(massima n. 1)
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di responsabilitą del datore di lavoro la condotta del lavoratore č abnorme, divenendo unico elemento causale del fatto, solo quando assume le connotazioni dell'inopinabilitą ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, non gią quando sia caratterizzata da imprudenza, imperizia o negligenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ascritto l'infortunio, determinato dal mancato bloccaggio delle ruote del trabattello sul quale il lavoratore si apprestava ad effettuare il proprio intervento, al preponderante concorso di colpa della societą datoriale nella causazione dell'infortunio per il mancato assolvimento, da parte del responsabile della sicurezza dell'obbligo della puntuale vigilanza sull'esecuzione dei lavori affinché condizioni ed uso delle attrezzature fossero conformi alle condizioni di sicurezza specifiche o generiche).