(massima n. 1)
In materia di responsabilità datoriale nei confronti del lavoratore per danni da infortunio sul lavoro a causa di inadempimento all'obbligo contrattuale di sicurezza (art. 2087 c.c.) si applicano le regole civilistiche sull'inadempimento (art. 1218 c.c.) e, tra queste, anche quella del concorso di colpa del creditore (art. 1227, primo comma, c.c.) e ciò diversamente dal regime di tutela previdenziale degli infortuni sul lavoro, in forza del quale l'Istituto assicuratore è tenuto a pagare la rendita nella sua interezza anche in caso di concorso del lavoratore nella causazione della lesione della propria integrità psicofisica.