(massima n. 1)
In tema di responsabilitą per gli infortuni sul lavoro, deve escludersi la responsabilitą del datore di lavoro in tutti i casi in cui il comportamento abnorme del lavoratore sia di per sč solo sufficiente a determinare l'evento, essendo necessaria una rigorosa dimostrazione dell'indipendenza della condotta del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalitą del lavoro, e, con essa, dell'estraneitą del rischio affrontato a quello connesso alle modalitą ed esigenze del lavoro da svolgere. (Nella specie, un operaio addetto alla manutenzione aveva ricevuto ordine di installare un misuratore di portata in tempi brevissimi su un impianto ad acqua, e, poiché dinanzi all'impianto vi era una barriera che costituiva impedimento, il lavoratore, non avendo ricevuto direttive in proposito e in mancanza di strumenti pił idonei per rimuoverla, utilizzava un elevatore, infortunandosi; la S.C. ha cassato la sentenza d'appello escludente la responsabilitą datoriale per l'utilizzo di uno strumento improprio rilevando che il giudice di merito avrebbe dovuto valutare e motivare in ordine al fatto che l'iniziativa del lavoratore era autonoma).