(massima n. 1)
In tema di infortuni sul lavoro, il rischio elettivo che ricorre quando l'evento lesivo č ricollegabile ad una particolare situazione nella quale il lavoratore č venuto a trovarsi per scelta volontaria, puramente arbitraria, che lo ha indotto ad affrontare un rischio diverso da quello inerente all'attivitā lavorativa esclude non solo la tutela assicurativa del sinistro ma anche la responsabilitā contrattuale del datore di lavoro per i danni subiti dal lavoratore di cui all'art. 2087 c.c. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che l'incidente stradale occorso alla lavoratrice ricorrente nello svolgimento di mansioni lavorative da eseguire al di fuori del luogo di lavoro sia era verificato in conseguenza del rischio elettivo affrontato dalla lavoratrice stessa consistente nell'utilizzazione del proprio ciclomotore senza la preventiva autorizzazione da parte dell'azienda datrice di lavoro).