Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 26390 del 10 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilitā dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. č volta a sanzionare l'omessa predisposizione di misure atte a preservare la salute del lavoratore nei luoghi di lavoro, tenuto conto della concreta realtā aziendale e della possibilitā di venire a conoscenza e d'indagare l'esistenza di fattori di rischio in un dato momento storico; pertanto, qualora sia accertato che il danno alla salute č stato causato dalla nocivitā dell'attivitā lavorativa per esposizione a polveri di amianto, la cui pericolositā era conosciuta al tempo di svolgimento della stessa, il datore di lavoro ha l'onere di provare, pur in assenza di una specifica disposizione preventiva, l'adozione di misure generiche di prudenza necessarie a preservare dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo, non rilevando che il rapporto di lavoro si sia svolto prima dell'introduzione di specifiche norme per il trattamento dell'amianto, quali quelle del d.lgs. n. 277 del 1991.

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