(massima n. 1)
Il datore di lavoro è contrattualmente responsabile delle malattie professionali contratte dai lavoratori a causa dell'esposizione a agenti nocivi, anche se l'effettiva pericolosità di tali agenti non era ben conosciuta alla data dei fatti. La responsabilità è esclusa solo se il datore può dimostrare l'adozione delle misure prevenzionistiche esistenti all'epoca dei fatti, nel rispetto delle norme di igiene del lavoro, come previsto dall'art. 2087 c.c.