(massima n. 1)
Il lavoratore che agisca, nei confronti del datore di lavoro, per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalitā materiale tra l'inadempimento ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art. 1218 c.c.. In particolare, nel caso di omissione di misure di sicurezza espressamente previste dalla legge, o da altra fonte vincolante, c.d. nominate, la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore; viceversa, ove le misure di sicurezza debbano essere ricavate dallart. 2087 c.c., c.d. innominate, la prova liberatoria č generalmente correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi lonere di provare ladozione di comportamenti specifici che siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, quali anche lassolvimento di puntuali obblighi di comunicazione. (Nella specie, la S.C., ha cassato la sentenza impugnata che, pur non avendo ravvisato un'ipotesi di rischio elettivo, aveva escluso, per difetto di specifiche indicazioni da parte del lavoratore sulle cautele adottabili, la responsabilitā del datore di lavoro per l'infortunio subito dal dipendente durante la discesa dalla cabina di guida di un autocarro ribaltata ed in pendenza).