(massima n. 1)
Le condotte poste a sostegno dell'azione risarcitoria per violazione dell'art. 2087 c.c. possono essere ricondotte entro il paradigma dell'art. 2043 c.c. anche in sede d'appello, purché il diverso inquadramento abbia ad oggetto i fatti prospettati dalle parti e non comporti la modifica officiosa della domanda.