(massima n. 1)
In tema di malattia professionale ed infortuni sul lavoro, va esclusa la responsabilitą del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. ove la normativa specifica sulla pericolositą ambientale delle attivitą inerenti la prestazione lavorativa (nella specie, per aver fatto bruciare, come combustibile, in una stufa all'interno del locale di lavorazione delle traversine ferroviarie impregnate con una miscela di olio di catrame e pentaclorofenolo) sia stata introdotta solo in epoca successiva ai fatti che hanno dato causa all'infermitą, dovendosi escludere, in tale eventualitą, la colpa dell'azienda, mentre resta fermo, in ogni caso, il diritto dell'interessato a vedersi riconosciuto, a tutela del danno subito, un equo indennizzo, la cui attribuzione prescinde da ogni profilo di colpa.