(massima n. 1)
Nel caso in cui il lavoratore agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno biologico e morale conseguenti ad un infortunio sul lavoro (in fattispecie precedente all'entrata in vigore dell'art. 13 del D.L.vo n. 38 del 2000, che ha esteso la copertura assicurativa obbligatoria al danno biologico ), il diritto al risarcimento č subordinato alla sussistenza dei presupposti rispettivi della responsabilitā civile del datore di lavoro per le due ipotesi di danno: in particolare, in riferimento al danno biologico, di natura contrattuale, ove il lavoratore alleghi la responsabilitā del datore per inadempimento dell'obbligo di sicurezza, egli ha l'obbligo di provare il fatto costituente l'inadempimento e il nesso di causalitā materiale tra l'inadempimento e il danno, mentre non č tenuto a fornire la prova della colpa del datore di lavoro che si presume, mentre tale presunzione non č configurabile in relazione alla risarcibilitā del danno morale ; a sua volta, il datore di lavoro puō provare il concorso di colpa del lavoratore infortunato nella determinazione dell'infortunio al fine di ridurre proporzionalmente la percentuale di risarcimento a suo carico.