(massima n. 1)
L'accertata insussistenza degli estremi del mobbing in ambito lavorativo non esime il giudice di merito dal verificare se, sulla base dei medesimi fatti allegati a sostegno della domanda, si configuri comunque un'ipotesi di responsabilitą del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure possibili e necessarie, secondo la particolaritą del lavoro, l'esperienza e la tecnica, a tutelare l'integritą fisica e la personalitą morale del lavoratore, fermo restando che grava su quest'ultimo l'onere della prova della sussistenza del danno e del nesso causale tra l'ambiente di lavoro e il danno, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le misure necessarie a prevenirlo.