(massima n. 1)
In tema di azione risarcitoria ex art. 2087 c.c. per i danni cagionati dallo svolgimento di un'attivitā eccedente la ragionevole tollerabilitā, il lavoratore č tenuto ad allegare compiutamente lo svolgimento della prestazione secondo le predette modalitā nocive e a provare il nesso causale tra il lavoro svolto e il danno, mentre al datore di lavoro, in ragione del suo dovere di assicurare che l'attivitā lavorativa non risulti pregiudizievole per l'integritā fisica e la personalitā morale del dipendente, spetta dimostrare che la prestazione si č, invece, svolta secondo la particolaritā del lavoro, l'esperienza e la tecnica, con modalitā normali, congrue e tollerabili. (