(massima n. 1)
In tema di responsabilitą del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. per il danno alla salute derivante dall'esposizione del lavoratore a polveri di amianto significativamente presenti nell'ambiente di lavoro, il superamento dei valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. TLV, cioč "threshold limit value") risulta privo di rilievo ai fini della ricostruzione sia della colpa del datore di lavoro, da individuare in base alle norme in materia di igiene del lavoro e di prevenzione dalle polveri di qualsiasi specie, sia del nesso causale, per il quale, stante la natura di malattia dose dipendente, rileva piuttosto l'intensitą delle dosi che si accumulano nell'organismo in ragione della durata dell'esposizione nel corso del tempo.