(massima n. 1)
L'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilitā oggettiva, in quanto la responsabilitā del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attivitā lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocivitā dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non č ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la pretesa risarcitoria della lavoratrice - caduta in ufficio scivolando su di una carpetta di plastica trasparente portadocumenti - sul presupposto che non era stata provata la nocivitā dell'ambiente di lavoro, non emergendo quale misura organizzativa fosse adottabile per evitare l'infortunio).