Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 5061 del 26 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'accertata insussistenza degli estremi del mobbing in ambito lavorativo non esime il giudice di merito dal verificare se, sulla base dei medesimi fatti allegati a sostegno della domanda, si configuri comunque un'ipotesi di responsabilitą del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure possibili e necessarie, secondo la particolaritą del lavoro, l'esperienza e la tecnica, a tutelare l'integritą fisica e la personalitą morale del lavoratore, fermo restando che grava su quest'ultimo l'onere della prova della sussistenza del danno e del nesso causale tra l'ambiente di lavoro e il danno, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le misure necessarie a prevenirlo.

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