(massima n. 1)
In materia di responsabilitą dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., non costituisce fattore di esclusione della responsabilitą datoriale il fatto che il lavoratore, per la sua posizione apicale, avesse la possibilitą di modulare dal punto di vista organizzativo la propria prestazione, anche in relazione ai carichi di lavoro, alle modalitą di fruizione delle ferie e dei riposi, residuando pur sempre in capo al datore di lavoro un obbligo di vigilanza del rispetto di misure atte a prevenire conseguenze dannose per la salute psicofisica del dipendente lavoratore, salva l'ipotesi che la condotta di questi si configuri come abnorme e del tutto imprevedibile.