Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 26923 del 7 ottobre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Le nozioni di mobbing e straining hanno natura medico-legale e non rilevanza autonoma giuridica; ai fini legali, qualificano comportamenti lesivi della salute sul lavoro ex art. 2087 c.c., con elemento qualificante costituito dall'intento persecutorio del soggetto agente verso la vittima, indipendentemente dalla legittimitą dei singoli atti.

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