concordante, ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, in quanto, diversamente, incorre in una violazione dell'art. 2729 c.c., censurabile nel giudizio di cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
Cass. civ. n. 25105/2025
In materia tributaria, compete alla Corte di Cassazione il controllo della corretta applicazione dei principi contenuti nell'art. 2729 c.c. alla fattispecie concreta. Il giudice di merito deve basare il proprio convincimento su una valutazione complessiva degli elementi indiziari, verificando la loro gravità, precisione e concordanza, per giungere a una presunzione semplice fondata. La sufficienza degli indizi può supportare la pretesa erariale salvo il diritto del contribuente a fornire la prova contraria.
Cass. civ. n. 24798/2025
In tema di accertamento analitico-induttivo, l'amministrazione finanziaria può completare le lacune riscontrate nelle scritture contabili utilizzando presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ., con il conseguente spostamento dell'onere della prova sul contribuente. Tuttavia, il giudice deve attenersi al tipo di accertamento contestato nell'avviso e alle specifiche motivazioni dedotte nel ricorso introduttivo, pena la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Cass. civ. n. 24719/2025
In tema di danno endofamiliare conseguente alla violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione e al mantenimento dei figli ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., il principio che richiede, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, la necessità di debita allegazione e prova, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 c.c., va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità, realizzata attraverso la consapevole sottrazione del genitore ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisce, di per sé, un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, comportando scelte e opportunità diverse da quelle altrimenti compiute.
Cass. civ. n. 24467/2025
La prova della traslazione dell'imposta indiretta grava sull'Amministrazione finanziaria, che può ricorrere a presunzioni solo se dotate dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 cod. civ.; non è sufficiente una generica appostazione nei bilanci settoriali della contribuente.
Cass. civ. n. 24030/2025
In tema di furto e indennizzo assicurativo, il giudice di merito può legittimamente fondare la propria decisione sull'apprezzamento combinato, sintetico e sincronico di plurimi fatti indizianti, di differente natura, esaminati nelle reciproche interazioni e, in tale congiunta valutazione, reputati muniti dei requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.
Cass. civ. n. 23763/2025
Per la validità di una sentenza basata su presunzioni, il giudice è tenuto ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti". Il fatto noto deve essere determinato nella realtà storica, mentre il fatto ignoto può essere dedotto sulla base di una plausibile probabilità derivata dal fatto noto. La sentenza di merito può basarsi su un ragionamento presuntivo purché esso tenga conto di elementi indiziari gravi, precisi e univocamente convergenti verso la circostanza ignota da dimostrare, senza necessità di ulteriori acquisizioni di prove per ogni mezzo istruttorio.
Cass. civ. n. 23172/2025
Il divieto di doppie presunzioni non è riconducibile agli artt. 2727 e 2729 cod. civ., ben potendo un fatto noto accertato in base a presunzioni configurare la premessa di una ulteriore inferenza presuntiva per l'accertamento del fatto ignoto.
Cass. civ. n. 23171/2025
In tema di processo tributario, il divieto di prova testimoniale previsto dall'art. 7, del D.Lgs. n. 546/1992, si riferisce esclusivamente alla prova testimoniale da assumere con le garanzie del contraddittorio. Tale divieto non implica, altresì, l'impossibilità di utilizzare dichiarazioni di terzi raccolte dagli organi dell'Amministrazione finanziaria durante la fase amministrativa di accertamento. Tali dichiarazioni, qualora rivestano le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza previste dall'art. 2729 cod. civ., possono concorrere a formare il convincimento del giudice.
Cass. civ. n. 22922/2025
La denuncia di violazione dell'art. 2729 cod. civ. in sede di ricorso per cassazione può prospettarsi solo quando il giudice di merito fonda il ragionamento presuntivo su elementi non gravi, precisi e concordanti. È inammissibile la censura che si limita a una diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o a una diversa inferenza probabilistica rispetto a quella adottata dal giudice di merito.
Cass. civ. n. 22695/2025
Il giudice di merito deve seguire un corretto procedimento logico nella valutazione degli indizi, esaminando complessivamente i requisiti di gravità, precisione e concordanza. La Corte di cassazione esercita il controllo della corretta applicazione dei principi contenuti nell'art. 2729 c.c., verificando che il giudice di merito abbia svolto una valutazione globale e non atomistica degli indizi, dimostrando la sufficienza degli elementi a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa.
Cass. civ. n. 22486/2025
La violazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 2727-2729 cod. civ. non può essere ipotizzata in astratto. La Corte d'Appello deve valutare se la parte ha provato il nesso causale tra l'evento dannoso e l'inadempimento della controparte, nonché se quest'ultima ha dimostrato l'esatto adempimento o la causa non imputabile del proprio inadempimento.
Cass. civ. n. 22297/2025
La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisce il carico della prova a una parte diversa da quella che ne è onerata. La violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è censurabile soltanto se il giudice di merito, qualificati gli indizi come gravi, precisi e concordanti, li ritiene inidonei a fornire la prova presuntiva, oppure li reputa sufficienti pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti.
Cass. civ. n. 21159/2025
La denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità, precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota. Non è prospettabile per mera diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o per proposta di inferenza probabilistica diversa, se non si spiegano i motivi della violazione dei paradigmi della norma.
Cass. civ. n. 19993/2025
Nel sistema processuale non esiste il divieto della cd. doppia presunzione, non riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto, a condizione che la concatenazione di inferenze presuntive non sia debole, cioè inattendibile e infondata, e si fondi su una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali, nella sua conclusione, sia la premessa di una inferenza successiva e sia conforme ai criteri di precisione, gravità e concordanza di cui all'art. 2729 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso che dalla mera presunzione della sussistenza di un rapporto di parentela tra i rappresentanti legali delle due società, parti dell'atto dispositivo revocando ai sensi dell'art. 2901 c.c., desunta dalla sola identità del cognome, possa trarsi l'ulteriore presunzione della sussistenza degli elementi soggettivi dell'actio pauliana).
Cass. civ. n. 19827/2025
In tema di prova presuntiva, la selezione e valutazione di indizi rilevanti spetta esclusivamente al giudice di merito, che deve individuarli secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza. La violazione dell'art. 2729 c.c. può essere denunciata per cassazione solo se il giudice ha erroneamente fondato la presunzione su fatti non gravi, precisi o concordanti o ha applicato la norma a fatti che non rispondono a tali caratteri.
Cass. civ. n. 19099/2025
In tema di prova per presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. e dell'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
Cass. civ. n. 18410/2025
Nel sistema processuale, il divieto delle presunzioni di secondo grado non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma; pertanto, il fatto noto, accertato in via presuntiva, può costituire la premessa di un'inferenza presuntiva volta a confermare l'ipotesi che riguarda un fatto principale o la verità di un altro fatto secondario.
Cass. civ. n. 18097/2025
In sede di legittimità, la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è censurabile solo se emerge un vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito qualifica erroneamente gli indizi come gravi, precisi e concordanti o viceversa, e li ritiene inidonei o sufficienti a dimostrare il fatto controverso.
Cass. civ. n. 17938/2025
In caso di richiesta di rimborso di accise armonizzate, la mancata traslazione del tributo non è elemento costitutivo del diritto al rimborso; spetta all'amministrazione finanziaria provare l'avvenuta traslazione del tributo come fatto impeditivo. Tale prova può essere fornita mediante presunzioni che devono essere gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 2729 cod. civ.
Cass. civ. n. 17822/2025
Nel processo tributario, le dichiarazioni di terzi acquisite in fase di accertamento hanno valore indiziario e, in relazione alla loro attendibilità e ai riscontri offerti, possono assumere valore di presunzione grave, precisa e concordante ex art. 2729 c.c., configurandosi come prova presuntiva idonea a fondare e motivare l'atto di accertamento.
Cass. civ. n. 17499/2025
Nel caso di accertamento analitico-induttivo, la presenza di dati contabili incompleti, falsi o inesatti consente all'amministrazione finanziaria di completare le lacune utilizzando presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c. e sposta l'onere della prova sul contribuente. Le presunzioni possono essere anche singole, purché precise e gravi.
Cass. civ. n. 13631/2025
In tema di accertamento tributario, rientra nel potere dell'Amministrazione finanziaria la scelta del corrispondente metodo da utilizzare per procedere all'accertamento. Tale scelta, se non produce un pregiudizio sostanziale al contribuente, è insindacabile, risultando inammissibile per difetto di interesse una doglianza che contesti la correttezza formale del metodo impiegato. Gli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici. Tale presunzione può essere superata dal contribuente solo attraverso una prova analitica che dimostri la non riferibilità delle movimentazioni bancarie ad operazioni imponibili.
Cass. civ. n. 12988/2025
In tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'Amministrazione finanziaria, che non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici. Per superare tale presunzione, il contribuente deve fornire una prova analitica, specificando la natura di ogni singola movimentazione bancaria, dimostrando che gli elementi desumibili dalle movimentazioni non sono riferibili ad operazioni imponibili; il giudice di merito ha l'obbligo di verificare rigorosamente l'efficacia dimostrativa delle prove offerte e di darne conto espressamente in sentenza.
Cass. civ. n. 11232/2025
È inammissibile per difetto di interesse la censura relativa all'applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. contro la decisione della corte territoriale che si fondi su più ragioni autonome e distinte, laddove una di esse non sia stata impugnata.
Cass. civ. n. 10543/2025
La corretta applicazione dell'art. 2729 cod. civ. presuppone un apprezzamento degli elementi acquisiti in giudizio nella loro convergenza globale, in modo da stabilire se sia possibile ritenere probabile l'esistenza del fatto da provare, anche se singolarmente tali elementi sono sforniti di valenza indiziarla.
Cass. civ. n. 9713/2025
La prova presuntiva deve essere basata su presunzioni gravi, precise e concordanti. Il giudice deve articolare il ragionamento logico verificando se gli elementi presuntivi, considerati complessivamente e non atomisticamente, consentano una valida inferenza del fatto ignoto dal fatto noto.
Cass. civ. n. 8677/2025
In merito agli artt. 2727 e 2729 cod. civ., spetta al giudice di merito esaminare l'opportunità del ricorso alle presunzioni, individuare i fatti su cui basare il processo logico e valutarne la conformità ai requisiti di legge. Tale apprezzamento di fatto, se adeguatamente motivato, non è soggetto al sindacato di legittimità.
Cass. civ. n. 8298/2025
Il divieto delle presunzioni di secondo grado non è riconducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma. Il fatto noto, accertato in via presuntiva, può costituire premessa di un'ulteriore presunzione.
Cass. civ. n. 8115/2025
In tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto alla base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola in due valutazioni: una analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria e una complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, magari non raggiunta con certezza considerandoli atomisticamente, con la conseguente censurabilità in cassazione della decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva ritenuto regolare la contabilità e la fatturazione del contribuente, che, per un anno, aveva totalmente omesso di contabilizzare e fatturare i compensi percepiti, accreditati su un conto corrente nello Stato di San Marino).
Cass. civ. n. 5622/2025
Le presunzioni semplici costituiscono prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza discrezionale. La valutazione del giudice sulla idoneità degli elementi presuntivi a consentire inferenze logiche si sottrae al controllo di legittimità, salvo che risulti intrinsecamente implausibile o meramente apparente.
Cass. civ. n. 1467/2025
La presunzione giuridicamente valida, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non richiede un legame di assoluta necessità causale tra il fatto noto e quello ignoto, ma è sufficiente che il fatto ignoto sia desumibile in modo probabilistico dal fatto noto, secondo un criterio di normalità e regole d'esperienza. Tuttavia, la costruzione di una presunzione basata su dati ipotetici o sull'assunto del tasso alcolemico sopra la soglia di legge, senza gravità, precisione e concordanza degli elementi, risulta censurabile come vizio sussuntivo. In tal caso, la Corte di legittimità può sindacare l'erronea applicazione dell'art. 2729 c.c. quando i fatti concreti non rispondano effettivamente ai requisiti richiesti dalla norma.
Cass. civ. n. 25085/2024
La denuncia, in cassazione, della violazione dell'art. 2729 cod. civ. può prospettarsi solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di tali requisiti, non quando la critica si concretizza nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali.
Cass. civ. n. 25014/2024
In tema di prova per presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 cod. civ., e dell'idoneità degli elementi presuntivi considerati a fondare una inferenza di tipo probabilistico riguardo ai fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità salvo che per contraddizione del disposto normativo o erronea sussunzione dei fatti concreti nella norma.
Cass. civ. n. 23154/2024
In tema di prova presuntiva ex art. 2729 c.c., il requisito della "gravità" è riferito al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto; ne consegue l'ammissibilità della denuncia, in sede di legittimità, della violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c. se la presunzione è fondata su un fatto storico privo di gravità ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato una violazione dell'art. 2729 c.c. da parte dell'impugnata sentenza che aveva operato una consistente riduzione nella liquidazione del controvalore, a titolo di arretrati, delle c.d. "concessioni di viaggio" spettanti ad un ex dipendente delle FF.SS., sulla base della presunzione che egli non avrebbe potuto avvalersene durante tutto l'anno ma solo nel periodo di ferie annuali, in quanto impegnato nella prestazione lavorativa).
Cass. civ. n. 22941/2024
La valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza, ai sensi dell'art. 2729 c.c., è riservata al giudice di merito. La prova presuntiva dell'assegno divorzile può basarsi su elementi quali la dedizione alla famiglia e al figlio del coniuge richiedente e la possibilità dell'altro coniuge di dedicarsi prevalentemente al lavoro, considerando anche la durata del matrimonio.
Cass. civ. n. 22745/2024
Ai sensi dell'art. 2729 c.c., il giudice civile è tenuto ad ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti. La "precisione" si riferisce al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, la "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, e la "concordanza" richiede che il fatto ignoto sia desunto da una pluralità di indizi che univocamente convergono nella dimostrazione della sua sussistenza. La denuncia in cassazione di violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. può prospettarsi solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti, o fondi la presunzione su un fatto storico privo di tali caratteristiche, ma non quando la critica verta su una diversa ricostruzione delle circostanze fattuali.
Cass. civ. n. 22520/2024
La violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. è censurabile in sede di legittimità solo in caso di vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice qualifica come gravi, precisi e concordanti indizi che ritiene inidonei a fornire prova presuntiva o viceversa. La Corte di merito, valutando profili di gravità della condotta e apprezzamenti di fatto, ha la discrezionalità di ritenere provata la giusta causa di licenziamento sulla base di presunzioni, seppur semplici.
Cass. civ. n. 21926/2024
Il giudice, nella valutazione della prova indiziaria ai sensi dell'art. 2729 c.c., è tenuto a seguire un procedimento logico basato su due momenti valutativi: una valutazione analitica degli elementi indiziari, seguita dall'analisi complessiva di tali elementi per verificarne la concordanza e l'efficacia probatoria nel loro complesso. È censurabile in sede di legittimità la decisione che si limiti a negare valore indiziario ad elementi probatori senza una valutazione complessiva.
Cass. civ. n. 21546/2024
Non esiste nell'ordinamento un divieto di doppia presunzione, essendo ammissibile che un fatto noto, accertato in via presuntiva, possa costituire la premessa di una successiva presunzione ai fini della determinazione di un fatto ignoto.
Cass. civ. n. 21068/2024
In sede di legittimità, la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è censurabile solo in caso di vizio di sussunzione, allorché il giudice di merito, qualificando come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga però inidonei a fornire la prova presuntiva o, viceversa, considerando insufficienti gli indizi, li reputi però sufficienti a dimostrare il fatto controverso.
Cass. civ. n. 20864/2024
La Corte di Cassazione richiama l'importanza della discussione in pubblica udienza per approfondire la valutazione della prova presuntiva, soprattutto in relazione alla corretta applicazione dell'art. 2729 c.c. nella materia della scientia decoctionis.
Cass. civ. n. 20707/2024
La Corte ha chiarito che la prova del fatto che una società sia stata costituita come mero schermo per attività illecite richiede non una "certezza matematica", ma un legame di necessità razionale tra i fatti noti e quelli ignoti secondo criteri di probabilità e regole di esperienza. Elementi come dichiarazioni confessionali possono costituire prova presuntiva secondo l'art. 2729 c.c.
Cass. civ. n. 19856/2024
L'utilizzo della prova per presunzioni è legittimo quando il giudice di merito applica un procedimento logico che comprende una valutazione analitica degli elementi indiziari rilevanti e una successiva valutazione complessiva che confermi la loro concordanza, gravità e precisione. Le presunzioni devono essere basate su fatti noti che conducano probabilisticamente al fatto ignoto con un grado significativo di certezza.
Cass. civ. n. 17545/2024
La denuncia in cassazione di violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota.
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In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", ai sensi dell'art. 2729 c.c., con il requisito della "precisione" riferito al fatto noto, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza" richiede che il fatto ignoto sia desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza.
Cass. civ. n. 17390/2024
Nel risalire dal fatto noto al fatto ignoto attraverso un ragionamento inferenziale presuntivo, il giudice incontra il solo limite del principio di probabilità. Non è necessario che i fatti su cui si fonda la presunzione siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile secondo un criterio assoluto ed esclusivo; è sufficiente che l'inferenza sia effettuata in base ad un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti secondo regole d'esperienza basate sull'id quod plerumque accidit.
Cass. civ. n. 17366/2024
Il controllo sulla corretta applicazione dei principi contenuti nell’art. 2729 cod. civ., iguardanti le modalità d'utilizzo e valorizzazione delle prove indiziarie da parte del giudice tributario nei procedimenti contenziosi amministrativi tributari spetta alla Corte di cassazione nell'esercizio della funzione nomofilattica; tuttavia compete al giudice tributario valutare la ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ., per valorizzare gli elementi probatori quale fonte presuntiva nelle controversie relative all'accertamento fiscale.
Cass. civ. n. 17265/2024
In tema di prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit.
Cass. civ. n. 17258/2024
L'articolo 2729 del codice civile vieta di fare ricorso alle presunzioni nei casi in cui non è ammessa la prova testimoniale, come per dimostrare patti aggiunti e contrari al contenuto del documento.
Cass. civ. n. 17208/2024
Le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento. Spetta quindi al giudice valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico e apprezzarne la rilevanza.
Cass. civ. n. 16963/2024
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono rimesse alla prudenza del giudice, al quale spetta discrezionalmente di valutare i requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi previsti dagli artt. 2727-2729 c.c.; la concretizzazione di tali parametri costituisce oggetto di un giudizio di fatto affidato al giudice del merito, il quale deve fornire una motivazione adeguata del proprio ragionamento decisorio.
Cass. civ. n. 16944/2024
La giurisprudenza prevede la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria anche mediante presunzione semplice.
Cass. civ. n. 16774/2024
Le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento; spetta quindi al giudice del merito valutare l'esistenza ed il valore degli elementi indiziari precedentemente selezionati ed accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva tale da ingenerare il convincimento in ordine all'esistenza o all'in-esistenza del fatto ignoto.
Cass. civ. n. 16200/2024
In tema di accertamento analitico-induttivo, a fronte dell'incompletezza, falsità o inesattezza dei dati contenuti nelle scritture contabili, l'amministrazione finanziaria può completare le lacune riscontrate utilizzando, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., con la conseguenza che l'onere della prova si sposta sul contribuente.
Cass. civ. n. 16091/2024
Nella prova per presunzioni semplici non occorre un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale tra fatto noto e fatto ignoto; è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità. Il ricorso alle presunzioni è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato.
Cass. civ. n. 15522/2024
La violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può essere denunciata solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota; non è possibile invece proporre una diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o una mera prospettazione di un'inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito.
Cass. civ. n. 15385/2024
La valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. e dell'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare i fatti ignoti da provare costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
Cass. civ. n. 15043/2024
Il legittimario è ammesso a provare la simulazione di una vendita fatta del de cuius nella veste di terzo, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per una esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia. In questo senso il legittimario deve essere considerato terzo anche quando l'accertamento della simulazione sia preordinato solamente all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima, in conformità a quanto dispone l'art. 553 c.c.
Cass. civ. n. 14788/2024
Nel sistema processuale non esiste il divieto delle presunzioni di secondo grado, in quanto lo stesso non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea - in quanto a sua volta adeguata - a fondare l'accertamento del fatto ignoto; ne consegue che, qualora si giunga a stabilire, anche a mezzo di presunzioni semplici, che un fatto secondario è vero, ciò può costituire la premessa di un'ulteriore inferenza presuntiva, volta a confermare l'ipotesi che riguarda un fatto principale o la verità di un altro fatto secondario.
Cass. civ. n. 12579/2024
Il fatto allegato dalla parte onerata e non contestato dalla controparte può essere legittimamente configurato, sia pur soltanto sul piano endoprocessuale, come un equivalente probatorio del "principio di prova per iscritto" valutabile ai sensi degli artt. 2724, comma 1, n. 1, e 2726 c.c., sul quale è consentita la prova testimoniale, con conseguente superamento del divieto di presunzioni semplici posto dall'art. 2729, comma 2, c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato la legittimità dell'uso della prova presuntiva del pagamento dell'intero importo del canone annuo di un contratto di locazione, a fronte della non contestazione in ordine alla sussistenza sia di tale contratto sia di altri pagamenti relativi alla stessa annualità).
Cass. civ. n. 8169/2024
In tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata appaia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni.
Cass. civ. n. 6981/2024
In sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito qualifichi erroneamente gli indizi raccolti o ne faccia un uso improprio nel suo ragionamento probatorio; tuttavia, tale critica deve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nella sentenza impugnata e non sulla mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice.
Cass. civ. n. 6800/2024
In tema di prova per presunzioni, il giudice è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva.
Cass. civ. n. 5190/2024
Il ragionamento presuntivo previsto dall'art. 2729 cod. civ., prevede che da fatti noti (es. versamenti cospicui e reddito dichiarato modesto) si possa presumere un fatto ignoto (reddito maggiore). A fronte della presunzione, spetta al contribuente fornire prova contraria che smentisca gli elementi portati a fondamento del ragionamento presuntivo.
Cass. civ. n. 5042/2024
In tema di prova per presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 cod. civ. e dell'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, i fatti ignoti da provare costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
Cass. civ. n. 4845/2024
In tema di presunzioni, qualora il giudice sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., competendo alla Corte di cassazione controllare se la norma dell'art 2729 cod. civ sia stata applicata correttamente anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete ascrivibili alla fattispecie astratta.
Cass. civ. n. 4514/2024
In tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamente più d'uno, ben potendo il giudice fondare il proprio convincimento su uno solo di essi, purché grave e preciso.
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Il requisito della "concordanza" nelle presunzioni semplici deve ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi.
Cass. civ. n. 3651/2024
In tema di prova presuntiva e applicazione dell'art. 2729 c.c., il giudice del merito esercita un potere discrezionale nella scelta degli elementi ritenuti più attendibili e nella valutazione della loro gravità e concludenza; tale apprezzamento dei fatti si sottrae al sindacato in sede di legittimità se correttamente motivato.
Cass. civ. n. 3205/2024
In tema di prova presuntiva, spetta al giudice valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici e individuarne i requisiti legali. La denuncia in cassazione della violazione dell'art. 2729 c.c., può prospettarsi solo quando il giudice affermi che il ragionamento presuntivo si basa su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo dei medesimi requisiti ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota; non invece quando la critica si concretizza nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice.
Cass. civ. n. 3085/2024
Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., relativo alla prova presuntiva, può prospettarsi solo quando il giudice affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota; invece è inammissibile quando si limita a proporre una diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o una mera prospettazione di un'inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice.
Cass. civ. n. 3035/2024
La prova presuntiva è un mezzo di prova critica in relazione al quale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice la formulazione dell'inferenza dal fatto noto a quello ignoto; affinché si possa conseguire la prova del fatto ignoto, l'art. 2729 cod. civ. richiede che gli elementi presuntivi siano gravi, precisi e concordanti.
Cass. civ. n. 36082/2023
La denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota; non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta e applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma.
Cass. civ. n. 33769/2023
In materia di prova presuntiva, compete alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione nomofilattica, il controllo che i principi contenuti nell'art. 2729 c.c. siano applicati alla fattispecie concreta al fine della ascrivibilità di questa a quella astratta. Se, per un verso, è devoluta al giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c. per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tuttavia, per altro verso, tale giudizio non può sottrarsi al controllo in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., se risulti che, violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice si sia limitato a negare valore indiziario a singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne l'effettiva rilevanza in una valutazione di sintesi.
Cass. civ. n. 30712/2023
La denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma.
Cass. civ. n. 29936/2023
In tema di prova presuntiva, dal fatto noto costituito dall'avvenuta stipulazione di un leasing traslativo all'interno di uno stesso gruppo societario, non è possibile desumere, come conseguenza logica, secondo un principio di normalità causale, il fatto ignorato rappresentato dall'uso distorto di strumenti negoziali al fine di conseguire ingiustificati vantaggi fiscali.
Cass. civ. n. 27266/2023
In tema di prova per presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. e dell'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit", i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
Cass. civ. n. 25635/2023
Non è consentito fare ricorso alle presunzioni semplici per desumere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., dal fatto noto uno ignoto, quando quest'ultimo ha costituito oggetto di prova diretta, in quanto, da un lato, ciò esclude che il fatto possa considerarsi "ignoto" e, dall'altro, lo stesso contrasto fra le risultanze di una prova diretta e le presunzioni semplici priva queste dei caratteri di gravità e precisione, con la conseguenza che il giudice di merito, il quale intenda basare la ricostruzione del fatto su presunzioni semplici, ha prima l'obbligo di illustrare le ragioni per cui ritiene inattendibili le prove dirette che depongono in senso contrario, non potendosi limitare ad una generica valutazione di maggiore persuasività delle dette presunzioni. (Nella specie, relativa alla responsabilità di un intermediario finanziario ex art. 23, comma 6, TUB, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria del cliente, ritenendo di poter trarre la prova presuntiva che egli non avesse fornito specifiche istruzioni volte a indirizzare gli investimenti verso operazioni non rischiose dalla mera circostanza che aveva effettuato ulteriori acquisti di titoli ad alto rischio, in tal modo obliterando le risultanze di segno contrario evincibili dalle prove testimoniali raccolte nel processo).
Cass. civ. n. 20096/2023
Compete alla Corte di Cassazione controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito, lo sia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta, ma non anche quando la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice si risolva in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, posto che, in questo caso, ci si pone nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e su un terreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. (falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ.), ma quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti.
Cass. civ. n. 11263/2023
In sede di legittimità è possibile censurare la violazione dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 2727 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso. In ogni caso non è ravvisabile la violazione dell'art. 2727 c.c. se le doglianze sollevate tendono, in realtà, ad una rivalutazione del merito, censurando l'accertamento in fatto operato sulla base delle risultanze istruttorie.
Cass. civ. n. 9054/2022
In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma.
Cass. civ. n. 21403/2021
In tema di prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit", sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza.
Cass. civ. n. 39/2021
Nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario, essendo collegato all'indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è oggetto di una presunzione relativa, che onera l'occupante della prova contraria dell'anomala infruttuosità di quello specifico immobile. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 21/02/2018).
Cass. civ. n. 23860/2020
Non è configurabile nel sistema processuale un divieto di presunzioni di secondo grado, non essendo lo stesso riconducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c., né ad altre norme; pertanto, è ben possibile che il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituisca la premessa di un'ulteriore presunzione, ferma restando la necessità di valutare in concreto l'attendibilità del risultato, in termini di gravità, precisione e concordanza idonee a fondare l'accertamento del fatto ignoto. (Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 16/05/2012).
Cass. civ. n. 22184/2020
In tema di accertamento dei redditi, costituisce presupposto per procedere col metodo analitico induttivo la complessiva inattendibilità della contabilità, da valutarsi sulla base di presunzioni ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600, del 1973, alla stregua di criteri di ragionevolezza, ancorché le scritture contabili siano formalmente corrette; dette presunzioni non devono essere necessariamente plurime, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva valorizzato l'unica presunzione posta a fondamento dell'avviso di accertamento ex art 39 cit, costituita dal consumo di energia elettrica, presunzione dalla quale l'Ufficio era risalito alla quantificazione dei redditi di un'impresa di autolavaggio). (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 12/07/2012).
Cass. civ. n. 20342/2020
Una presunzione giuridicamente valida non può fondarsi su dati meramente ipotetici, ma, trattandosi di una deduzione logica, deve essere desunta da fatti certi sulla base di massime di esperienza o dell'"id quod plerumque accidit"; al contrario, la congettura è una mera supposizione che si ricava da fatti incerti in via di semplice ipotesi. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/03/2019).
Cass. civ. n. 1163/2020
Nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit", sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza. (Nella specie, la S.C. ha escluso che rispondesse ai requisiti di cui all'art. 2729 c.c. la decisione di merito secondo la quale, ai fini dell'accertamento del danno da perdita della capacità di produrre reddito, l'intenzione dell'attore di astenersi dalla ricerca di un'occupazione per il resto della propria vita potesse desumersi dal mancato inserimento, nella richiesta di iscrizione nelle liste di collocamento, della dichiarazione di disponibilità a svolgere attività lavorativa, circostanza verificatasi quando egli aveva appena ventitré anni). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/12/2016).
Cass. civ. n. 6199/2019
I limiti legali alla prova di un contratto per cui sia richiesta la forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", così come quelli di valore previsti dall'art. 2721 c.c. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il contratto sia invocato in giudizio quale fonte di diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche ove esso sia dedotto quale semplice fatto storico influente sulla decisione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/07/2017).
Cass. civ. n. 5484/2019
La prova per presunzione semplice, che può anche costituire l'unica fonte del convincimento del giudice, integra un apprezzamento di fatto che, se coerentemente motivato, non è censurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi logici la sentenza impugnata che, in causa per responsabilità sanitaria, aveva desunto dall'emorragia pre-ricovero di una gestante il derivato danno cerebrale del figlio, con ragionamento in sé coerente sotto il profilo logico-formale oltre che confortato delle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio). (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/06/2015).
Cass. civ. n. 3513/2019
Nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit", sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito, in applicazione di tali principi, avesse correttamente qualificato come donazioni simulate alcune vendite poste in essere dalla "de cuius" a favore di un figlio, deponendo in tal senso l'inverosimiglianza del prezzo indicato, notevolmente inferiore a quello di mercato, l'esistenza di un decadimento fisico della alienante al momento delle apparenti vendite, nonché la mancata prova dell'effettiva percezione del corrispettivo delle vendite, della provenienza della provvista relativa agli assegni consegnati in pagamento e della capacità reddituale degli acquirenti). (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 20/05/2013).
Cass. civ. n. 2482/2019
L'art. 2729 c.c. ammette solo le presunzioni che abbiano i connotati della gravità, precisione e concordanza, laddove: la "precisione" va riferita al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica; la "gravità" va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto; la "concordanza" richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, dovendosi tuttavia precisare, al riguardo, che tale ultimo requisito è prescritto esclusivamente nell'ipotesi di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/11/2016).
Cass. civ. n. 6387/2018
In tema di prova per presunzioni, nel dedurre il fatto ignoto dal fatto noto, la valutazione del giudice del merito incontra il solo limite della probabilità, con la conseguenza che i fatti su cui la presunzione si fonda non devono essere tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sull'"id quod plerumque accidit". Ne consegue che, anche se il giudizio valutativo svolto dal giudice del merito sugli indizi è insindacabile, essendo il controllo di legittimità circoscritto alla verifica della correttezza logico giuridica del ragionamento seguito, tuttavia, in relazione all'utilizzo di massime o regole d'esperienza, anche in sede di giudizio di legittimità, si deve verificare che il giudizio probatorio non sia fondato su congetture, ovvero ipotesi non fondate sull'"id quod plerum accidit" o regole generali prive di una sia pur minima plausibilità invece che su vere e proprie massime di esperienza.
Cass. civ. n. 10973/2017
In materia di prova presuntiva, compete alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione nomofilattica, il controllo che i principi contenuti nell’art. 2729 c.c. siano applicati alla fattispecie concreta al fine della ascrivibilità di questa a quella astratta. Se è vero che è devoluta al giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c. per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tuttavia, tale giudizio non può sottrarsi al controllo in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., se risulti che, violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice si sia limitato a negare valore indiziario a singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne l’effettiva rilevanza in una valutazione di sintesi.
Cass. civ. n. 5374/2017
In tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento.
Cass. civ. n. 4241/2016
La presunzione semplice e la presunzione legale "iuris tantum" si distinguono unicamente in ordine al modo di insorgenza, perché mentre il fatto sul quale si fonda la prima dev'essere provato in giudizio ed il relativo onere grava su colui che intende trarne vantaggio, la seconda è stabilita dalla legge e, quindi, non abbisogna della prova di un fatto sul quale possa fondarsi e giustificarsi. Una volta, tuttavia, che la presunzione semplice si sia formata e sia stata rilevata, essa ha la medesima efficacia che deve riconoscersi alla presunzione legale "iuris tantum", quando viene rilevata, in quanto l'una e l'altra trasferiscono a colui, contro il quale esse depongono, l'onere della prova contraria, la cui omissione impone al giudice di ritenere provato il fatto previsto, senza consentirgli la valutazione ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha riscontrato la violazione del regime della prova presuntiva in relazione alla circostanza dell'avvenuto pagamento del canone di locazione, pur avendo l'Amministrazione finanziaria fornito la prova di ogni rilevante fatto storico, che potesse avere valore di premessa del ragionamento inferenziale).
Cass. civ. n. 23201/2015
In tema di prova per presunzioni, il giudice, chiamato a esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti, deve esplicitare il criterio logico posto a base della selezione degli indizi e le ragioni del suo convincimento, tenendo conto che il relativo procedimento è necessariamente articolato in due momenti valutativi: il primo, di tipo analitico, volto a selezionare gli elementi che presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria, il secondo, di tipo sintetico, tendente ad una valutazione complessiva di tutte le emergenze precedentemente isolate, per accertare se esse siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva; è, pertanto, sindacabile in sede di legittimità la motivazione di tale percorso logico-giuridico quando siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, un'oggettiva portata indiziante. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di merito che, in relazione a danni da incendio di un immobile, aveva escluso che la causa dello stesso potesse essere individuata in un fenomeno di autocombustione del fieno ammassato dai convenuti in altro locale del medesimo edificio andato a fuoco, senza esplicitare le ragioni della pretermissione delle risultanze emergenti dagli accertamenti condotti, nell'immediatezza del fatto, sia dei carabinieri che dal comandante dei locali vigili del fuoco, relativi alla presenza, subito dopo lo spegnimento delle fiamme, di fenomeni fermentativi ancora in atto).
Cass. civ. n. 5787/2014
La valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce l'uno dell'altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, così da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l'esistenza del fatto da provare.
Cass. pen. n. 8837/2014
In tema di riesame, non costituisce violazione dell'art. 309 comma quinto c.p.p. La circostanza che il PM, selezionando gli atti da produrre a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare, abbia trasmesso, in luogo della videoregistrazione del fatto oggetto di indagine, annotazioni di servizio in cui erano riportati i dati relativi a quanto videoregistrato, posto che all'accusa compete la direzione dell'inchiesta e la scelta degli atti su cui basare la richiesta della misura. (Nella fattispecie la Corte ha rilevato che il GIP non aveva comunque mai preso visione della videoregistrazione ed aveva considerato per l'emissione della misura le annotazioni di servizio della P.G., regolarmente trasmesse al Tribunale del riesame).
Cass. civ. n. 12248/2013
Il ricorso alla presunzione deve ritenersi consentito al giudice alla sola condizione che i fatti su cui essa si fonda siano stati allegati e possano ritenersi provati, potendo il giudice avvalersene, in presenza di tale evenienza, senza apposita sollecitazione delle parti e in difetto di contraddittorio tra le stesse.
Cass. civ. n. 23096/2012
I requisiti di gravità, precisione e concordanza, richiesti dall'art. 2729 c.c. perché gli indizi possano assurgere al rango di prova presuntiva debbono valutarsi con riferimento ai fatti noti, dai quali risalire con deduzioni logiche ai fatti ignorati; quei requisiti, invece, sono inconcepibili rispetto alle regole statistiche o matematiche attraverso le quali si sviluppa il ragionamento logico deduttivo, le quali devono essere corrette e coerenti, ma non "gravi, precise e concordanti". (Nella specie, l'amministrazione finanziaria aveva ritenuto esistenti redditi non dichiarati, desumendoli dalla sproporzione tra i costi ed i ricavi dell'impresa contribuente, ed aveva quindi determinato il "quantum" del reddito non dichiarato, in assenza di scritture contabili, attraverso un calcolo aritmetico di media tra costi e prodotti venduti; il giudice di merito aveva tuttavia annullato il relativo avviso di accertamento, ritenendo che i calcoli compiuti dell'erario costituissero una "presunzione priva di gravità e precisione"; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato tale decisione).
Cass. civ. n. 9108/2012
In tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento.
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Le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, non occorrendo l'acquisizione, a conforto, di ulteriori elementi presuntivi o probatori desunti dall'esame della documentazione contabile o bancaria del contribuente, in quanto, se gli indizi hanno raggiunto la consistenza di prova presuntiva, non vi è necessità di ricercarne altri o di assumere ulteriori fonti di prova.
Cass. civ. n. 26022/2011
Allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni - le quali anche da sole possono formare il convincimento del giudice del merito - rientra nei compiti di quest'ultimo il giudizio circa l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit", essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune dal vizi logici o giuridici e, in particolare, ispirato al principio secondo il quale i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi, soggetti a una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento così frazionato, al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi e di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale.
Cass. civ. n. 22656/2011
Nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità; occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretto il riconoscimento, operato dal giudice di merito, dell'usucapione su un locale adibito a servizio igienico, prendendo atto che fosse incontestata la circostanza che l'uso ventennale in capo ad uno dei litiganti si desumesse dalla facile accessibilità al locale anche da parte di persona diversa dall'originario proprietario e dal fatto che la medesima, oltre a non avere altro servizio igienico presso il proprio immobile, aveva effettuato a sue spese anche dei lavori di ristrutturazione mai modificati dal proprietario stesso).
Cass. civ. n. 6181/2009
Ai fini del raggiungimento della prova per presunzioni, le soglie minime di gravità, precisione e concordanza richieste dall'art. 2729 cod. civ. e la possibilità di ritenere come ammessi, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., i fatti dedotti nell'interrogatorio formale, cui il convenuto non abbia ingiustificatamente risposto, sono valutate dal giudice di merito alla luce del complessivo contesto, sostanziale e processuale, con la conseguenza che i fatti possono ritenersi di volta in volta provati o non provati all'esito di una valutazione caso per caso e che quest'ultima non è sindacabile in sede di legittimità purché adeguatamente e congruamente motivata. (Nella specie, proposta azione risarcitoria da parte di persona che, nel badare alla manutenzione dell'appartamento di un parente assente, era inciampata in un tappeto lasciato arrotolato sul pavimento, il giudice di merito, con valutazione considerata corretta dalla S.C., aveva ritenuto non raggiunta la prova sia del nesso di causalità tra la caduta della persona e la posizione dell'oggetto sia della colpa del proprietario dell'immobile).
Cass. civ. n. 26331/2008
Il ricorso alla prova presuntiva esige indefettibilmente che a fondamento di essa il giudice ponga una pluralità di elementi, caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza. Pertanto l'indicazione, nella sentenza di merito, di un solo ed equivoco elemento presuntivo dal quale è stata ricavata la prova del fatto ignorato costituisce un vizio motivazionale, censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (in base a tale principio la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nell'accogliere un'azione revocatoria, aveva ritenuto provata la
scientia fraudis sulla base della sola sproporzione tra il prezzo dichiarato nell'atto di vendita ed il valore commerciale del bene del quale il debitore si era disfatto).
Cass. civ. n. 17535/2008
In tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta.
Cass. civ. n. 19088/2007
In tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamente più d'uno, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su di un solo elemento purché grave e preciso, dovendosi il requisito della «concordanza» ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha desunto la conoscenza dello stato d'insolvenza di un imprenditore, successivamente dichiarato fallito, in capo alla banca, da un unico fatto costituito dall'improvvisa revoca di tutte le linee di credito e richiesta d'immediato soddisfacimento di tutti i suoi crediti).
Cass. civ. n. 3646/2004
L'esistenza di una presunzione sulla quale sia possibile fondare la decisione di una causa può validamente desumersi in presenza di una pluralità di elementi di valutazione gravi precisi e concordanti, nei quali il requisito della gravità è ravvisabile per il grado di convincimento che ciascuno di essi è idoneo a produrre a fronte di un fatto ignoto, la cui esistenza deve poter essere dimostrata in termini di ragionevole certezza, il requisito della precisione impone che i fatti noti e l'iter logico del ragionamento probabilistico ben determinati nella loro realtà storica, ed il requisito unificante della concordanza richiede che il fatto ignoto sia di regola desunto da una pluralità di fatti noti gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, mentre la sommatoria di una serie di dati in sé insignificanti e privi di precisione e gravità non può assumere rilevanza alcuna. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto provato il conferimento di un incarico professionale relativo alla stima di un immobile ed alla redazione di un computo metrico — estimativo [e non alla semplice redazione di un preventivo per le spese burocratiche di ristrutturazione, come sostenuto dai convenuti] sulla base della effettiva redazione del computo, del possesso in capo al professionista di piantine e fotografie dell'immobile, e della attribuzione di valore confessorio ad alcune frasi pronunciate dai presunti committenti in corso di causa).
Cass. civ. n. 18719/2003
Nella decisione della causa di merito, il giudice è libero di fondare il proprio convincimento su prove presuntive a differenza di altri mezzi di prova, ove le ritenga più attendibili, e non è tenuto ad ammettere gli ulteriori mezzi di prova richiesti dalle parti, se è già in grado di formarsi un convincimento sulla base delle risultanze acquisite al processo, essendo tuttavia in ogni caso tenuto a motivare le proprie scelte, e ad ammettere l'eventuale prova contraria al fatto ignoto che si pretende provare tramite presunzioni, ove ciò sia richiesto da una delle parti e la prova non sia né inammissibile o ininfluente. (Nella specie, la S.C. ha cassato per vizio di motivazione la sentenza di merito che non aveva ammesso alcune prove testimoniali, volte a dimostrare l'esistenza di un accordo, sul presupposto che già emergesse in via presuntiva la prova della inesistenza di tale accordo).
Cass. civ. n. 15737/2003
Le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione. Spetta pertanto al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che il ritiro del libretto nominativo da parte dell'invalido potesse costituire presunzione della ricezione della comunicazione relativa all'emissione di pagamento dei ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento).
Cass. civ. n. 5045/2002
In tema di prove, è inammissibile la c.d.
praesumptio de praesumpto, non potendosi valorizzare una presunzione come fatto noto, per derivarne da essa un'altra presunzione. (Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuta non provata la pretesa del ricorrente, imprenditore commerciale, di ottenere la somma di trecento milioni di lire quale, liquidazione del proprio credito nei confronti di un istituto di credito — somma corrispondente al valore di preziosi che lo stesso assumeva depositati nella cassetta di sicurezza concessa in uso dall'istituto, che era stata aperta da ignoti e svuotata del suo contenuto — pretesa in relazione alla quale era stata invocata la prova per presunzioni in base alla considerazione che per un imprenditore commerciale sarebbe «cosa assai poco probabile» depositare in una cassetta di sicurezza gioielli per un tale valore. Nell'occasione, la Corte territoriale, con motivazione ritenuta corretta dalla S.C., aveva escluso che si potesse presumere la conservazione in cassetta di preziosi di elevato valore in base al solo fatto che il ricorrente godesse di altri redditi, dato a sua volta presuntivamente ricavabile dall'esercizio di un determinato commercio; e che si sarebbe dovuto saldare, ai fini dell'accoglimento della richiesta del ricorrente, alle ulteriori presunzioni della utilizzazione di siffatti redditi per l'acquisto di gioielli, al momento del furto, nella cassetta di cui si trattava).
Cass. civ. n. 13291/1999
La presunzione semplice e la presunzione legale iuris tantum si distinguono unicamente in ordine al modo di insorgenza, perché mentre il fatto sul quale si fonda la prima dev'essere provato in giudizio ed il relativo onere grava su colui che intende trarne vantaggio, la seconda è stabilita dalla legge e, quindi, non abbisogna della prova di un fatto sul quale possa fondarsi e giustificarsi. Una volta, tuttavia, che la presunzione semplice si sia formata e sia stata rilevata (cioè, una volta che del fatto sul quale si fonda sia stata data o risulti la prova), essa ha la medesima efficacia che deve riconoscersi alla presunzione legale iuris tantum, quando viene rilevata, in quanto l'una e l'altra trasferiscono a colui, contro il quale esse depongono, l'onere della prova contraria.
Cass. civ. n. 9782/1999
Perché possa ritenersi correttamente desunta una presunzione semplice è sufficiente che i fatti sui quali essa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza del fatto noto, già accertato in giudizio, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità, dovendosi cioè ravvisare una connessione fra la verificazione del fatto già accertato e quella del fatto ancora ignoto secondo regole di esperienza che convincano il giudice circa la probabilità e verosimiglianza della verificazione del secondo quale conseguenza del primo, potendo, dunque, il relativo accertamento presentare qualche margine di opinabilità, poiché il procedimento logico di deduzione non è quello rigido che è imposto, viceversa, in caso di presunzione legale. Il giudizio in base al quale il giudice di merito ragiona per presunzione semplice sottrae al sindacato di legittimità, se convenientemente motivato alla stregua di detti criteri. (Principi affermati dalla Suprema Corte con riguardo ad un caso, in cui, in relazione ad acquisto a non domino, si era desunta per presunzioni la prova dell'inesistenza della buona fede dell'acquirente).
Cass. civ. n. 4777/1998
Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad esso contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento cosa attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.
Cass. civ. n. 2061/1998
In tema di prova civile, prima di avvalersi delle presunzioni il giudice non è tenuto ad invitare la parte contro cui esse operano a fornire la prova contraria. Costituendo le presunzioni unicamente un procedimento logico cui la legge consente di collegare determinati effetti sul piano probatorio, la parte interessata può in sede di merito evidenziare gli elementi idonei a mostrarne le possibili carenze o le eventuali contraddizioni, ma non può addebitare al giudice un obbligo che non gli compete.