(massima n. 1)
La responsabilitā del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. non č una responsabilitā oggettiva, essendone elemento costitutivo la colpa, quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva escluso la responsabilitā del datore di lavoro, previo accertamento, tramite consulenza tecnica d'ufficio, dell'idoneitā a fini preventivi delle strisce antiscivolo poste sui gradini della scala, dalla quale il lavoratore era caduto).