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Troppi straordinari: il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno

Lavoro - -
Troppi straordinari: il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
L’aver lavorato per un certo numero di ore oltre a quelle contrattualmente previste fa sorgere in capo al lavoratore il diritto al risarcimento del danno che ne sia derivato.
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12540/2019, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno al lavoratore che abbia lavorato per un numero di ore che oltrepassi in modo eccessivo quelle previste dal relativo contratto collettivo.

La vicenda giudiziaria vedeva protagonista un lavoratore addetto alla vigilanza che, per alcuni anni, aveva prestato numerose ore di lavoro oltre alle ordinarie 40 ore settimanali previste dal relativo CCNL, senza, tuttavia, percepire l’esatta retribuzione, né usufruire o recuperare il riposo settimanale.
Il Tribunale rigettava le domande attoree, rilevando che le ore di lavoro straordinario avevano avuto luogo a fronte di una specifica richiesta avanzata in tal senso dallo stesso lavoratore.
La Corte d’Appello, adita da quest’ultimo, accoglieva invece le sue doglianze, ritenendo che, sebbene fosse stato lui stesso a chiedere di svolgere delle ore di lavoro straordinario, il CCNL di settore non consentiva di protrarre la prestazione lavorativa oltre l’esigibile.
La società datrice di lavoro proponeva, pertanto, ricorso in Cassazione, il quale, tuttavia, è stato rigettato.

Secondo il parere del giudici della Suprema Corte, la prestazione lavorativa che, per anni, si protragga in modo eccessivo oltre i limiti stabiliti dalla legge e dal CCNL di riferimento, provoca un danno psico-fisico, il quale risulta distinto dal danno biologico ed è, addirittura, presunto nell’an, rappresentando una lesione del diritto alla retribuzione per il lavoro prestato garantito dall’art. 36 Cost..

Qualora, dunque, sia lo stesso lavoratore a chiedere di effettuare ore di straordinario non previste dal contratto, la sua manifestazione di volontà non incide sull’insorgenza del danno perché il datore di lavoro ha, in ogni caso, un obbligo generale di tutelare l’integrità psicofisica e la personalità morale del proprio dipendente.

Nell’affermare tale principio, la Corte di Cassazione ha inteso far riferimento al vincolo sancito dall’art. 2087 del c.c. in relazione alla tutela delle condizioni lavorative. Alla luce di tale norma, infatti, il datore di lavoro è tenuto ad adottare, nell’esercizio della propria impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro svolto, l’esperienza e la tecnica, risultino necessarie al fine di tutelare l’integrità fisica e la personalità dei lavoratori.



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