(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno subito dal lavoratore per effetto della mancata tutela da parte del datore delle condizioni di lavoro, in violazione degli obblighi imposti dall'art. 2087 c.c., la prescrizione decennale, ove il lavoratore esperisca l'azione contrattuale decorre dal momento in cui il danno si č manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile e non dal momento di un successivo aggravamento che non sia dovuto ad una causa autonoma, dotata di propria efficienza causale (In applicazione di tale principio, la S.C. ha censurato la sentenza di merito, che aveva collocato l'inizio della malattia professionale ipoacusia per adibizione a lavorazioni nocive in un momento successivo all'epoca della diagnosi ).