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Articolo 428 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere

Dispositivo dell'art. 428 Codice Civile

Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta [414], si provi essere stata per qualsiasi causa(1), anche transitoria, incapace d'intendere o di volere(2) al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore(3).

L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede(4) dell'altro contraente [1425].

L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto [1442](5).

Resta salva ogni diversa disposizione di legge [120, 775].

Note

(1) La formulazione letterale ampia consente di ricomprendere ogni transitoria impossibilità di rendersi conto del contenuto e degli effetti dell'atto giuridico che si compie; così, saranno rimesse all'apprezzamento del giudice di merito (e quindi con valutazione ex post, in sede di richiesto annullamento dell'atto pregiudizievole) le circostanze idonee a determinare l'annullamento. Tra esse sono state positivamente ritenute idonee le infermità mentali patologiche da malattia tipica o non (come l'impeto da intenso dolore o la perturbazione da gioco d'azzardo, l'ubriachezza e la suggestione ipnotica).
(2) Tale stato di incapacità è una condizione personale dell'individuo: non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive (anche se ne scemasse radicalmente una sola delle due): è sufficiente la menomazione di esse tale da impedire la formazione di una volontà cosciente.
(3) Il grave pregiudizio, quanto si tratti di un atto patrimoniale, deve consistere in una grave sproporzione oppure in una eccessiva onerosità. Si può trattare anche di un grave danno di carattere morale: dipende dal tipo di atto posto in essere.
(4) Il presupposto della mala fede dell'altro contraente (ossia la consapevolezza dell'altrui menomazione) viene rivelata indiziariamente dalla sussistenza del grave pregiudizio (anche solo potenziale) derivato all'incapace; esso deve essere un elemento inequivocabilmente e indistintamente induttivo del turbamento della sfera volitiva o intellettiva della parte.
(5) Con riguardo all'onere della prova, esso incombe sulla parte che chiede l'annullamento dell'atto: dovrà nello specifico provarsi l'effettivo stato di incapacità invalidante al momento della conclusione del negozio.

Ratio Legis

La ratio della norma consiste nella tutela dei soggetti che non sono (ancora) stati dichiarati incapaci, ma abbiano compiuto atti a loro pregiudizievoli o con la mala fede della controparte: in loro soccorso è previsto il potere di azione costitutiva di annullamento del negozio stesso.

Spiegazione dell'art. 428 Codice Civile

Per l'annullabilità relativa degli atti compiuti in uno stato di semplice incapacità naturale, da persona incapace d'intendere o di volere ma non interdetta, diventa presupposto necessario "un pregiudizio grave" dell'autore, ossia un molto sensibile danno risentito da chi, per le sue speciali condizioni, appare essersi trovato, al momento dell'atto, in uno stato d'incoscienza o comunque in uno stato di perturbamento tale da non permettergli la comprensione e la valutazione del rilevantissimo nocumento cui con quell'atto si esponeva.
Bene, poi, è stata avvertita qui la opportunità di regolare "distintamente i negozi giuridici bilaterali e quelli unilaterali, compiuti dalla persona incapace d'intendere o di volere, esigendo per l'annullabilità dei primi la mala fede dell'altro contraente e per quella dei secondi il grave pregiudizio dell'autore".
La innovazione è notevole, perché ripara alla formulazione incompleta delle norme sugli atti incoscienti o inconsulti nel codice antico. A tutto rigore, però, tali atti, per esigenza di tecnicismo anche legislativo, si dovevano dichiarare inesistenti, non già annullabili. Tuttavia, pare preferibile invocare ed applicare criteri di opportunità pratica. "Si è fatto presente che, se pure gli atti compiuti dall'incapace naturale sono affetti da nullità assoluta (rectius: inesistenza), per ragioni di ordine sociale non si può fare a meno di contemperare tale principio con quello della tutela della buona fede dei terzi, la quale appare come un'esigenza fondamentale della vita pratica, mentre se non vi è alcun pregiudizio per l'incapace, né vi sia stata mala fede dell'altro contraente, non si vede quale inconveniente possa sorgere dall'ammettere la possibilità che l'atto sia valido".
Si è inoltre rilevato: "che l'ipotesi considerata in questo articolo non dovrebbe riferirsi al caso in cui il consenso sia inesistente, perché in tale ipotesi, anche senza una determinata norma, deriva dai principi generali del diritto che l'atto sia nullo in via assoluta. L'articolo in questione riguarderebbe invece il consenso dato da una persona che nel momento in cui l'ha prestato non era in condizioni tali da valutare la portata effettiva delle sue azioni. Così appare tanto più naturale che non possa parlarsi che di annullabilità e non di inesistenza del negozio giuridico, e che l'annullamento sia subordinato al concorso di determinate circostanze che devono essere provate".
Tutto ciò non è giuridicamente molto preciso; ma spiega le ragioni di opportunità pratica sulle quali è fondata la norma qui accolta.
In rapporto alla prima parte di questo articolo (riguardante gli atti, cioè i negozi giuridici unilaterali compiuti da chi è incapace naturale al momento in cui li pone in essere) si è già chiarito il diverso presupposto d'impugnabilità richiesto, viceversa, per i contratti a cui l'incapace sia addivenuto: ossia la mala fede dell'altro contraente nel trarre un illecito profitto dalla altrui incoscienza o deficienza di valutazione. Così, per il presupposto del "grave pregiudizio" nei negozi giuridici unilaterali, da parte dell'agente incapace, come per il presupposto della "mala fede" nei negozi giuridici bilaterali, da parte dell'altro contraente, tutto si riduce a questione di prova mediante fatti concludenti.
"A tutela ulteriore (oltre la tutela normale della buona fede negoziale) in favore dell'altro contraente, è stabilito che l'azione di annullamento non si possa far valere che in un termine relativamente breve, ossia entro cinque anni dalla cessazione dello stato di incoscienza".
Si è "ritenuto necessario far salva ogni diversa disposizione di legge, per evitare che i principi posti in questo articolo si debbano ritenere applicabili ai testamenti e alle donazioni. È ovvio che per tali materie devono avere vigore le norme degli articoli #763# e #1052# del codice del 1865, secondo le quali chi non è capace di intendere o di volere è senz'altro incapace di testare e di donare".

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

211 L'ultimo comma dell'art. 427 del c.c., che la Commissione delle Assemblee legislative avrebbe voluto sopprimere, prevede l'ipotesi generica degli atti compiuti da persona non sana di mente, prescindendo dall'eventualità che contro di essa sia stato promosso giudizio di interdizione. Poiché si tratta di atti compiuti prima della sentenza di interdizione e prima della nomina del curatore provvisorio, è necessario richiamare la disciplina giuridica dettata nell'articolo successivo per gli atti compiuti da persona non sana di mente, per escludere il dubbio che essi possano essere sottoposti a una disciplina diversa. A particolare discussione ha dato luogo, in seno alla Commissione delle Assemblee legislative, l'art. 423 del progetto, che regola la cosiddetta incapacità naturale. E' stato riconosciuto che tale norma costituisce un notevole miglioramento nella disciplina degli atti compiuti da persona non sana di mente, quantunque non interdetta, di fronte agli imprecisi articoli 336 e 337 del vecchio codice, che tanta difficoltà hanno presentato nella loro interpretazione. La Commissione ha però segnalato la opportunità di prevedere distintamente i negozi giuridici bilaterali e quelli unilaterali, compiuti dalla persona non sana di mente, esigendo per l'annullabilità dei primi la malafede dell'altro contraente e per quella dei secondi il grave pregiudizio per l'autore. Per verità, l'art. 423 del progetto definitivo comprendeva implicitamente due distinte norme, e cioè l'una che affermava l'annullabilità degli atti compiuti in genere dalla persona non sana di mente e l'altra che richiedeva per l'annullamento dei contratti la mala fede dell'altro contraente. E' stata accolta peraltro la proposta, prevedendosi separatamente per maggior chiarezza di dettato, nell'art. 428 del c.c., le due ipotesi, e richiedendo, per l'annullamento degli atti unilaterali, il grave pregiudizio per l'autore, per non scuotere, senza un serio motivo, posizioni giuridiche già consolidate. Si è ritenuto necessario tuttavia far salva ogni diversa disposizione di legge, per evitare che i principi posti in questo articolo si debbano ritenere applicabili ai testamenti e alle donazioni. E' ovvio che por tali materie devono avere vigore le norme degli articoli 591 e 775, secondo le quali chi non è sano di mente è senz'altro incapace di testare e di donare. Lo stesso dicasi per il matrimonio al quale provvede l'art. 120 del c.c.. Per quanto riguarda il grado d'intensità del vizio di mente, esso deve essere di tale gravità da togliere la capacità d'intendere e di volere, qualunque ne sia la causa, anche cioè se di carattere transitorio,

Massime relative all'art. 428 Codice Civile

Cass. civ. n. 35466/2022

In tema di annullamento di procura a vendere e del successivo contratto di compravendita per incapacità naturale del rappresentato all'atto del conferimento della procura, la presunzione di incapacità intermedia conseguente alla dimostrazione della stessa con riguardo ad un momento successivo e precedente postula in ogni caso il carattere rigoroso della valutazione della prova da parte del giudice con riferimento all'incapacità naturale successiva e precedente l'atto oggetto di impugnazione, senza che, del resto, possa ritenersi a tal fine sufficiente l'esistenza di un giudicato penale con cui sia stata dichiarata l'incapacità naturale del rappresentato giacché, in applicazione del principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e qualificazioni del giudice penale.

Cass. civ. n. 29962/2022

Ai fini dell'annullamento del contratto per incapacità naturale - a differenza di quanto previsto per l'annullamento dell'atto unilaterale - non rileva, di per sé, il pregiudizio che il contratto provochi o possa provocare all'incapace, poiché tale pregiudizio rappresenta solamente un indizio della malafede dell'altro contraente; la diversità di disciplina contenuta nell'art. 428 c.c., infatti, sottende la diversa rilevanza sociale degli atti unilaterali rispetto a quella dei contratti, poiché nei primi è preminente l'interesse dell'incapace a controllare le conseguenze degli atti compiuti, mentre nei secondi è prioritario l'interesse alla certezza del contratto e alla tutela dell'affidamento della controparte che, non essendo in mala fede, abbia confidato sulla sua validità.

Cass. civ. n. 17381/2021

Qualora la domanda di annullamento di un contratto per incapacità naturale abbia ad oggetto un contratto di compravendita, il fatto che il giudice di merito non abbia tenuto in alcuna considerazione il divario tra il prezzo di mercato ed il prezzo esposto nel contratto implica un vizio di motivazione della sentenza, in quanto tale elemento, se accertato, costituisce un importante sintomo rivelatore della malafede dell'altro contraente. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/05/2015).

Cass. civ. n. 19807/2020

L'esercizio dell'azione di annullamento del contratto per incapacità di intendere e volere di uno dei contraenti, che sia successivamente deceduto, sebbene possa compiersi da parte di uno solo dei coeredi, anche in contrasto con gli altri, implica comunque il litisconsorzio necessario di tutti, giacché, come la sentenza di annullamento deve investire l'atto negoziale non limitatamente ad un soggetto, ma nella sua interezza, posto che esso non può essere contemporaneamente valido per un soggetto e invalido per un altro, così anche l'eventuale restituzione non può avvenire "pro quota". (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/12/2015).

Cass. civ. n. 4232/2019

In caso di annullamento, ex art. 428 c.c., delle dimissioni presentate dal lavoratore in stato di incapacità naturale, le conseguenze risarcitorie decorrono dalla data della domanda giudiziaria, secondo il principio generale per cui la durata del processo non deve andare a detrimento della parte vincitrice. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 16/07/2015).

Cass. civ. n. 30126/2018

Ai fini della sussistenza di una situazione di incapacità di intendere e di volere ex art. 428 c.c., costituente causa di annullamento del negozio, non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente un turbamento psichico tale da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'importanza dell'atto che sta per compiere. Laddove si controverta della sussistenza di una simile situazione in riferimento alle dimissioni del lavoratore subordinato, il relativo accertamento deve essere particolarmente rigoroso, in quanto le dimissioni comportano la rinunzia al posto di lavoro - bene protetto dagli artt. 4 e 36 Cost. - sicché occorre verificare che da parte del lavoratore sia stata manifestata in modo univoco l'incondizionata e genuina volontà di porre fine al rapporto. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/01/2017).

Cass. civ. n. 21701/2018

Nell'ipotesi di annullamento delle dimissioni presentate da un lavoratore subordinato (nella specie, perché in stato di incapacità naturale), le retribuzioni spettano dalla data della sentenza che dichiara l'illegittimità delle dimissioni, in quanto il principio secondo cui l'annullamento di un negozio giuridico ha efficacia retroattiva non comporta anche il diritto del lavoratore alle retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni a quella della riammissione al lavoro, che, stante la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro, non sono dovute in mancanza della prestazione, salvo espressa previsione di legge. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 30/07/2012).

Cass. civ. n. 12658/2018

L'atto interruttivo della prescrizione, quale mero atto unilaterale recettizio, produce effetti anche quando il suo destinatario sia un incapace naturale, purché gli pervenga nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c.

Cass. civ. n. 11004/2018

I casi di sospensione della prescrizione sono tassativamente indicati dalla legge e sono insuscettibili di applicazione analogica e di interpretazione estensiva, in quanto il legislatore regola inderogabilmente le cause di sospensione, limitandole a quelle che consistono in veri e propri impedimenti di ordine giuridico, con esclusione degli impedimenti di mero fatto; ne consegue che la espressa previsione della interdizione per infermità di mente come causa di sospensione impedisce l'estensione della medesima disciplina alla incapacità naturale.

Cass. civ. n. 16888/2017

L'esonero dalla ripetizione della prestazione ricevuta dalla parte, in ipotesi di annullamento del contratto per sua incapacità, prescinde dalla buona o malafede dell'altro contraente e dipende esclusivamente dalla circostanza oggettiva che detto annullamento sia avvenuto in conseguenza di tale incapacità, presumendo la legge che l’incapace abbia mal disposto del suo patrimonio e dissipato la prestazione conseguita, non traendone profitto; grava, pertanto, sull'altro contraente, che intenda ottenere la restituzione della prestazione corrisposta, l'onere di dimostrare che l'incapace ne ha tratto vantaggio, indipendentemente dal proprio stato soggettivo.

Cass. civ. n. 13659/2017

Ai fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio ex art. 428 c.c., non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente; la prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste erano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente, e può essere data con ogni mezzo o in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità, essendo il giudice di merito libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre, secondo una valutazione incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da congrue argomentazioni, scevre da vizi logici ed errori di diritto.

Cass. civ. n. 4316/2016

In tema di incapacità naturale conseguente ad infermità psichica (nella specie, demenza senile grave), accertata la totale incapacità di un soggetto in due periodi prossimi nel tempo, la sussistenza di tale condizione è presunta, "iuris tantum", anche nel periodo intermedio, sicché la parte che sostiene la validità dell'atto compiuto è tenuta a provare che il soggetto ha agito in una fase di lucido intervallo o di remissione della patologia.

Cass. civ. n. 19458/2015

Ai fini dell'annullamento di un contratto, perché concluso in stato d'incapacità naturale, il gravissimo pregiudizio a carico dell'incapace costituisce elemento indiziario dell'ulteriore requisito della malafede dell'altro contraente, ma, di per sé, non è idoneo a costituirne la prova. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di annullamento di un accordo transattivo, non avendo il lavoratore assolto all'onere di allegazione e prova circa la sussistenza del requisito della malafede dell'altro contraente).

Cass. civ. n. 17977/2011

Ai fini della sussistenza della incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio (nella specie, dimissioni), non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la menomazione di esse, tale comunque da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'atto che sta per compiere. La valutazione in ordine alla gravità della diminuzione di tali capacità è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se adeguatamente motivata, dovendo l'eventuale vizio della motivazione emergere, in ogni caso, direttamente dalla sentenza e non dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 8886/2010

In caso di dimissioni presentate dal lavoratore in stato di incapacità naturale, il diritto a riprendere il lavoro sorge con la sentenza di annullamento ai sensi dell'art. 428 c.c., i cui effetti retroagiscono al momento della domanda giudiziaria in applicazione del principio generale secondo cui la durata del processo non deve andare a detrimento della parte vincitrice. Ne consegue che anche il diritto alle retribuzioni maturate sorge solo dalla data della domanda giudiziale, dovendosi escludere che l'efficacia totalmente ripristinatoria dell'annullamento del negozio unilaterale risolutivo del rapporto di lavoro si estenda al diritto alla retribuzione che, salvo diversa espressa eccezione di legge, non è dovuta in mancanza dell'attività lavorativa.

Cass. civ. n. 4677/2009

Ai fini dell'annullamento del contratto per incapacità di intendere e di volere, ai sensi dell'art. 428, secondo comma, cod. civ., non è richiesta, a differenza dell'ipotesi del primo comma, la sussistenza di un grave pregiudizio, che, invece, costituisce indizio rivelatore dell'essenziale requisito della mala fede dell'altro contraente; quest' ultima risulta o dal pregiudizio anche solo potenziale, derivato all'incapace, o dalla natura e qualità del contratto, e consiste nella consapevolezza che l'altro contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva del contraente. Peraltro, la prova dell'incapacità deve essere rigorosa e precisa ed il suo apprezzamento, riservato al giudice del merito, non è censurabile in sede di legittimità tranne che per vizi logici o errori di diritto.

Cass. civ. n. 7292/2008

Le dimissioni del lavoratore subordinato costituiscono atto unilaterale recettizio (avente contenuto patrimoniale) a cui sono applicabili, ai sensi dell'art. 1324 c.c., le norme sui contratti, salvo diverse disposizioni di legge. Ne consegue che l'atto delle dimissioni è annullabile, secondo la disposizione generale di cui all'art. 428, comma primo, c.c., ove il dichiarante provi di trovarsi, al momento in cui è stato compiuto, in uno stato di privazione delle facoltà intellettive e volitive — anche parziale purché tale da impedire la formazione d'una volontà cosciente — dovuto a qualsiasi causa, pure transitoria, e di aver subito un grave pregiudizio a causa dell'atto medesimo, senza che sia richiesta — a differenza che per i contratti, per i quali vige la specifica disposizione di cui al secondo comma dell'art. 428 c.c. — la malafede del destinatario.

Cass. civ. n. 4967/2005

L'incapacità di intendere e di volere, prevista nell'art. 428 c.c. quale causa d'annullamento del negozio giuridico (artt. 1425, secondo comma e 1324 c.c.) e detta anche incapacità naturale, consiste nella transitoria impossibilità di rendersi conto del contenuto e degli effetti dell'atto giuridico che si compie e non può essere data da dispiaceri anche gravi, quale ad esempio la consapevolezza di una malattia propria, o di un prossimo familiare, salvo che essa abbia cagionato una patologica alterazione mentale. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza impugnata che, con motivazione adeguata e priva di vizi logici giuridici, in un caso di dimissioni della lavoratrice, aveva escluso la sussistenza della detta situazione patologica, osservando che, prima di scrivere la lettera di dimissioni, la medesima lavoratrice si era consultata con un rappresentante sindacale e che, comunque, un'alterazione mentale non poteva essere determinata dal proposito, manifestato dalla datrice di lavoro, di denunciare alla polizia la sottrazione di merce, non essendo ragionevole impedire a chi ha subito, o ha ritenuto di subire, un furto di esprimere la volontà di rivolgersi alla polizia, a causa del pericolo di turbare la psiche del presunto reo).

Cass. civ. n. 2210/2004

Qualora sia proposta domanda di annullamento di un contratto per incapacità naturale, l'indagine relativa alla sussistenza dello stato di incapacità del soggetto che abbia stipulato il contratto ed alla malafede di colui che contrae con l'incapace di intendere e di volere si risolve in un accertamento in fatto demandato al giudice di merito, sottratto al sindacato del giudice di legittimità ove congruamente e logicamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito, che aveva ritenuto irrilevante la circostanza che l'atto di alienazione avesse coinvolto tutti i beni immobili di proprietà dell'alienante, in quanto — essendo questa in età avanzata — la vendita poteva essere giustificata dall'esigenza di procurarsi i mezzi economici per provvedere alle spese necessarie per essere assistita e curata, ed aveva ritenuto non provata la malafede dei terzi acquirenti, in assenza di elementi probatori relativi ad un loro rapporto interpersonale con l'anziana venditrice).

Cass. civ. n. 515/2004

Ai fini dell'annullamento di un negozio per incapacità naturale non è necessaria una malattia che annulli in modo assoluto le facoltà psichiche del soggetto, essendo sufficiente un turbamento psichico risalente al momento della conclusione del negozio tale da menomare gravemente, anche senza escluderle, le facoltà volitive ed intellettive, che devono risultare diminuite in modo da impedire o ostacolare una seria valutazione dell'atto o la formazione di una volontà; l'accertamento di tale incapacità costituisce valutazione di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto viziata per insufficiente motivazione la sentenza di merito in cui il giudice, pur rilevando nel lavoratore che agiva per l'annullamento delle proprie dimissioni perché rassegnate in stato di incapacità naturale un quadro psichico connotato da aspetti patologici, non aveva verificato l'incidenza causale tra l'alterazione mentale del lavoratore e le ragioni soggettive che lo avevano spinto alle dimissioni, né le circostanze di fatto in cui esse erano maturate, omettendo di verificare se la dichiarazione di dimissioni — resa da una lavoratrice che non aveva maturato trattamento pensionistico e il cui marito era in quel momento disoccupato — fosse stata effettivamente frutto di una scelta consapevole o fosse stata resa in un momento di alterata percezione sia della situazione di fatto che delle conseguenze dell'atto che andava a compiere).

Cass. civ. n. 4834/2002

L'art. 75 c.p.c., nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione o con provvedimento di nomina di un tutore o di un curatore provvisorio e non alle persone colpite da incapacità naturale. Pertanto, poiché l'incapacità processuale è collegata all'incapacità di agire di diritto sostanziale e non alla mera incapacità naturale, l'incapace naturale conserva la piena capacità processuale sino a quando non sia stata pronunciata nei suoi confronti una sentenza di interdizione, ovvero non gli sia stato nominato, durante il giudizio che fa capo a tale pronuncia, il tutore provvisorio ai sensi dell'art. 419 c.c.

Cass. civ. n. 9007/1998

Ai fini dell'annullamento del contratto concluso da un soggetto in stato d'incapacità naturale è sufficiente la malafede dell'altro contraente senza che sia richiesto un grave pregiudizio per il soggetto incapace.

Cass. civ. n. 5402/1998

Il pregiudizio patrimoniale di una parte di un contratto non costituisce indizio sufficiente a provare la malafede della controparte — requisito essenziale per annullarlo — non essendo inequivocabilmente e indistintamente induttivo del turbamento e della menomazione della sfera volitiva o intellettiva dell'una e dell'intento dell'altra di giovarsene, potendo esser molteplici le ragioni che inducono un soggetto a disporre del suo patrimonio in modo svantaggioso, e pertanto la prova per presunzioni della consapevolezza di una parte, secondo l'ordinaria diligenza, dell'incapacità naturale dell'altra, se basata su presunzioni, necessita di una pluralità di elementi indiziari, gravi, precisi e concordanti.

Cass. civ. n. 10505/1997

Il convincimento del giudice di merito circa l'esistenza dell'incapacità di intendere e di volere del soggetto nel momento in cui ha posto in essere l'atto del quale è chiesto l'annullamento a norma dell'art. 428 c.c. costituisce un apprezzamento di tatto che si sottrae a qualsiasi controllo in sede di legittimità se sorretto da motivazione esente da vizi logici ed errori giuridici, quale è quella che consideri non decisiva, ai fini della ricorrenza della suddetta incapacítà, la presenza di uno stato d'ansia, per quanto marcato, e di una personalità fornita di eccesso di affettività, trattandosi di circostanze non idonee a far parlare di turbe della personalità così gravi da integrare il requisito richiesto dalla citata norma del codice civile. (Fattispecie in tema di annullamento di dimissioni).

Cass. civ. n. 6756/1995

Ai fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio (nella specie, dimissioni) non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la menomazione di esse, tale comunque da impedire la formazione di una volontà cosciente, secondo un giudizio che è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.

Cass. civ. n. 1484/1995

L'incapacità di intendere e di volere prevista dall'art. 428 c.c. ai fini dell'annullamento del contratto consiste in un turbamento dei normali processi di formazione ed estrinsecazione della volontà, che può essere causato anche da grave malattia e tale comunque da impedire la capacità di cosciente e libera autodeterminazione del soggetto (nella specie, in base all'enunciato principio la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva escluso l'incapacità per carenza di prova di tale incidenza del turbamento psichico, causato da una grave malattia, sulla sfera intellettiva e volitiva del soggetto).

Cass. civ. n. 1388/1994

A differenza dell'infermità mentale che viene in considerazione per la dichiarazione d'inabilitazione, consistente in un'alterazione delle facoltà mentali in un grado tale da determinare l'incapacità parziale di curare i propri interessi, per cui si richiede, a tal fine la cooperazione di un altro soggetto, la incapacità naturale idonea a determinare, nel concorso di altri elementi, l'annullabilità degli atti giuridici compiuti dalla persona che ne è affetta richiede che, sia pure in via provvisoria, questa abbia le facoltà intellettive gravemente menomate, sì da essere totalmente incapace di valutare l'opportunità degli stessi atti ed anche di determinare, in relazione ad essi, una cosciente volontà. Ne deriva che il grado e l'intensità della malattia mentale necessaria e sufficiente per la pronuncia d'inabilitazione sono inferiori a quelli richiesti per l'accertamento dell'incapacità naturale, tal ché l'avvenuta declaratoria d'inabilitazione non equivale alla dimostrazione dell'incapacità naturale dell'abilitato.

Cass. civ. n. 7784/1991

Al fine dell'annullamento del negozio per «incapacità naturale», a norma dell'art. 428 c.c., non è necessaria l'incapacità totale ed assoluta del soggetto, ma è sufficiente che le sue facoltà intellettive o volitive risultino diminuite in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione dell'atto e la formazione di una volontà cosciente.

Cass. civ. n. 1036/1989

Lo stato emotivo conseguente alla consapevolezza di essere affetto da grave malattia (nella specie, un linfogranuloma maligno) non comporta, di per sé, una situazione di incapacità naturale ed, in via generale, non rileva ai fini dell'annullabilità del contratto ai sensi dell'art. 1425 c.c., ove non risulti provato che esso abbia inciso sulla sfera psico-intellettiva del soggetto, producendo un vero e proprio squilibrio mentale. Il relativo accertamento non è censurabile in sede di legittimità ove sorretto da congrua motivazione, esente da vizi logici e giuridici.

Cass. civ. n. 3411/1978

Gli stati passionali non costituiscono, di per sé, causa di riduzione della capacità psichica, ma producono incapacità solo se provocano nel soggetto un disordine psichico di tale intensità da privarlo, sia pure transitoriamente, della capacità di intendere e di volere. (Nella specie, il principio è stato affermato in relazione alla incapacità naturale del testatore).

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Consulenze legali
relative all'articolo 428 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

G. F. chiede
lunedì 03/01/2022 - Friuli-Venezia
“Buongiorno allo zio con ischemia celebrale afasico la banca gli ha fatto stipulare 3 polizze vita intera alla stipula lo zio aveva 76 anni, il contratto dice 5 anni di prestazioni e il rischio demografico a 75 anni, da come ho capito le polizze andavano fatte a 70 anni. Aspettando una vostra risposta la ringrazio.”
Consulenza legale i 14/01/2022
Nel caso descritto nel quesito ciò che è realmente importante capire è se chi ha stipulato le polizze fosse capace di intendere e di volere nel momento in cui lo ha fatto.
Infatti l’art. 428 c.c. prevede la possibilità di annullare gli atti compiuti da persona che, anche se non sottoposta ad interdizione o ad altra misura prevista dal codice civile per i soggetti non in grado di provvedere ai propri interessi (come l’amministrazione di sostegno), non fosse in grado di comprendere il significato delle proprie azioni e di valutarne l’importanza.
La giurisprudenza (Cass. Civ. 30126/2018) ha precisato che, "ai fini della sussistenza di una situazione di incapacità di intendere e di volere ex art. 428 c.c., costituente causa di annullamento del negozio, non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente un turbamento psichico tale da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'importanza dell'atto che sta per compiere".
L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni dal compimento dell'atto.
Se si tratta di contratti, però, l’art. 428 c.c. richiede anche la malafede dell’altro contraente (nel nostro caso della banca): per l’annullamento dei contratti, dunque, occorre che l’altro contraente fosse a conoscenza dello stato di incapacità.
Spetta a chi chiede l’annullamento del contratto provare sia l’esistenza dello stato di incapacità al momento della sua conclusione, sia la malafede della controparte.
Stando a quanto riferito nel quesito, dovrebbe essere possibile dimostrare entrambi i presupposti. Non si tratta però di valutazioni che possono essere effettuate in questa sede: pertanto, il consiglio è quello di rivolgersi ad un legale per valutare le iniziative da adottare.

O. L. chiede
mercoledì 08/12/2021 - Campania
“Salve, Ho 61 anni con invalidità 100%, al momento dei fatti lo ero al 76% con diagnosi di "Demenza frontotemporale " e "Sindrome dissociativa". Il problema di demenza comporta la rimozione di eventi che mi sono successi qualche giorno prima o addirittura qualche ora, mentre la sindrome dissociativa viene definita come "la presenza di due o più stati distinti di personalità separati",il comportamento potrebbe apparire strano ma non ci sono comportamenti specifici che porterebbero un osservatore esterno a sospettare di questo disturbo semplicemente osservando le persone o interagendo con loro.
Nel periodo Gennaio-Aprile dopo l'accordo con mia moglie per un acquisto immobile con i soldi della liquidazione per uso investimento, più volte con mio figlio maggiorenne mi recai in un agenzia, durante la visita del primo appartamento dove eravamo presenti io mio figlio e l'agente, mio figlio fece notare all'agente che avevo problemi di demenza e che avevo un budget limitato di 90 euro col quale far fronte anche a tutte le relative spese. Dopo aver visitato più appartamenti dopo qualche settimana mi sono ripresentato in agenzia da solo, e in uno stato confusionale firmai l'atto di proposta di acquisto a 100.000 euro di un appartamento visitato in precedenza in vendita a 107.000 firmando l'assegno caparra. L'agenzia qualche giorno dopo mi avvisò che il venditore aveva accettato proposta e solo allora realizzai che non potevo proseguire all'acquisto in quanto il budget non me lo consentiva, andai in agenzia e chiesi all'agente di annullare la compravendita per problemi personali e di chiedere al venditore di restituirmi indietro l'assegno caparra, e questi accettò cosi potetti tornare a riprendermelo. Fui chiamato dall'agenzia immobiliare dopo circa un mese e ci andai da solo, in uno stato confusionale con la sintomatologia in fase acuta. Gli agenti che in agenzia erano di solito 7 o 8 oltre a quello che era informato dei miei problemi, rivendicavano ancora la provvigione della vendita annullatache comunque era maturata, mi dissero però che me l'avrebbero scontata se avessi acquistato un'altro appartamento. Gli agenti, mi proposero un'immobile che era in vendita a 130.000 euro che mi fecero visitare e alla fine sottoscrissi una proposta a 115.000. Siccome ero in uno stato confusionale totale e avevo mostrato ancora interesse per l'appartamento precedente da 107.000, anche se forse esternamente non si notava tanto, spinti dal loro opportunismo gli agenti mi fecero firmare allo stesso momento una seconda proposta postdatata a 95.000 euro (che poi non ebbe seguito) in modo che, se il venditore non accettava la proposta da 115.000 si sarebbero assicurati di aprire una nuova trattativa con il venditore precedente. Ma il nuovo venditore accetta la proposta di 115.000 e il giorno dopo incassò la caparra di 5000 euro. A quel punto l'agente chiamò a casa e mia moglie e mio figlio seppero di questi atti firmati. Dopo animate discussioni in agenzia gli agenti rivendicavano le provvigioni per un totale di 6.100 euro comprensivi di 1.500 euro della la prima provvigione scontata + l'iva per un totale di 7.442 euro. Si giustificarono di non essersene accorti dei miei problemi anche perché a loro sembravo lucido avendo trattato sul prezzo e ignoravano, crediamo in malafede, ciò che mio figlio aveva riferito all'agente durante le prime visite a riguardo dei miei problemi. Quindi rivendicavano i 7.442 euro altrimenti avrebbero agito per vie legali chiedendole provvigioni per intero. Dopo aver consultato un avvocato, che facendo riferimento all'articolo 428 c.c riteneva difficile dimostrare la malafede degli agenti in quanto all'atto della sottoscrizione mi trovavo in agenzia da solo con loro. Quindi mia moglie mi fece firmare l'assegno che l'agenzia subito incassò.
Ora, la domanda che Vi pongo è la seguente: secondo voi c'è una via legale per annullare l'atto e farsi restituire sia l'assegno di 7442 euro incassato dall'agenzia che quello di 5000 euro dato come caparra e incassato dal venditore, in quanto l'agente che dall'inizio fu informato dei miei problemi mentali avrebbe dovuto non trattare più con me, e soprattutto avrebbe dovuto avvisare tutti i suoi collaboratori, alcuni dei quali si trovavano in agenzia con me che ero da solo all'atto della sottoscrizione dei contratti?”
Consulenza legale i 15/12/2021
La “via legale” per annullare gli atti conclusi da una persona incapace di intendere e di volere è rappresentata proprio dall’art. 428 c.c., menzionato anche nel quesito.
Tale norma prevede la possibilità di annullare gli atti compiuti da persona che, anche se non interdetta (e, aggiungiamo, non sottoposta ad alcuna delle altre misure di protezione degli incapaci previste dal codice civile), sia stata “per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere” al momento del loro compimento, purché ne risulti un grave pregiudizio all'autore.
L’azione di annullamento può essere proposta dalla persona stessa o dei suoi eredi o aventi causa, e si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto è stato posto in essere.
Per quanto riguarda il primo dei presupposti dell’azione, ovvero quello della incapacità di intendere e di volere del soggetto, stando a quanto riferito nel quesito si potrebbe almeno in astratto dimostrarne la sussistenza: sul punto, peraltro, la Cassazione (Sez. III Civile, ordinanza 12/06/2020, n. 11272) ha chiarito che “non occorre una totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente una alterazione psichica, dovuta a causa anche transitoria, atta ad impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la capacità di valutare l'importanza dell'atto che si sta per compiere”. Aggiunge poi la Suprema Corte che “l'accertamento della idoneità dell'atto a recare grave pregiudizio al suo autore va effettuata con particolare rigore, avuto riguardo alla situazione di incapacità del soggetto, e con valutazione ex ante, nella quale occorre tenere in conto tutte le caratteristiche strutturali del negozio posto in essere al fine di valutarne le potenzialità lesive”.
Anche secondo Cass. Civ., Sez. II, sentenza 30/05/2017, n. 13659, “non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente; la prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste erano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente”. Secondo la Corte tale prova “può essere data con ogni mezzo o in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità, essendo il giudice di merito libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre”.
Riassumendo, la dimostrazione dell’incapacità del soggetto al momento del compimento dell’atto deve essere sì rigorosa, ma può essere data ricorrendo a ogni mezzo di prova, nonché a indizi e presunzioni.
Il problema, semmai, risiede proprio in quanto già segnalato dal legale cui chi pone il quesito si è in precedenza rivolto: infatti il secondo comma dell’art. 428 c.c. richiede, ai fini dell’annullamento dei contratti, la prova della malafede dell'altro contraente (che può risultare dal pregiudizio, effettivo o potenziale, subito dalla persona incapace d'intendere o di volere, o dalla qualità del contratto o da altri elementi).
Per malafede deve intendersi la conoscenza, da parte di un contraente, della situazione di incapacità in cui si trova l’altro; anche tale prova deve essere piuttosto rigorosa (ad esempio, Cass. Civ., Sez. lavoro, sentenza 30/09/2015, n. 19458 ha chiarito che persino “il gravissimo pregiudizio a carico dell'incapace costituisce elemento indiziario dell'ulteriore requisito della malafede dell'altro contraente, ma, di per sé, non è idoneo a costituirne la prova”).
Nel nostro caso, stando alla complessa vicenda riportata nel quesito, appare improbabile riuscire a dimostrare la malafede del venditore dell’immobile, ed estremamente difficile e complicato provare la malafede degli agenti immobiliari al momento della sottoscrizione dei vari contratti con l’agenzia, sulla base dei quali quest’ultima ha reclamato il pagamento delle provvigioni.

G. chiede
giovedì 14/10/2021 - Calabria
“14/10/2021

Buongiorno, il sottoscritto si rivolge per la seconda volta al Vostro pregevole studio – Brocardi - e dopo aver apprezzato la chiarezza del precedente quesito, si ha la piena consapevolezza che quello che si spedisce ora avrà la stessa chiarezza del precedente. Ecco il quesito : Il sottoscritto ha avuto in donazione, con atto notarile, dalla sorella (donna vedova senza figli) con la promessa di un continuo impegno dello scrivente: Provvedere alla sua assistenza ( atto di Mantenimento) . Tale donazione è avvenuta dopo aver trasmesso la richiesta per ottenere l’inabilità e l'assegno di accompagnamento, che in prima istanza è stata respinta dalla commissione medica dell'INPS di XXX. Successivamente, pero, tramite ricorso è stata riconosciuta l’invalidità al cento per cento con il relativo assegno di accompagnamento, concesso, con parere positivo di un medico nominato dal giudice del tribunale di XXX, il quale ha riscontrato una grave patologia mentale e perciò le è stata riconosciuta l’invalidità e il suddetto assegno. Tale riconoscimento è stato riconosciuto dal giorno in cui è stata presentata la domanda e la donazione è avvenuta dopo la richiesta della domanda di invalidità, in prima istanza negata. Si precisa che la donazione è avvenuta tramite atto notarile in presenza di due testimoni e del suo medico di famiglia, che dichiara la piena capacità d'intendere e di volere, con certificato medico allegato all'atto di donazione. La nipote sostiene che la sorella del sottoscritto sarebbe stata raggirata in quanto incapace, pertanto, ritiene che la donazione possa essere illegittima. Si precisa che, già prima della donazione, la sorella, è stata bene assistita dallo scrivente, per lungo tempo, (Assistenza morale e materiale, solo per problemi fisici), tale assistenza continua avviene maggiormente ora perché le condizioni di salute della sorella del sottoscritto sono notevolmente peggiorate, sia dal punto di vista fisico che mentale. Si precisa, inoltre che la suddetta nipote non ha mai prestato assistenza nei confronti della zia. Chiede, pertanto, quali potrebbero essere le possibili azioni giudiziarie, civili e penali, che la nipote potrebbe rivendicare e perseguire e quali responsabilità civili e soprattutto penali a cui potrebbe andare incontro il sottoscritto. In attesa di una Vostra risposta si porgono cordiali saluti.”
Consulenza legale i 27/10/2021
Dal punto di vista del diritto civile, la norma cui fare riferimento è costituita dall’art. 428 c.c., che riguarda la cosiddetta “incapacità naturale”.
Il nostro sistema giuridico, infatti, prevede una serie di strumenti per tutelare la persona che, per svariati motivi (patologie più o meno gravi, ad esempio), non sia pienamente in grado di provvedere a se stessa e curare i propri interessi: si tratta dell’interdizione, dell’inabilitazione, dell’amministrazione di sostegno. Con queste misure, in sostanza, il soggetto incapace di provvedere a se stesso viene privato, in tutto o in parte, della capacità di agire, proprio per evitare che possa compiere atti dannosi per il suo patrimonio.
L’art. 428 c.c. viene invece in soccorso ogniqualvolta l’incapacità del soggetto non sia stata accertata in precedenza e “regolamentata” mediante una delle misure previste dalla legge.
In particolare, se si prova che il soggetto, al momento del compimento di un atto, si trovava in stato di incapacità di intendere e di volere (“per qualsiasi causa, anche transitoria”), quell’atto potrà essere annullato, su istanza della persona stessa o dei suoi eredi o aventi causa. Un primo presupposto dell’azione di annullamento è che ne risulti un grave pregiudizio all'autore.
Inoltre, se si tratta di contratti, ulteriore presupposto per l'annullamento è che vi sia stata la malafede dell'altro contraente.
L'azione ex art. 428 c.c. si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto.
La Corte di Cassazione (Sez. III Civile, ordinanza 12/06/2020, n. 11272) ha precisato che “in tema di annullamento dei negozi giuridici, ai fini dell'accertamento di una situazione di incapacità di intendere e di volere al momento del compimento di un atto, non occorre una totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente una alterazione psichica, dovuta a causa anche transitoria, atta ad impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la capacità di valutare l'importanza dell'atto che si sta per compiere”.
Inoltre, la prova dello stato di incapacità naturale può essere data con ogni mezzo, anche in base a indizi e presunzioni, “che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità, e il giudice è libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre” (così Cass. Civ., Sez. II, 28/03/2002, n. 4539).
Peraltro, la prova dell’incapacità non è impedita dalla circostanza che l’atto, come nel nostro caso, sia stato stipulato dinanzi a un notaio, al quale sia stato fornito un certificato medico attestante la capacità della donante: secondo Corte d'Appello Napoli, Sez. I, 17/01/2011, n. 71, “l'annullabilità di un atto negoziale per incapacità naturale del contraente ex art. 428 c.c. richiede unicamente la mera incapacità del medesimo di valutare adeguatamente le conseguenze degli atti posti in essere e non già la totale soppressione delle sue capacità volitive. Avuto particolare riguardo agli atti stipulati dinanzi ad un notaio [...] deve rilevarsi che tale circostanza in alcun caso rileva ai fini dell'accertamento in ordine alla sussistenza o meno in capo al soggetto di una volontà di intendere e di volere, in quanto l'atto pubblico in tal modo redatto fa fede fino a querela di falso relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni rese ed agli altri fatti compiuti, in alcun caso estendendosi ai giudizi valutativi che il pubblico ufficiale medesimo abbia svolto, ivi compreso quello concernente la capacità di intendere e di volere dei contraenti”.
Dal punto di vista penale, in casi del genere il reato che potrebbe rilevare è quello previsto e punito dall’art. 643 del codice penale, rubricato “circonvenzione di incapace”.
Si tratta di un reato contro il patrimonio, attuato mediante frode, che punisce qualsivoglia condotta posta in essere da chiunque, approfittandosi dell’incapacità della persona offesa dal reato, la induca a compiere un atto pregiudizievole per il suo patrimonio e a vantaggio del soggetto agente.
Si noti, peraltro, che, come puntualizzato dallo stesso dettato normativo, lo stato di infermità o deficienza psichica della persona ingannata prescinde da qualsivoglia dichiarazione “giudiziale” del medesimo e, dunque, la fattispecie in parola ha una portata applicativa alquanto ampia.
Nel caso di specie, dunque, la nipote ben potrebbe intentare una denuncia - querela contro lo zio, ritenendo che questi abbia indotto la zia alla donazione approfittandosi della scarsa salute mentale della donna.
Come si è detto, una tale ipotesi è prospettabile in astratto ma va valutata la sua fondatezza in concreto.
Su tale punto, due sono i dati a nostra conoscenza:
- la riconosciuta invalidità della donna, sussistente al momento della donazione, con riferimento ad una grave “patologia mentale”;
- l’affermazione del medico di famiglia, stando al quale la predetta donna sarebbe comunque assolutamente capace di intendere e di volere.
Ora, la valutazione di fondatezza dell’ipotetica azione penale, alla stregua del dettato normativo di cui all’art. 643 c.p., impone di accertare, in concreto, se la situazione clinica della donante fosse tale da determinare una facile circonvenzione della stessa o se la stessa non fosse idonea minimamente ad incidere sulle facoltà mentali connesse all’autodeterminazione volitiva.
Nel primo caso, la denuncia-querela potrebbe essere accolta dal Pubblico Ministero procedente e alla stessa potrebbe far seguito un procedimento penale alquanto complesso.
Nel secondo caso, invece, si potrebbe tentare, sin dalla fase delle indagini preliminari, di ottenere un’archiviazione, basando la difesa su una consulenza tecnica medico-legale di parte estremamente accurata e idonea a escludere ogni profilo di condizionamento psicologico della donante.

R. A. P. chiede
domenica 10/10/2021 - Lombardia
“Sono un compratore di un immobile, per il quale ho fatto proposta di acquisto in giugno 2021, alla proprietaria (la madre). In quel momento la casa era in successione per la scomparsa a Gennaio 2021 del (Padre). La proposta di acquisto è stata firmata dalla proprietaria (la madre), più i tre figli. A Luglio 2021 si ultimano le procedure di successione e il 5 ottobre arriviamo al rogito.

Durante il rogito, uno dei tre figli, manifesta difficoltà a firmare l'atto notarile in modo leggibile, scusandosi con il fatto di avere l'Alzheimer, e uno dei fratelli, nel giustificare tali difficoltà consegna al notaio un certificato che diagnosticava a settembre 2020 una demenza presenile.
A questo punto il notaio, con modalità incalzanti, chiede alla sig.ra se sa cosa sta facendo in questo momento, la sig.ra si agita e dice "siamo qui per fare quella cosa... siamo qui per fare quella cosa, mi scusi ma non mi viene in mente la parola". A quel punto il notaio inizia a riferire che non è intenzionato a procedere se non si assicura che la sig.ra è capace di intendere e volere. La sig.ra riferisce "io sono capace di intendere e volere è solo che adesso non mi ricordo la parola". Il notaio si rifiuta di continuare nel rogito, trattiene l'assegno circolare per la parcella e se ne va dicendo che è necessaria una certificazione di capacità di intendere e volere per procedere all'atto. Alla mia richiesta di restituire la somma si rifiuta, asserendo di aver già compilato l'atto, di aver diritto al suo compenso e che l'assegno sarà messo in deposito fino alla stipula dell'atto notarile. A nulla è valso il mio tentativo di farmi restituire la somma, in quanto il notaio ha riferito "io conosco la legge e so cosa faccio".

La parte venditrice nei giorni successivi mi fa sapere che attraverso procura con un fratello è riuscita a compiere la vendita di un altro immobile, e che quindi mi richiede di procedere al più presto ad un nuovo appuntamento con il notaio per concludere la vendita. Contattato il notaio questi ancora rifiuta di concludere la compravendita, per lui oltre alla procura si rende necessario un certificato di un neurologo che attesti la capacità di intendere e volere della sig.ra in quanto ormai, venuto a conoscenza della diagnosi di demenza presenile, con un documento scritto lui non può procedere all'atto.

Questa situazione mi sta comportando un grave danno, in quanto la mia compagna è incinta al 9 mese, prossima al parto, e la casa dove risiedo è in vendita, con compromesso già firmato e rogito entro il 30 novembre.

Il timore è che per andare incontro alle richieste (legittime?) del notaio, i tempi di valutazione siano tali da non permetterci di rogitare per tempo per preparare la casa al nascituro.

Preme segnalare che la casa è stata acquistata al suo prezzo di mercato (la richiesta dei venditori era di 175.000 euro, e la proposta è stata chiusa a 172.000 euro).

Chiedo gentilmente di sapere se le pretese del notaio sono legittime, se è possibile e il modo di richiedere indietro l'assegno circolare che il notaio ha trattenuto, e se cambiando notaio e vendendo l'immobile con procura, possa essere questo atto in futuro reso nullo da un fratello o uno degli eredi.
Cordialmente”
Consulenza legale i 18/10/2021
Riguardo quanto sostenuto dal notaio, si osserva quanto segue.
In primo luogo, occorre tenere presente che la legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), del comma 63, cosi come modificata dall’articolo 1 comma 142, della legge 4 agosto 2017, n. 124, prevede che “il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato: l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito; nei casi previsti dalla presente lettera, il notaio deve ricusare il suo ministero se le parti non depositano, antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.”
Nella presente vicenda, risulta che l’assegno consegnato al notaio sarebbe soltanto quello relativo alla sua parcella (onorari) e non anche l’importo dei tributi né tanto meno quello dell’immobile da acquistare (non essendo stato portato a termine il rogito).
Dunque, in merito a detto assegno trattenuto, riteniamo che al momento non essendo ancora stata definitivamente annullata la stipula del definitivo presso di lui, tale comportamento sia legittimo.
Laddove poi ci si dovesse invece rivolgere ad altro notaio per la stipula, riteniamo che comunque una parcella per l’attività svolta andrebbe in ogni caso corrisposta, chiaramente senza conteggiare tutti gli oneri accessori la stipula del definitivo (quali, ad esempio, l’imposta di Registro; l’imposta ipotecaria; l’imposta catastale; i diritti di conservatoria; l’imposta di Bollo Telematico per invio telematico ecc.ecc.) che ovviamente non sarebbero dovuti.

Per quanto attiene poi all’aspetto del rifiuto del notaio di stipulare se non ha un certificato che attesti la capacità di intendere e volere della persona, riteniamo che sia corretto.
Infatti, per espressa previsione dell’art. 47, comma 2° della legge notarile: “il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell’atto”.
Nella presente vicenda, il notaio ha verificato che la persona che doveva stipulare in quel momento non era capace di intendere e volere, avendo avuto oltretutto il relativo certificato che ne attesta la demenza presenile.
Appare dunque più che ragionevole che abbia richiesto una ulteriore certificazione medica per poter procedere all’atto, anche in caso di procura.

Quanto, infine, alla problematica della procura si evidenzia quanto segue.
Ai sensi dell'art. 428 del c.c. gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si trovi essere stata per qualsiasi causa incapace di intendere e di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio per l'autore. L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando risulta la malafede dell'altro contraente. L'azione si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto.
Come aveva evidenziato la Corte di Cassazione con la sentenza n.13659/2017 Ai fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio ex art. 428 c.c., non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente; la prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste erano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente, e può essere data con ogni mezzo o in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità, essendo il giudice di merito libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre, secondo una valutazione incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da congrue argomentazioni, scevre da vizi logici ed errori di diritto.”
Nel caso che ci occupa, in effetti, potrebbe esservi il rischio (anche se improbabile) che nei cinque anni successivi, gli eredi o aventi causa possano impugnare la validità della procura che, di conseguenza, andrebbe ad inficiare anche la validità ed efficacia del contratto di compravendita.
Più precisamente, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 1722 c.c. potrà essere richiesto l'annullamento del contratto di compravendita per difetto di rappresentanza del procuratore speciale. Quindi l’escamotage della procura non sarebbe risolutivo.
Riteniamo dunque che, in via prudenziale, appare corretto compiere (con o senza procura) quanto richiesto dal notaio per evitare eventuali possibili azioni legali in futuro.
Magari si usi prudenza nella scelta del medico che dovrà certificare quanto richiesto. Uno non vale l'altro. Si suggerisce di concordare la scelta con la parte alienante.

Domenico B. chiede
mercoledì 23/12/2020 - Sardegna
“Salve,

Ho una questione spinosa da risolvere.

Mio padre è anziano (89 anni) e ho avuto sempre cura io delle sue necessità. Egli ha avuto vari ricovero presso il reparto di psichiatria di Sassari e seguiva cure farmacologiche del caso.
Purtroppo per esigenze lavorative, nel 2019 sono dovuto andare vari mesi all'estero ma ho dato la delega ad una signora e alle addette dell'assistente sociale locale di monitorarlo circa la pulizia e i medicinali, con vari visite nel corso dell'anno per poi rientrare a fine 2019 a nella residenza mia e di mio padre a fine 2019. Da circa un anno Egli è stato portato dalla Sardegna alla Corsica da mio Fratello per fare delle visite/operazioni. (Voglio precisare che mio fratello è stato arrestato molti anni fa per una rapina a mano armata in banca a Marsiglia e ha fatto il carcere). Mio fratello, di sua testa, ha deciso di fargli smettere le sue cure psichiatrico / neurologiche NON facendogli più prendere i medicinali del caso dati dagli specialisti.

Questa estate si scopre che mio padre aveva aperto un libretto postale cointestato disgiunto nel lontano 2012 a suo nome e a mio nome e versando (Lui) una somma di denaro di circa 45000 euro ma rendendo anche me intestatario. Mio fratello, dopo esserne venuto a conoscenza e visto la debolezza psichica di mio padre anziano, questa estate a luglio 2020, lo ha portato ben 7 volte negli uffici postali per fare prelevare denaro. Vennero prelevati a mia insaputa (in quanto non ero in possesso del libretto ma lo aveva solo mio padre) davanti al direttore, nel giro di due settimane prima due tranches da 2000 euro ciascuna e poi la restante cifra con assegno di euro 40000. Tutto questo senza rendermi presente di ciò che stava avvenendo, anche se alla Posta mi conoscevano e sapevano che abitavo in loco.

Quando feci presente la cosa a mio padre (pensando già ad una circonvenzione di persona incapace) e a mio fratello, lo stesso mi disse che il denaro non poteva essere diviso nel ritiro ma doveva essere ritirato tutto insieme perché c'era stata una conversione da buoni del tesoro a denaro contante, che questo doveva essere messo in un conto corrente in Corsica per le spese funerarie ed eventuali spese mediche e che mi avrebbe restituito la mia parte in seguito.
Il mio cruccio è che, vedendo la persona anziana, egli stia sperperando il denaro del genitore e che, appena terminato il denaro, egli spinga mio padre a vendere la casa di proprietà a mio padre intestata e in cui siamo residenti sia io che mio padre.

Come posso procedere?
E possibile che mio padre potesse ritirare tutto il denaro a mia insaputa oppure era giusto che venisse ritirata solo il 50% della somma contenuta nel libretto cointestato a me e lui?
Essendo in questo caso il denaro stato spostato in Corsica (FR) dalla Sardegna (IT) posso procedere che venga riconosciuto che mio padre (essendo anziano e non prendendo le sue medicine date dallo psichiatra) è in stato di circonvenzione di persona incapace anche se egli firmo' deliberatamente e consenziente mente la documentazione atta al ritiro del denaro agli uffici postali sotto la supervisione di mio fratello ?
Posso fare ricorso legale?
Come posso procedere affinché la questione possa risolversi e il patrimonio di mio padre (nonché la mia eredità) venga tutelata nel caso mio fratello voglia fare vendere?
Posso infine fare un azione attraverso denuncia alla procura della Repubblica e/o Tribunale civile affinché si possa recuperare il denaro ritirato dal libretto cointestato a me e mio padre e poter delegare un tutore per la cura dello stesso e del suo patrimonio?

Spero possiate aiutarmi perché (anche se mio fratello fa fare tutti i controlli medici a mio padre nell'abitazione di mio fratello in Corsica) mio fratello non ne è il tutore legale e ho paura che gli voglia dilapidare tutto il patrimonio.

Vi ringrazio della risposta che mi inoltrerete.

Distinti,

Domenico”
Consulenza legale i 04/01/2021
Rispondiamo innanzitutto alle domande che riguardano il versante penale della vicenda.
Il reato di circonvenzione di persone incapaci, previsto dall’art. 643 c.p., punisce la condotta di chiunque si approfitti dello stato di “incapacità” e/o “deficienza psichica” di un determinato soggetto e lo induca a porre in essere un qualsivoglia atto di natura patrimoniale per lo stesso pregiudizievole.
Sul concetto di “incapacità” e di “deficienza psichica” ci sono state non poche dispute dottrinali e giurisprudenziali, a valle delle quali si è giunti alla conclusione che “in tema di circonvenzione di incapaci, costituisce "deficienza psichica" la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica e indebolimento di quello volitivo, di intensità tale da agevolare la suggestionabilità della vittima e ridurne i poteri di difesa contro le altrui insidie (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza di tale condizione in un caso nel quale risultava accertato un decadimento cognitivo della persona offesa che ne indeboliva la capacità di determinazione in ordine alla cura degli interessi patrimoniali)”. Si veda, tra le tante e da ultimo, Cass. pen., Sez. II Sent., 20/03/2019, n. 21464.
Tale principio, tradotto in parole semplici, indica che, ai fini della sussistenza del reato, non occorre che il soggetto sia in uno stato di interdizione legale, ben potendo rilevare qualsiasi decadimento psichico che potrebbe rendere la persona malleabile e influenzabile al punto che la stessa possa essere indotta a compiere atti che, in un contesto di perfetta lucidità, non avrebbe posto in essere.
Tornando al caso di specie, vero è che il prelievo è stato effettuato dal titolare del deposito, ma è anche vero che lo stesso potrebbe esser stato disposto proprio in seguito alle influenze del soggetto terzo, il figlio appunto, che potrebbe essersi approfittato dello stato di fragilità psichica del di lui padre.
In tale ottica, depositare un atto di denunciaquerela potrebbe essere di certo un modo per punire l’approfittatore ma, a tal fine, si suggerisce di allegare all’atto già una consulenza tecnica di un medico che dia conto dell’eventuale stato di sofferenza psichica del soggetto ingannato. Tale ultima circostanza è molto rilevante in quanto, oltre a essere il presupposto per la sussistenza del reato di circonvenzione, darebbe uno slancio notevole alle indagini e indurrebbe il Pubblico Ministero procedente a prendere sul serio la vicenda.
Sul fronte pratico, il fatto che, attualmente, il genitore e il figlio vivono in Corsica non è elemento preclusivo alla procedibilità in quanto il reato – se di reato si tratta – si è consumato laddove è stato posto in essere l’atto di disposizione patrimoniale e, quindi, la competenza si radicherà nel circondario del Tribunale ove ha sede l’ufficio postale presso cui sono stati effettuati i prelievi.
Si badi, però, quanto segue.
Agire sul fronte penale non costituisce la soluzione alla immediata cessazione delle condotte illecite e/o a ottenere il risarcimento del danno ipoteticamente subito.
Va, infatti, considerato che i tempi della Procura della Repubblica – o, in genere, i tempi delle indagini preliminari – sono lunghi e tendenzialmente incompatibili con la cessazione immediata delle condotte costituenti reato.
Ciò, a maggior ragione, se si considera che, in un caso del genere, il magistrato inquirente molto difficilmente disporrebbe misure cautelari reali (come, ad esempio, un sequestro preventivo) che costituiscono l’unica modalità mediate la quale si riuscirebbe a preservare i diritti patrimoniali degli eventuali danneggiati dal reato.


Sotto il profilo civilistico, invece, abbiamo diverse questioni. Procedendo con ordine, la prima delle domande cui rispondere è quella riguardante la legittimità del comportamento di Poste Italiane, che avrebbe consentito il prelievo, a più riprese, dell’intera somma ad uno solo dei cointestatari.
Ora, va precisato che il libretto postale cointestato, così come il conto corrente cointestato, comporta la costituzione di obbligazioni di natura solidale, nelle quali occorre distinguere tra rapporti interni (tra condebitori o concreditori solidali) e rapporti esterni (con i terzi, in casi come il nostro Poste o banca). Più precisamente, rispetto ai rapporti esterni, l’art. 1854 c.c. stabilisce che “nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”. La definizione di solidarietà si rinviene, a sua volta, nell’art. 1292 c.c., che distingue:
  • solidarietà dal lato passivo, quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità;
  • solidarietà dal lato attivo, quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione, e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore (nel nostro caso, Poste Italiane) verso tutti i creditori.
Naturalmente, a voler essere rigorosi dovremmo anche esaminare le condizioni del libretto sottoscritto nel nostro caso specifico; tuttavia, è difficile che la lettura delle condizioni di contratto possa condurre ad una diversa soluzione. Ad esempio, l’art. 5 delle condizioni generali di contratto del libretto postale ordinario, reperibili sul sito di Poste Italiane, prevede al comma 4 che “i versamenti e i prelevamenti, effettuati da ciascun intestatario separatamente, o dal suo rappresentante munito di idonei poteri, liberano pienamente Poste Italiane nei confronti degli altri cointestatari”, nonché, al comma 7, che “il singolo cointestatario che abbia facoltà di operare disgiuntamente può esercitare il recesso ovvero chiedere l’estinzione del rapporto con pieno effetto nei confronti di Poste Italiane e degli altri cointestatari; resta onere del cointestatario che ha esercitato il recesso, ovvero ha chiesto l’estinzione del rapporto, darne notizia agli altri cointestatari. Poste Italiane è sollevata da ogni responsabilità derivante da omessa comunicazione. Il recesso dal contratto comporta l’estinzione del libretto”.
Ne dobbiamo concludere che del tutto legittimamente uno dei cointestatari avrebbe potuto ritirare anche l’intera somma presente sul libretto: naturalmente, però, ciò riguarda i rapporti tra cointestatari, da un lato, e Poste Italiane, dall’altro (dunque i cosiddetti rapporti esterni).
Altra questione è invece quella dei rapporti interni, nei quali il singolo cointestatario non può appropriarsi dell’intero importo, che andrà invece suddiviso secondo le rispettive quote (che si presumono uguali, ex art. 1298 c.c., salvo prova contraria). Tanto più che, nel nostro caso, il prelievo è stato effettuato, con tutta evidenza, da un soggetto non del tutto libero di autodeterminarsi.
Quanto al “come procedere”, abbiamo già visto che le iniziative da assumere in sede penale, per quanto giustificate, da un punto di vista pratico non consentirebbero una immediata tutela né degli interessi del soggetto incapace né delle ragioni del figlio “incolpevole”.
In primo luogo, appare indilazionabile richiedere una di quelle che il codice civile definisce “misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia”: si tratta dell’amministrazione di sostegno, dell’inabilitazione e dell’interdizione. Nel nostro caso, anche senza arrivare alla misura “radicale” dell’interdizione, occorrerebbe quanto meno chiedere che al padre venga nominato un amministratore di sostegno (artt. 404 e ss. c.c.), i cui poteri saranno opportunamente individuati dal giudice tutelare in modo da evitare che l’anziano genitore possa compiere atti di disposizione del proprio patrimonio tali da impoverire innanzitutto lui - oltre a pregiudicare i diritti anche ereditari di chi pone il quesito.
Va precisato che le misure di protezione che abbiamo appena citato, prima fra tutte l’amministrazione di sostegno, non si occupano solo della tutela di interessi strettamente materiali, ma altresì - anzi, in primo luogo - della persona del beneficiario. Nel nostro caso, da non trascurare è l’aspetto della salute, dal momento che viene riferito che l’altro figlio avrebbe indotto o costretto il padre a interrompere le cure psichiatriche e la terapia farmacologica già in corso: anche di tali questioni potrà - e dovrà - occuparsi l’amministratore di sostegno.
Naturalmente occorre opporsi alla eventuale nomina, quale amministratore di sostegno, proprio di quel figlio che ha dimostrato di agire con ben poca trasparenza e correttezza, esponendo dettagliatamente al giudice tutelare tutti particolari della vicenda.
Quanto agli atti già compiuti, lo strumento da utilizzare è costituito dall’art. 428 c.c (c.d. incapacità naturale), del quale però occorre verificare in concreto i presupposti. Tale norma prevede l’annullabilità degli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento del loro compimento.
La Cassazione civile (si veda la recentissima Sez. III, ord. n. 11272/2020), ha chiarito che, affinché possa considerarsi sussistente una situazione di incapacità di intendere e di volere al momento del compimento di un atto, “non occorre una totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente una alterazione psichica, dovuta a causa anche transitoria, atta ad impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la capacità di valutare l'importanza dell'atto che si sta per compiere”.
Ulteriore requisito per l’annullamento è che gli atti abbiano causato grave pregiudizio all'autore.
Se si tratta di contratti, occorre anche la malafede dell’altro contraente.
L'azione ex art. 428 c.c., che può essere proposta dalla persona medesima (nel nostro caso, agirebbe l'amministratore di sostegno), oppure dai suoi eredi o aventi causa, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto.
Ora, se può essere relativamente facile avvalersi della norma in questione in caso, ad esempio, di atto di trasferimento di un immobile (come paventato nel quesito), qualche problema pratico in più è presentato dai prelievi in denaro, rispetto al quale purtroppo è fondato il timore che possa “volatilizzarsi”; in ogni caso, occorrerebbe comunque dimostrare che l’altro figlio se ne è appropriato. Ciò può essere difficile perché non è scontato che l’eventuale movimentazione di denaro da padre a figlio sia avvenuta in maniera tracciabile. Occorrerà quindi, per quanto possibile, ricostruire eventuali movimenti bancari e simili. La prima iniziativa da assumere riguarda comunque la nomina di un amministratore di sostegno.
Un’ultima precisazione: qualora il padre abbia trasferito la propria residenza all’estero, si applicherà l’art. 29 del D. Lgs. n. 71/2011, secondo cui competente a pronunciarsi sull'interdizione, sull'inabilitazione e sull'amministrazione di sostegno di cittadini residenti all'estero è il tribunale di ultima residenza in Italia. Sempre secondo la norma in esame, il tribunale deve provvedere all'esame del soggetto interessato avvalendosi, se del caso, di rogatoria consolare; quando non è possibile provvedere all'esame, il capo dell'ufficio consolare trasmette all'autorità rogante ogni elemento di prova in suo possesso.

Domenico M. chiede
giovedì 10/10/2019 - Puglia
“Quesito
In data 23.04.2018 la mia sorella gemella mi comunicava per iscritto che la nostra anziana madre le aveva rilasciato una procura notarile (non so se generale o speciale in quanto non l’ho mai vista) per affidare la vendita di un immobile di proprietà esclusiva della nostra genitrice ad un’agenzia immobiliare. Detto immobile è attualmente locato al titolare di un’attività commerciale che lì la esercita. Tengo a precisare che nostra madre vive da circa tre anni presso l’abitazione di mia sorella gemella, in un altro comune, in quanto a causa dell’età, ha grossi problemi di deambulazione e un inizio di patologia mentale degenerativa. Preciso anche che non ho a disposizione una documentazione medica completa in ordine alla evoluzione della (probabile) demenza senile di mia madre, in quanto detta documentazione è nel possesso di mia sorella; ho solo sporadici certificati del medico di famiglia di mia madre e di un paio di specialisti. Purtroppo, a causa di dissapori con mia sorella, non posso richiedere alla stessa la documentazione medica completa delle patologie. La patologia mentale di mia madre non è stata comunque ufficialmente acclarata da nessuna commissione medica, anche al fine di ottenere benefici economici previsti in questi casi.
Ad aprile di quest’anno ho chiesto al Tribunale competente di nominare un amministratore di sostegno a favore di mia madre, chiedendo che fosse nominata amministratrice la mia sorella gemella (per darle fiducia e tentare di ricucire i rapporti con lei e anche per evitare che un amministratore esterno possa decidere di ricoverare mia madre in una struttura per anziani, preferendo io, invece, farla rimanere a casa di mia sorella ove si trova bene). Preciso che mia madre, oltre al detto immobile è intestataria anche di altri beni. All’udienza tenutasi i primi di luglio ho appurato che mia sorella aveva stipulato un preliminare di compravendita con cui, in virtù della detta procura, si impegnava a vendere l’immobile di proprietà di mia madre al conduttore stesso dell’immobile, che, come detto, vi esercita la propria attività commerciale. Da quanto mi è dato sapere il rogito dovrebbe essere definito a fine di questo mese. Alla fine di settembre il Giudice Tutelare si è recata presso l’abitazione di mia sorella per appurare le condizioni fisiche e mentali di mia madre (io ero presente e ho rivisto mia madre dopo due anni); il Giudice ha fatto alcune domande, mia madre ad alcune ha risposto a monosillabi ad altre non è stata in grado (non ha riconosciuto me, non ha riconosciuto le banconote, non ha saputo dire il comune dove si trovava al momento ma ha fatto riferimento al comune di nascita). Alla fine il Giudice ha detto che passerà il fascicolo al vaglio del pubblico ministero e sarà fissata udienza per il giuramento di mia sorella quale amministratrice di sostegno. L’udienza ci sarà comunicata ma credo che ci vorrà ancora qualche tempo per la fissazione.
Ritengo di essere stato leso nei miei diritti sia perché mia sorella non mi ha informato per tempo della procura rilasciata da mia madre, ma solo a cose fatte e dopo aver affidato a mia insaputa l’incarico di vendita dell’immobile ad un’agenzia immobiliare, sia perché sarei stato pronto ad acquisire la piena proprietà dell’immobile o direttamente acquistandolo io da mia madre o, un lontano domani al decesso della stessa, riscattare la quota di spettanza di mia sorella (siamo gli unici eredi di madre vedova) per impiantarvi all’interno un’attività commerciale.
Domande:
1) Che rimedi giuridici ho a disposizione (di carattere civile e/o provvedimenti urgenti e/o penali per impugnare la vendita? (da quel che mi è stato riferito da persone di comune conoscenza mia sorella è intenzionata a perfezionare il rogito tra pochi giorni, in data 30.10.2019 e vuole farlo perché altrimenti si espone a penali da parte dell’acquirente).
2) Posso denunciare mia sorella per essersi fatta rilasciare procura senza che lo stato mentale di mia madre fosse stato ben acclarato da una commissione medica?
3) Ho diritto di prelazione da far valere sull’immobile?
4) Posso far valere i miei diritti anche dopo la vendita dell’immobile davanti al Giudice Tutelare o devo investire della questione un altro giudice? E con quale tipo di azioni, con quali rimedi civilistici anche a vendita già effettuata?
5) Vorrei sapere anche se ci sono state prescrizioni per azionare i miei diritti.
Grazie.
10 ottobre 2019
Domenico M.”
Consulenza legale i 06/11/2019
Nel caso di designazione di un amministratore di sostegno, è il decreto di nomina che stabilisce, di volta in volta, quali categorie di atti il beneficiario può compiere da solo e quali, invece, necessitano della rappresentanza o dell’assistenza dell’amministratore di sostegno.
Nel nostro caso, tuttavia, l’iter di nomina non risulta ancora concluso; ad ogni modo, anche in presenza di un amministratore di sostegno già “in carica”, la vendita di un immobile del soggetto che si assume incapace di intendere e di volere è un atto per cui l’art. 375 del c.c. richiede l’autorizzazione del tribunale.
La norma cui fare riferimento, nella vicenda in questione, è data dall’art. 428 del c.c. (che disciplina la cosiddetta “incapacità naturale”), ai sensi del quale “gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore”.
Nel caso dei contratti, l’annullamento non può essere pronunciato “se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente”.
Dunque, ai fini dell’annullamento dell’atto compiuto dall’incapace naturale, occorrerà innanzitutto provare che quest’ultimo fosse incapace di intendere e di volere: tale incapacità deve sussistere al momento del compimento dell’atto.


Nel nostro caso, peraltro, l’atto da annullare non è il contratto di vendita dell’immobile, bensì la “procura a vendere”.
Di tale procura non conosciamo il contenuto, quindi non è facile stabilire nemmeno se si tratti di una vera e propria procura, ovvero di un negozio giuridico unilaterale che trova la propria fonte negli artt. 1387 ss. c.c., oppure di un mandato (artt. 1703 ss. c.c.) a vendere, e dunque di un contratto.
La differenza è rilevante non solo in termini di disciplina applicabile ma anche ai fini, che qui particolarmente interessano, dell’annullamento ex art. 428 c.c.
Infatti, come si è visto, in caso di atto unilaterale occorrerà dimostrare, oltre allo stato di incapacità, anche il grave pregiudizio che ne risulti all’autore; nel caso di contratto sarà necessario provare altresì la malafede dell’altro contraente, da intendersi come conoscenza della condizione d'incapacità.
Ora, qualora l’atto da annullare fosse un mandato a vendere, l’“altro contraente” sarebbe la figlia (la quale difficilmente potrebbe sostenere di essere stata all'oscuro delle condizioni della madre...).
Naturalmente, estremi e contenuto dell’atto (procura o mandato) che conferisce il potere di rappresentanza dovranno risultare dall’atto di vendita ed anzi essere allo stesso allegati.
Per rispondere al secondo quesito, il semplice rilascio della procura a vendere non è, di per sé, penalmente rilevante. Potrebbero in astratto ricorrere gli estremi del reato di cui all’art. 643 del c.p. (circonvenzione di persone incapaci), secondo cui “chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da duecentosei euro a duemilasessantacinque euro”.
Tuttavia non si possiedono, al momento, elementi sufficienti per esprimere una valutazione più precisa in proposito.
Quanto alla terza domanda, la risposta è negativa. Il figlio non è titolare di un diritto di prelazione sull'immobile.
Per rispondere, infine, agli ultimi due interrogativi sollevati nel quesito, l’azione ex art. 428 c.c. va proposta non davanti al giudice tutelare, ma di fronte al giudice ordinario, che in questo caso è il tribunale. L’azione può certamente essere proposta a vendita già compiuta: ricordiamo comunque che l’atto da annullare sarebbe in questo caso la procura o il mandato a vendere, cioè l’atto con cui è stato conferito il potere di rappresentanza, la cui caducazione travolgerebbe la successiva vendita.
Occorrerà dunque chiedere in primis l’annullamento del primo atto e, per l’effetto, una pronuncia che dichiari l’inefficacia della successiva vendita (secondo Cassazione Civile, Sezioni Unite, 11377/2015 “il contratto stipulato in difetto o in eccesso di rappresentanza non vincola il falsamente rappresentato verso il terzo, perché chi ha agito non aveva il potere di farlo. Si tratta di un contratto - non nullo e neppure annullabile - ma inefficace in assenza di ratifica”).
L’azione ex art. 428 si prescrive in cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto (parliamo sempre della procura a vendere o comunque del negozio che conferisce il potere di rappresentanza).
Come visto in precedenza, l’azione può essere promossa sia dallo stesso incapace, sia dai suoi eredi o aventi causa.
Naturalmente l’incapace, nel susseguente giudizio, non potrebbe essere rappresentata dall’amministratore di sostegno (nel caso di nomina della figlia), per un evidente conflitto di interessi, per cui si renderebbe necessaria la nomina di un curatore speciale ex art. 78 del c.p.c.

Gerardo L. chiede
mercoledì 22/11/2017 - Calabria
“Oggetto: Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Annullabilità.

Salve, avvalendomi dei consigli da Voi saggiamente suggeriti e quindi prima di intraprendere eventuale vertenza legale, pongo alla Vostra cortese attenzione la documentazione allegata alla presente ai fini di una consulenza legale sull'applicazione dell'art. 428 c.c.
Nel ringraziare, colgo l'occasione per inviare distinti saluti.

Consulenza legale i 04/12/2017
La disciplina prevista nell’art. 428 c.c. relativa all’annullabilità degli atti compiuti dal soggetto incapace, riguarda sia gli atti unilaterali che i contratti. In questo secondo caso, per ottenere l’annullamento occorre provare anche la malafede dell’altro contraente. Per malafede si intende la consapevolezza che quest'ultimo abbia della incapacità di intendere e di volere dell’altra parte.
L’esistenza del pregiudizio, nel caso dei contratti, non è condizione necessaria ai fini dell’annullamento ma costituisce comunque un indizio della malafede del contraente non incapace. Sul punto, si veda -ad esempio- la sentenza della Corte di Cassazione sez. III Civile n.26729 del 2011.

Nel caso in esame, oltre alla dichiarazione di dimissioni del lavoratore (atto unilaterale recettizio) abbiamo anche il verbale di accordo sottoscritto dalle parti (contratto) seguito dal successivo verbale di conciliazione in sede sindacale (anche questo avente natura contrattuale).
Ipotizziamo di voler impugnare le dimissioni ai sensi dell’art. 428 c.c. (la cui azione, ricordiamolo, si prescrive in cinque anni da quando l’atto è stato compiuto).
In primo luogo, occorre dar prova della incapacità di intendere o di volere (detta "incapacità naturale") al momento del compimento dell'atto.
Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che (Cfr. Sentenza Sez. Lav. n.22836 del 2014) “perché l'incapacità naturale del dipendente possa rilevare come causa di annullamento delle sue dimissioni, non è necessario che si abbia la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, ma è sufficiente che tali facoltà risultino diminuite in modo tale da impedire od ostacolare una seria valutazione dell'atto e la formazione di una volontà cosciente, facendo quindi venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'atto che sta per compiere.” Tale principio è stato sostanzialmente ribadito anche recentemente in un’altra sentenza della Cassazione: “Il lavoratore dipendente che invochi l’annullamento, per incapacità naturale ai sensi dell’art. 428, comma 1, c.c., delle dimissioni da lui presentate, deve dimostrare che, al momento del compimento dell’atto, a lui pregiudizievole, si trovava in uno stato di turbamento psichico, anche parziale, idoneo ad impedirne od ostacolarne una seria valutazione o la formazione della volontà, nonché di avere subito un grave pregiudizio a causa dell’atto medesimo” (Cassazione civile, sez. lav., 31/01/2017,n. 2500).
Nel caso oggetto del quesito, come risulta dalla documentazione trasmessa, l’incapacità naturale del lavoratore potrebbe essere provata dalla condizione di inabilità (anche mentale) accertata dalla commissione medica presso l’INPS due anni prima della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Anzi, sul punto, come ha statuito la Corte di Cassazione nella ordinanza 17.09.2013 n. 21148: “vi è un principio giurisprudenziale dominante in materia secondo cui, una volta provata l'infermità mentale permanente, è onere di chi afferma la validità dell'atto” (in questo caso il datore di lavoro in un ipotetico giudizio) “dimostrare che sia stato compiuto in occasione di una temporanea regressione della patologia, ovvero in un lucido intervallo, secondo la corretta interpretazione delle norme di cui all’art.2697 c.c. e 428 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 17130/2011, Cass. Civ. n. 9662/2003 e Cass. Civ. n. n. 4539/2002)”.
Accanto all’incapacità, in un ipotetico giudizio di annullamento ex art. 428 c.c. andrebbe tuttavia provato anche il pregiudizio occorso al lavoratore che ha dato le dimissioni, aspetto che verrebbe valutato dal giudice di merito. Nella più recente giurisprudenza tale pregiudizio viene ravvisato in re ipsa, cioè nel fatto stesso delle dimissioni; tuttavia, nel caso in esame, si dovrà tenere conto anche del fatto del beneficio economico erogato al lavoratore quale incentivo per l’esodo volontario.
Ciò evidenziato, nel quesito prospettato, le dimissioni sono state seguite da ben due atti aventi natura contrattuale: il verbale di accordo sottoscritto dalle parti con cui è intervenuta la risoluzione consensuale ed il successivo verbale di conciliazione in sede sindacale. In tali ipotesi, un azione di annullamento ai sensi dell’art. 428 c.c. vorrebbe la prova della malafede del datore di lavoro. Tale prova deve essere fornita dal lavoratore. Un indizio di ciò potrebbe essere il fatto che il datore di lavoro non potesse ignorare la situazione di patologia mentale del lavoratore considerato che si tratta di soggetto dichiarato “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%” con disabilità rilevate sia sul piano mentale che neurologico (V. copia certificazione medica trasmessa).
Di contro, però, il lavoratore ha percepito comunque un beneficio economico dato dall’incentivo per l’esodo.

Fermo quanto precede, occorre tenere presente anche le seguenti ulteriori considerazioni riguardo la somma percepita dal lavoratore e riguardo le retribuzioni maturate nel frattempo: ciò in relazione ai risultati che il lavoratore vorrebbe ottenere mediante l’azione ex art. 428 c.c.
Circa il primo aspetto, in caso di annullamento degli accordi, la somma di euro cinquantamila percepita dal lavoratore potrebbe essere chiesta in restituzione dal datore di lavoro. Tuttavia, nell’interpretazione consolidata dell’art. 1443 c.c. da parte della giurisprudenza di legittimità (Cfr. la recentissima sentenza della Cassazione Sez. II Civile 7 luglio 2017,n. 16888) a fronte della restituzione chiesta dal contraente non incapace, si contrappone la presunzione di non profitto del contraente incapace. "L’esonero dalla restituzione è determinato dalla presunzione che il contraente incapace non abbia tratto profitto dalla controprestazione ricevuta” (Cass. civ., Sez. Prima, Sent. 4 marzo 1968, n. 681). L’altro contraente, quindi, per ottenere la restituzione dovrà dimostrare il vantaggio che l’incapace ha ottenuto dal contratto.
Mentre, per quanto riguarda le retribuzioni maturate “il principio secondo il quale l’annullamento di un negozio giuridico ha efficacia retroattiva non comporta il diritto del lavoratore alle retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni a quella della riammissione al lavoro, atteso che la retribuzione presuppone la prestazione dell’attività lavorativa, onde il pagamento della prima in mancanza della seconda rappresenta un’eccezione che, come nelle ipotesi di malattia o licenziamento non sorretto da giusta causa o giustificato motivo, deve essere espressamente prevista dalla legge, per cui nell’ipotesi di annullamento delle dimissioni le retribuzioni spettano dalla data della sentenza che dichiara la loro illegittimità “ (Cass.17 ottobre 2014, n. 22063).

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, riassumendo, laddove si voglia intentare una azione di annullamento ai sensi dell’art.428 c.c. si dovrà tenere presente che:
1. l’azione si prescrive entro in cinque anni da quando l’atto è stato compiuto e quindi, nel nostro caso, nel febbraio 2018;
2. In caso di impugnazione delle dimissioni, il lavoratore dovrà provare l’incapacità naturale ed il grave pregiudizio (per entrambi potrà essere utilizzata la certificazione medica attestante l’invalidità che comporterà un inversione dell’onere della prova a carico del datore di lavoro laddove affermi la validità dell’atto);
3. In caso di impugnazione dei due atti aventi natura contrattuale dovrà essere provata, oltre l’incapacità, anche la malafede del contraente non incapace.


Anonimo chiede
lunedì 01/02/2016 - Trentino-Alto Adige
“Vi scrivo nella speranza che il quesito che Vi pongo di seguito, sia ritenuto di importanza rilevante e di ricevere, quindi, al più presto una Vostra risposta": in data OMISSIS il mio datore di lavoro ha sollevato nei miei confronti una contestazione disciplinare per fatti che in un procedimento penale sono stati successivamente totalmente archiviati dalla procura! Entro 5 giorni ho presentato le mie memorie difensive nelle quali ho sottolineato che, i fatti che mi erano stati contestati, sarebbero stati archiviati e ho ribadito la mia volontà di proseguire il mio rapporto di lavoro.
Il giorno OMISSIS dopo aver spedito le memorie, mia moglie è stata colpita da un grave problema fisico e a causa di varie operazioni è dovuta restare in ospedale per OMISSIS mesi e lontana dal lavoro per OMISSIS mesi. Il giorno OMISSIS il mio datore di lavoro mi ha convocato per comunicarmi l'esito del procedimento e con mio grande stupore voleva licenziarmi. In quel momento e in quella situazione io sono scoppiato e ho rassegnato le mie dimissioni. Non volevo assolutamente, ero in corto circuito e non sapevo realmente cosa stessi facendo, tanto è vero che non mi sono nemmeno presentato con le dimissioni pronte, le hanno scritte loro e io le ho firmate!! In base all'art. 428 posso annullare le mie dimissioni? Fino a dicembre del OMISSIS sono stato seguito da uno psicologo che ha steso una perizia nella quale sottolinea che io a causa dell'incidente successo a mia moglie mi trovavo probabilmente in uno stato di incapacità transitoria.
Il datore di lavoro mi ha contestato la violazione di una norma inesistente ma, grazie ad un sindacalista a loro vicino, io ho creduto di aver violato. La presenza nei due incontri del sindacalista da me non chiamato, può causarmi dei problemi nell'eventuale causa per l'annullamento delle dimissioni che vorrei intraprendere?
Il trauma di avere la madre dei propri figli in fin di vita, l'impossibilità di farsi assistere da un professionista, la contestazione mi è stata consegnata il OMISSIS e nel periodo natalizio tutti gli uffici dei migliori professionisti sono chiusi. In aggiunta la pressione di credere di aver violato una norma interna inesistente ma che io non potevo verificare, possono essere delle solide basi per intraprendere una causa di reintegro?

Grazie per il vostro prezioso contributo.”
Consulenza legale i 05/02/2016
L'art. 428 c.c. è posto a tutela di soggetti che, pur legalmente capaci, compiano determinati atti trovandosi in stato di incapacità di intendere o volere. La situazione di incapacità non deve essere permanente, potendo anche essere transitoria; l'atto deve essere gravemente pregiudizievole per l'autore.
La disposizione si riferisce genericamente agli "atti" (co. 1), dettando una disciplina parzialmente diversa per i contratti (co. 2), richiedendosi in tal caso anche la mala fede dell'altro contraente. La scelta si spiega con la necessità, in questo caso, di salvaguardare anche l'affidamento della controparte. L'azione di annullamento va proposta entro 5 anni dal compimento dell'atto (co. 3).
La possibilità di agire ax art. 428 c.c. per l'annullamento delle dimissioni del lavoratore subordinato viene espressamente riconosciuta dalla giurisprudenza. Così Cass. 11900/2011: "Le dimissioni del lavoratore subordinato costituiscono atto unilaterale recettizio avendo contenuti patrimoniali a cui sono applicabili, ai sensi dell'art. 1324 c.c. le norme sui contratti, salvo diverse disposizioni di legge. Ne consegue che l'atto delle dimissioni è annullabile ove il dichiarante provi di trovarsi al momento in cui l'atto è stato compiuto in uno stato di privazione delle facoltà intellettive o volitive, anche parziale purché tale da impedire la formazione di una volontà cosciente, dovuta a qualsiasi causa, pure transitoria, e di avere subito un grave pregiudizio a causa dell'atto medesimo, senza che sia richiesta la malafede del destinatario". Pertanto, dalla pronuncia si evince che i presupposti sono lo stato di incapacità ed il grave pregiudizio subito dalle dimissioni. Trattandosi di elementi che fondano la sua domanda di annullamento, è il lavoratore che deve provarne l'esistenza.
Quanto allo stato di incapacità rilevante per l'annullamento la giurisprudenza ha più volte specificato che "non è necessario che si abbia la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, ma è sufficiente che tali facoltà risultino diminuite in modo tale da impedire od ostacolare una seria valutazione dell'atto e la formazione di una volontà cosciente, facendo quindi venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'atto che sta per compiere" (Cass. 22836/2014 richiamando Cass. 17977/2011; in senso analogo Cass. 11900/2011).
Inoltre, trattandosi di atto unilaterale, la Cassazione ha ritenuto che l'annullamento prescinda dalla dimostrazione della malafede della controparte (Cass. 11900/2011 cit., Cass. 7292/2008).
Nel caso di specie, quindi, il lavoratore che intenda agire per annullamento e reintegro dovrà dare la prova della propria incapacità temporanea come sopra descritto. Le circostanze indicate (grave problema di salute della moglie pochi giorni prima dell'atto, periodo nel quale gli uffici sono tendenzialmente chiusi, dimissioni non predisposte ecc.) potranno essere fatte valere al fine di dimostrare una situazione di incapacità che, ripetiamo, dovrà comunque essere provata dal lavoratore. A tal fine rilevante risulta la perizia psicologica indicata.
Quanto alla presenza del sindacalista, infine, è possibile che in un eventuale giudizio il datore di lavoro lo citi come testimone a proprio favore se ritiene che il lavoratore fosse in realtà capace e che il sindacalista possa deporre in tal senso. In tal caso, la sua testimonianza dovrà essere valutata dal giudice sotto vari aspetti (ad esempio: non si tratta di un esperto di psicologia). Va anche considerato che dal quesito si evince che non sia stato chiamato dal lavoratore ma dal datore di lavoro.

ALESSANDRO chiede
giovedì 08/03/2012 - Piemonte

“Alessandro, giovedì 7 marzo 2012 , chiede :
Vi scrivo nella speranza che il quesito che Vi pongo di seguito, sia ritenuto di importanza rilevante e di ricevere, quindi, al più presto una Vostra risposta.
il 13 dicembre del 2009 mia mamma viene operata di urgenza di aneurisma cerebrale e , dopo 6 mesi di vari ospedali ne viene dimessa e rimandata a casa durante il periodo di degenza presso i nosocomi ove versava in uno stato di non poter assolvere alle proprie facoltà economiche e amministrative , in quanto essendo stata operata alla testa avrebbe portato un danno cognitivo per il resto della sua vita,(documentato da parte dei dottori neurologici dei vari nosocomi ).

In data 26 febbraio del 2009 si presentavano 2 funzionari della banca Intesa Sanpaolo all'ospedale ove era ricoverata mia mamma e, ove, ovviamente, versava in uno stato di incapacità di intendere e di volere.
Questi 2 funzionari della banca erano stati invitati da mio padre all'interno dell'ospedale per far firmare, a mia mamma appunto, il consenso di delega su conto corrente bancario intestato in quel momento solo a mia mamma e non anche a mio padre.
Preciso che la presenza dei 2 personaggi qui sopra citati , era semplicemente quella di 2 semplici impiegati bancari e non di notai , messo comunale o altro.
In poche parole da quel giorno per 3 anni mio padre ha acceduto al conto corrente bancario di mia mamma , riscuotendo tutte le pensioni e facendo firmare a mia mamma un contratto di finanziamento con una finanziaria esterna per una somma di Euro 200.00,00 ( cifra che appena arrivata sul conto mio padre ha pensato bene di prelevare in un periodo di 20 giorni!).
Ad oggi, dopo 3 anni, siamo stati chiamati dal giudice per l'interdizione o inabilitazione di mia mamma.
La mia domanda e' questa :

POTRA' MIA MAMMA A MEZZO DI TUTORE NOMINATO DAL GIUDICE , FAR CAUSA ALLA BANCA INTESA SANPOALO E ALLA FINANZIARIA PER LE FIRME AUTORIZZATE SIA PER LA DELEGA , CONCESSA A MIO PADRE SUL PROPRIO CONTO CORRENTE SENZA L'AUTORIZZAZIONE DI UN TUTORE UFFICIALE , E SIA PER IL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO STIPULATO CON LA FINANZIARIA E FIRMATO ANCH'ESSO IN PIENO STATO DI INCAPACITA'
OVVIAMENTE TUTTO QUESTO CON LA PARTECIPAZIONE IN REATO DA PARTE DI MIO PADRE.
MI SCUSO ANTICIPATAMENTE PER L'ITALIANO ESPRESSO IN SCRITTURA.
SPERO VIVAMENTE IN UNA VOSTRA RISPOSTA
GRAZIE MOSCA ALESSANDRO”

Consulenza legale i 12/03/2012

Ai sensi dell'art. 428 del c.c. gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si trovi essere stata per qualsiasi causa incapace di intendere e di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio per l'autore. L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando risulta la malafede dell'altro contraente. L'azione si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto.

Ai fini della sussistenza della incapacità di intendere e di volere non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la menomazione di esse, tale comunque da impedire la formazione di una volontà cosciente. La prova dell'incapacità può essere data con ogni mezzo, in base anche ad indizi e presunzioni che da soli possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità. In più, l'annullamento del contratto per incapacità di intendere e di volere di cui all'art. 428 del c.c. può essere pronunziata anche qualora, per il pregiudizio che possa derivare alla persona incapace, risulti la malafede dell'altro contraente, intesa come consapevolezza che quest'ultimo abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva del contraente. Il fatto che i funzionari della banca si siano recati presso il nosocomio dove la signora aveva subito un'importante intervento per aneurisma cerebrale fa presumere che gli stessi funzionari avrebbero potuto cogliere con facilità lo stato di infermità mentale in cui si trovava la paziente. Si ricorda, inoltre, che l'azione di annullamento di un negozio per incapacità naturale può essere proposto anche da uno solo dei coeredi dell'incapace(nel caso di specie il figlio), ancorché in contrasto con gli altri (ad esempio il padre nel caso posto all'attenzione) senza che ciò comporti un frazionamento dell'azione.

Dal punto di vista penale, ma solo ove ne ricorrano i presupposti, potrà ulteriormente ravvisarsi il reato di circonvenzione di persone incapaci, disciplinato dall'art. 643 del c.p.. Il reato in questione punisce la condotta di "colui che, per procurare a sè o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso". Scopo dell'incriminazione è quello di proteggere lo stato di minorazione psichica di determinate persone da ogni forma di subdolo sfruttamento.


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