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Stress lavorativo: è dovuto l'indennizzo INAIL?

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Stress lavorativo: è dovuto l'indennizzo INAIL?
Sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l'organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5066 del 05 marzo 2018, si è occupata di un interessante caso in materia di diritto del lavoro.

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha visto come protagonista il dipendente di una nota testata giornalistica, che aveva agito in giudizio al fine di ottenere la condanna dell’INAILal pagamento della rendita per inabilità permanente in relazione alla malattia professionale contratta a causa dello stress lavorativo dovuto ad un numero elevatissimo di ore di lavoro straordinario e consistente in un grave disturbo dell'adattamento con ansia e depressione”.

La domanda del lavoratore, tuttavia, era stata rigettata sia in primo che in secondo grado, con la conseguenza che il medesimo aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione.

La Corte d’appello, in particolare, aveva ritenuto che la malattia in questione non fosse indennizzabile dall’INAIL, in quanto la stessa non rientrava nell’ambito del “rischio assicurato”, di cui all’art. 3 del codice delle assicurazioni private, che riguardava solo le malattie professionali “contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specifiche previste in tabella”.

Ritenendo la decisione ingiusta, il lavoratore aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, lamentando, tra le altre cose, la violazione dell’art. 2087 c.c.

La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover aderire alle considerazioni svolte dal lavoratore danneggiato, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Osservava la Cassazione, infatti, che, ai fini dell’indennizzo richiesto, “rileva non soltanto il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il c.d. rischio specifico improprio; ossia non strettamente insito nell'atto materiale della prestazione ma collegato con la prestazione stessa”.

Del resto, proseguiva la Corte, la stessa Cassazione, con la sentenza n. 3227 del 2011, ha ritenuto che la protezione assicurativa fosse estesa anche “alla malattia riconducibile all'esposizione al fumo passivo di sigaretta subita dal lavoratore nei luoghi di lavoro”, che è stata ritenuta una situazione meritevole di tutela, “in quanto connessa al fatto oggettivo dell'esecuzione di un lavoro all'interno di un determinato ambiente”.

In sostanza, dunque, secondo la Corte, devono ritenersi “indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l'organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dal lavoratore, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello di Brescia, affinchè la medesima procedesse ad un nuovo esame della questione, sulla base dei principi sopra enunciati.


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