Nel caso esaminato dalla Cassazione, un operaio, addetto al frantoio, aveva subito un infortunio tale da rendersi necessaria l’amputazione di una gamba.
All’operaio venivano riconosciute le prestazioni assicurative dal parte dell’INAIL, il quale, successivamente, si rivolgeva al Tribunale al fine di far accertare la responsabilità della società datrice di lavoro nella causazione del sinistro e di ottenere dalla medesima la restituzione di quanto corrisposto al lavoratore.
In primo grado, il Tribunale non riteneva di dover accogliere la domanda svolta dall’INAIL, riconducendo la responsabilità dell’infortunio alla “condotta abnorme e imprevedibile del lavoratore”.
La sentenza veniva impugnata dall’INAIL dinanzi la Corte d’appello, la quale, riformava la pronuncia di primo grado, dichiarando che l’infortunio fosse riconducibile alla responsabilità della società datrice di lavoro “con il concorso del fatto colposo del lavoratore”.
La Corte d’appello, in particolare, riteneva “comprovata la mancata adozione da parte dell’imprenditore delle idonee misure previste dalla speciale normativa antinfortunistica, nonché dall’art. 2087 codice civile”.
Il giudice di secondo grado rilevava, inoltre, che “l’operazione eseguita dal lavoratore rientrava nelle sue mansioni, benché egli dovesse essere considerato in colpa”, avendo agito con imprudenza e senza perizia.
La condotta del lavoratore, in ogni caso, secondo la Corte d’appello, non poteva essere considerata “abnorme”, dal momento che si può parlare di “atto abnorme” solo quando “la condotta colpevole realizzata dall’infortunato presenti i caratteri della inopinabilità ed esorbitanza, così da porsi come causa esclusiva dell’evento”.
Contro la pronuncia di secondo grado, la società datrice di lavoro proponeva ricorso in Cassazione.
Secondo la Cassazione, infatti, alla luce degli accertamenti effettuati, la decisione della Corte d’appello appariva “coerente e conforme” nell’escludere “che la condotta del lavoratore, benché imprudente e negligente, si connoti per l’enormità e l’imprevedibilità, tali da escludere completamente la colpa della società datrice di lavoro”.
La Corte d’appello, in particolare, aveva, del tutto correttamente, rilevato che l’operazione compiuta rientrava pienamente nelle attribuzioni e nel segmento di lavoro attribuiti all’operaio, essendo la medesima diretta, “sia pure con modalità improprie, a velocizzare e rendere meno faticose le procedure di lavorazione”.
Inoltre, la Corte d’appello aveva dato adeguata applicazione al principio secondo cui “compito precipuo del datore di lavoro, è non soltanto quello di prevedere l’adozione di specifiche misure di sicurezza atte a garantire la salute dei lavoratori, ma anche quello di provvedere all’integrale attuazione delle medesime, come previsto dall’art. 4 del d.p.r. n. 547 del 1995, attraverso la predisposizione di specifici controlli ovvero l’adozione di misure sanzionatorie nei confronti dei lavoratori inadempienti”.
Ebbene, nel caso di specie, secondo la Cassazione, “il comportamento imprudente del lavoratore” si era potuto realizzare “proprio a causa dell’insufficiente valutazione da parte del datore di lavoro del rischio insito nella lavorazione, nonché dell’omessa predisposizione di opportune cautele e specifici controlli”.
Per quanto riguarda, invece, la questione relativa al concorso del fatto colposo del lavoratore, che la Corte d’appello aveva quantificato nella misura del 50%, la Corte di Cassazione evidenziava come la corrispondente riduzione del danno risarcibile da parte dell’INAIL, non rispondesse ai principi enunciata dalla Cassazione stessa.
Precisava la Corte, infatti, che con la sentenza n. 15633 del 11 dicembre 2011, la Cassazione medesima aveva avuto modo di precisare che “in ipotesi di accertato concorso di colpa della vittima di un infortunio sul lavoro, il giudice non può, per questo solo fatto, ridurre proporzionalmente l’ammontare delle somme richieste dall’INAIL in via di rivalsa nei confronti del responsabile dell’infortunio stesso, ma deve previamente determinare, come in qualsiasi altra ipotesi di rivalsa, l’ammontare del danno risarcibile, in relazione alla misura dell’accertato concorso di colpa e, quindi, verificare se sulla somma così determinata vi sia capienza per la rivalsa dell’INAIL, procedendo, solo in caso di esito negativo di tale accertamento, a ridurre la somma spettante all’Istituto per le prestazioni erogate all’assicurato (o ai suoi eredi), in modo che la stessa non superi quanto dovuto dal danneggiante”.
Nel caso di specie, invece, la Corte d’appello non aveva applicato tale principio, con conseguente errore nella sentenza impugnata, la quale andava annullata, con rinvio alla Corte d’appello, per rideterminare le somme spettanti all’INAIL alla luce di quanto sopra esposto.