Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 5495 del 2 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di tutela della salute del lavoratore, l'art. 2087 c.c. non delinea un'ipotesi di responsabilitā oggettiva del datore di lavoro. Gli obblighi del datore di lavoro, oltre a dover essere rapportati alle concrete possibilitā della tecnica e dell'esperienza, vanno parametrati alle specificitā del lavoro e alla natura dell'ambiente e dei luoghi in cui il lavoro si svolge. La responsabilitā ex art. 2087 c.c. scatta solo quando il datore di lavoro, con comportamenti specifici ed anomali, determina un aggravamento del rischio collegato alla natura dell'attivitā lavorativa.

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