Cassazione civileSez. Lavoroordinanza n. 123del 3 gennaio 2025
(1 massima)
(massima n. 1)
Sussistono le responsabilitą dei datori di lavoro che consentano al proprio interno lo svilupparsi di un ambiente di lavoro stressogeno, pur in assenza di condotte ascrivibili alla fattispecie del c.d. mobbing.