(massima n. 1)
In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilitā per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integritā fisica del lavoratore, derivante dall'art. 2087 c.c., impone all'imprenditore l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte quelle misure che, secondo la particolaritā del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l'integritā fisica dei lavoratori. Tale responsabilitā č esclusa solo allorquando il rischio sia stato generato da una attivitā che non abbia alcun rapporto con lo svolgimento dell'attivitā lavorativa o che esorbiti del tutto dai limiti di essa, mentre l'eventuale colpa del lavoratore non č idonea ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilitā dell'imprenditore, sul quale grava l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, non essendo sufficiente, a tal fine, che le cautele assunte dall'imprenditore garantiscano che ogni singolo apparecchio addetto alla produzione sia rispondente ai dettati antinfortunistici ed essendo invece necessario che ad ogni parte del complessivo sistema antinfortunistico approntato nell'azienda sia preposto un soggetto di indubbia professionalitā e con specifiche conoscenze di quel sistema. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza impugnata che, facendo applicazione del suindicato principio di diritto, aveva accertato, con motivazione non sindacabile in sede di legittimitā siccome congrua ed immune da vizi logici, la responsabilitā dell'imprenditore nella dinamica del sinistro, che era consistito nello schiacciamento della mano poi amputata di un operaio, impegnato nella riparazione di una pressa sita in una cabina, rispetto alla quale non vi era alcun sistema di collegamento visivo ed acustico con l'addetto al quadro di comando, idoneo a coordinare con margini di rassicurante certezza i rispettivi movimenti, in modo da impedire gli accadimenti suscettibili di provocare danni ai dipendenti della societā).