(massima n. 1)
Il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento e il nesso di causalitā materiale tra l'inadempimento e il danno, ma non anche la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 c.c., il superamento della quale comporta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alle specificitā del caso ossia al tipo di operazione effettuata ed ai rischi intrinseci alla stessa, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione individuale imposte dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilitā del datore di lavoro per l'infortunio subito da un dipendente, addetto alle operazioni di aggancio alle gru dei tubi destinati al sottosuolo, in conseguenza del distacco di un tubo di acciaio dall'imbracatura che doveva sorreggerlo, ritenendo che il lavoratore, al quale non poteva addebitarsi alcuna manovra azzardata o rischiosa, non avesse fornito la prova della colpa del datore di lavoro, ma omettendo di indagare se l'infortunio fosse dipeso da un posizionamento del tubo nell'imbracatura non effettuato a regola d'arte e limitandosi a constatare, invece, che il lavoratore era stato dotato delle idonee misure protettive individuali, quali casco e guanti).