(massima n. 1)
La responsabilitą datoriale per l'infortunio occorso ad un proprio dipendente addetto ad una macchina pericolosa non si arresta alla comune protezione del soggetto e non č esclusa per l'avvenuta osservanza delle specifiche prescrizioni contenute nella normativa antinfortunistica, allorquando l'infortunio stesso sia derivato non gią dal verificarsi del pericolo previsto dalla normativa medesima e contro il quale erano dirette le prescrizioni tecniche in essa contenute, ma si sia verificato per effetto dell'intrinseca pericolositą della macchina operatrice, richiedente la predisposizione di adeguata protezione o l'applicazione di pił specifiche e idonee misure di sicurezza.