(massima n. 1)
All'associato in partecipazione che svolge attivitą lavorativa si applicano la disciplina di prevenzione a tutela della salute e della sicurezza e la norma "di chiusura" dell'art. 2087 c.c., in quanto l'ordinamento individua i beneficiari degli obblighi di protezione prescindendo da una loro formale categoria contrattuale e dando rilievo, invece, alla prestazione di attivitą nell'ambito di un contesto professionale organizzato da un datore di lavoro, ancorché senza retribuzione.