(massima n. 1)
La pretesa risarcitoria per ritardato collocamento in pensione può essere ricollegata all'inadempimento dell'obbligo di prevenzione ex art. 2087 c.c. solo se il ricorrente fornisce prova concreta degli indici di rischio e pericolosità dell'ambiente lavorativo e delle misure di sicurezza adottate o omesse.