Cass. civ. n. 22950/2019
Nel caso di morte di una parte costituita in giudizio, la mancata dichiarazione dell'evento ad opera del suo procuratore, ai fini interruttivi ai sensi dell'art. 300 c.p.c., non impedisce alla controparte che sia comunque a conoscenza di tale evento di prendere l'iniziativa della chiamata in giudizio dei successori di detta parte mediante un atto di impulso processuale che, pur non qualificabile come riassunzione in senso tecnico, è idoneo a determinare la prosecuzione del giudizio.
Cass. civ. n. 30606/2018
Lo scioglimento di un'associazione non riconosciuta, verificatosi nelle more del giudizio di primo grado, non ne determina l'automatica perdita della capacità di stare in giudizio permanendo in vita l'associazione, quale centro di imputazione di effetti giuridici in relazione a tutti i rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti (cd. principio di "ultrattività" dell'associazione disciolta) tramite i precedenti titolari degli organi esponenziali in carica alla data di scioglimento, operanti in regime di "prorogatio". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimato il legale rappresentante, in carica al momento dello scioglimento dell'associazione professionale, a rappresentarla in giudizio).
Cass. civ. n. 30341/2018
La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo a un fenomeno estintivo che priva la stessa della capacità di stare in giudizio, costituendo un evento interruttivo la cui rilevanza processuale è peraltro subordinata, ove la parte sia costituita a mezzo di procuratore, stante la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, dalla dichiarazione in udienza ovvero dalla notificazione dell'evento alle altre parti; a tale principio consegue che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della società cancellata; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della società; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso detto procuratore, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione promosso dal difensore munito di mandato a tal fine conferito dalla società con procura speciale sottoscritta prima dell'estinzione dell'ente a seguito della cancellazione dal registro delle imprese).
Cass. civ. n. 20964/2018
La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante.
Cass. civ. n. 20809/2018
La dichiarazione dell'evento interruttivo che ha colpito la parte costituita, di cui all'art. 300, comma 1, c.p.c., costituisce esercizio di un potere discrezionale del procuratore, al quale soltanto compete di valutarne l'opportunità nell'esclusivo interesse della parte rappresentata, così che la scelta di dichiarare o meno tale evento, ovvero del momento in cui dichiararlo, non può integrare di per sé abuso del processo, né può incidere sulla durata del giudizio in danno della controparte, essendo a tal fine indifferente che l'interruzione si verifichi in un momento del processo piuttosto che in un altro.
Cass. civ. n. 27829/2017
La dichiarazione di fallimento di una delle parti che si sia verificata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni (o di discussione), effettuata nella prima memoria ai sensi dell'art. 190 c.p.c. non produce alcun effetto ai fini della interruzione del processo, sicché il giudizio prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata nei confronti della parte successivamente fallita non è nulla, né inutiliter data, bensì inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali costituisce res inter alios acta.
Cass. civ. n. 23563/2017
La cancellazione di una società di persone (nella specie, una s.n.c.) dal registro delle imprese, costituita in giudizio a mezzo di procuratore che tale evento non abbia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che detto procuratore continua a rappresentare la parte come se l’evento interruttivo non si fosse verificato, con conseguente ammissibilità della notificazione dell'impugnazione presso di lui, ex art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" dell’avvenuta cancellazione da parte del notificante; viceversa, la medesima regola dell’ultrattività del mandato alla lite non consente al procuratore della società cancellata, pur quando la procura originariamente conferita sia valida anche per gli ulteriori gradi del processo, di proporre ricorso per cassazione giacché, da un lato, esso richiede la procura speciale e, dall'altro, l'operatività del predetto principio presuppone che si agisca in nome di un soggetto esistente e capace di stare in giudizio.
Cass. civ. n. 14472/2017
In tema di interruzione del processo, la morte o la perdita della capacità della parte costituita in giudizio, qualora sia dichiarata o notificata successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, non produce alcun effetto interruttivo, atteso che, nella disciplina introdotta dalla l. n. 353 del 1990, tale ipotesi è equiparabile a quella in cui l’evento si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio.
Cass. civ. n. 13183/2017
La cancellazione della società di persone dal registro delle imprese determina l’estinzione della società stessa, privandola della capacità di stare in giudizio, sicché, quando ciò intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la medesima è parte, ancorché questo non sia interrotto per mancata dichiarazione del corrispondente evento da parte del suo difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., ai soci quali successori a titolo universale divenuti partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione.
Cass. civ. n. 9960/2017
Nel caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo riguardante il debitore principale non si propaga al debitore solidale in qualità di fideiussore, ed il giudice ha la facoltà, non l'obbligo, di separare le cause, sicché, ove non si avvalga di tale facoltà, una volta mancata la riassunzione nell'interesse della parte colpita dall'evento interruttivo e determinatasi l'estinzione (parziale) del giudizio nei confronti di quest'ultima, il processo deve continuare tra il fideiussore, che non ha alcun onere di provvedere alla riassunzione del giudizio, ed il creditore, non potendosi profilare l'estinzione anche di tale giudizio.
Cass. civ. n. 7477/2017
In tema di ricorso per cassazione, la dichiarazione di fallimento di una delle parti non integra una causa di interruzione del relativo giudizio, posto che in quest’ultimo opera il principio dell'impulso d'ufficio e non trovano, pertanto, applicazione i comuni eventi interruttivi del processo contemplati in via generale dalla legge.
Cass. civ. n. 5288/2017
L’art. 43, comma 3, l.fall. va interpretato nel senso che, intervenuto il fallimento, l'interruzione è sottratta all'ordinario regime dettato in materia dall'art. 300 c.p.c., nel senso, cioè, che è automatica e deve essere dichiarata dal giudice non appena sia venuto a conoscenza dall'evento, ma non anche nel senso che la parte non fallita sia tenuta alla riassunzione del processo nei confronti del curatore indipendentemente dal fatto che l'interruzione sia stata, o meno, dichiarata.
Cass. civ. n. 27165/2016
La modifica dell'art. 43 della l. fall., introdotta dall'art. 41 del d.l.vo n. 5 del 2006, trova applicazione, ai sensi dell’art. 153 del d.l.vo citato, a partire dal 16 luglio 2006, con consequenziale automaticità dell’interruzione del processo a seguito della dichiarazione di fallimento, purché quest'ultima sia intervenuta successivamente a tale data, anche nei giudizi anteriormente pendenti, restando irrilevante la disposizione transitoria dettata dall’art. 150 del medesimo d.l.vo, la quale attiene a norme che regolano la procedura concorsuale, e non alla disciplina processuale già in vigore all’epoca della dichiarazione di fallimento.
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In caso di interruzione del processo determinata, "ipso iure", dall'apertura del fallimento, giusta l'art. 43, comma 3, l. fall., aggiunto dall'art. 41 del d.l.vo n. 5 del 2006, al fine del decorso del termine per la riassunzione non è sufficiente la sola conoscenza, da parte del curatore fallimentare, dell'evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare; la conoscenza deve, inoltre, essere "legale", cioè acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo, assistita da fede privilegiata.
Cass. civ. n. 21742/2016
La chiusura del fallimento non produce effetti interruttivi automatici sui processi in cui sia parte il curatore, perché la perdita della capacità processuale che ne consegue non si sottrae alla regola, dettata a tal fine dall'art. 300 c.p.c., della necessità della dichiarazione in giudizio da parte del procuratore dell'evento interruttivo.
Cass. civ. n. 21287/2015
La morte della parte costituita a mezzo di procuratore, da questi non dichiarata in udienza o notificata alle altre parti, comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato, che il medesimo procuratore, qualora munito di procura "ad litem" valida non solo per il primo, ma anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato non solo ad impugnare la sentenza di primo grado, ma anche a notificarla, con ciò determinando la decorrenza del termine breve per l'impugnazione.
Cass. civ. n. 19139/2015
La dichiarazione, da parte del procuratore, di uno degli eventi che, a norma dell'art. 300 c.p.c., comportano l'interruzione del processo, deve essere finalizzata al conseguimento di tale effetto o corredata dei necessari requisiti formali (quali la formulazione in udienza o in atto notificato alle altre parti), sicché non determina interruzione del processo la dichiarazione contenuta nella comparsa conclusionale, nella quale il difensore si sia limitato a chiedere la fissazione di apposita udienza istruttoria, riservandosi in tale sede di dichiarare l'evento.
Cass. civ. n. 26495/2014
La cancellazione della società dal registro delle imprese priva la stessa, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, della capacità di stare in giudizio. Tuttavia, ove l'evento estintivo si verifichi nel corso del giudizio di secondo grado, prima che la causa sia trattenuta per la decisione e senza che lo stesso sia stato dichiarato, né notificato, dal procuratore della società medesima, ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., per il principio dell'"ultrattività del mandato", il suddetto difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, sicché il ricorso per cassazione notificato alla (pur estinta) società contribuente, presso il difensore costituito nei gradi di merito, risulta ritualmente proposto.
Cass. civ. n. 23141/2014
La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 15295/2014
In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 10724/2013
La pronuncia di fallimento - anteriormente alla riforma attuata con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 - non produce effetti interruttivi automatici sui processi in cui sia parte il fallito, perché la perdita della capacità processuale che ne consegue non si sottrae alla regola, dettata a tal fine dall'art. 300 cod. proc. civ., della necessità della dichiarazione in giudizio da parte del procuratore dell'evento interruttivo, in difetto della quale il processo prosegue tra le parti originarie, e l'eventuale sentenza resa nei confronti del fallito è soltanto inopponibile alla massa dei creditori, ma non è "inutiliter data", poiché il terzo, che non è tenuto a partecipare alla procedura fallimentare, può avere interesse al giudizio per ottenere la sentenza, che non è radicalmente nulla, ma può produrre i suoi effetti nei confronti del fallito che abbia riacquistato la sua capacità.
Cass. civ. n. 22925/2012
Per effetto del fallimento l'imprenditore non perde completamente ed a tutti gli effetti la capacità di stare in giudizio, ma solo riguardo alla massa dei creditori. Ciò vuol dire che se il fallito viene convenuto in giudizio personalmente, con atto di citazione notificato al curatore, non ricorre né una causa di interruzione del processo ex art. 299 c.p.c., né un'ipotesi di inesistenza della notificazione, ma solo una causa di nullità della citazione, che resta sanata nel caso di mancata impugnazione della sentenza sfavorevole al fallito.
Cass. civ. n. 8755/2012
La morte della parte contumace, ai sensi dell'art. 300, quarto comma, c.p.c., nella formulazione - applicabile, nella specie, "ratione temporis" - antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 46, tredicesimo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (con le quali è stata espressamente attribuita rilevanza, ai fini interruttivi, anche all'attività di documentazione proveniente dalle altri parti del giudizio), comporta l'interruzione del processo solo se notificata o certificata dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 c.p.c., senza che tali forme tassative ammettano equipollenti, apparendo, altresì, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di detta norma in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede l'interruzione del processo come effetto della conoscenza dell'evento comunque acquisita, alla luce delle profonde differenze esistenti tra la fattispecie in esame e quella della scomparsa del convenuto nel corso del processo. Ne consegue che non può attribuirsi efficacia interruttiva alla produzione del certificato di morte del contumace effettuata dal procuratore della controparte costituita.
Cass. civ. n. 8494/2012
Ai fini dell'interruzione del processo, il verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 300 c.p.c. produce effetto solo se il procuratore della parte, cui si riferisce l'evento interruttivo, lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti, senza che assuma rilievo la circostanza che il difensore a tanto legittimato abbia reso la relativa dichiarazione in un diverso processo, ovvero in un diverso grado, in considerazione dell'autonomia dei giudizi e dei singoli gradi processuali.
Cass. civ. n. 7789/2012
In tema di interruzione del processo, si ha "riapertura dell'istruzione", ai sensi dell'art. 300, quinto comma, c.p.c., con la conseguente rilevanza degli eventi interruttivi successivi alla chiusura della discussione, quando il procedimento regredisce dalla fase decisoria ad una fase precedente, in cui può svolgersi attività istruttoria, a prescindere dalla circostanza che quest'ultima abbia effettivamente luogo; pertanto, allorché il tribunale, in composizione monocratica, dopo aver trattenuto la causa in decisione, fissi una nuova udienza davanti a sé "per chiarimenti" (che costituiscono attività istruttoria) e vi riceva la dichiarazione del procuratore circa l'avvenuto decesso del cliente, deve constatare l'interruzione del processo, restando irrilevante che in tale udienza sia effettivamente svolta attività istruttoria.
Cass. civ. n. 2895/2012
In tema di interruzione del processo, l'ordinanza con cui il giudice, dopo aver assunto la causa in decisione, rimette la causa sul ruolo per consentire alle parti il deposito in cancelleria dei rispettivi fascicoli, con successiva nuova precisazione delle conclusioni, costituisce riapertura dell'istruzione, agli effetti dell'art. 300, quinto comma, c.p.c., e perciò consente al procuratore della parte di rendere la dichiarazione di alcuno degli eventi interruttivi, previsti dall'art. 299 c.p.c., avveratosi dopo il passaggio in decisione.
Cass. civ. n. 18485/2010
In tema di interruzione del processo, a norma dell'art. 300, primo e secondo comma, c.p.c., il procuratore ha la facoltà di continuare a rappresentare la parte che gli abbia conferito il mandato, ancorché defunta dopo la costituzione in giudizio, soltanto all'interno della fase processuale in cui l'evento si è verificato. Pertanto, ove la morte della parte sia avvenuta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della proposizione dell'appello, il difensore della parte defunta non può proporre tale impugnazione in base alla procura rilasciata dalla medesima, ma necessita di un nuovo mandato da parte degli eredi.
Cass. civ. n. 10653/2010
A seguito dell'entrata in vigore del novellato art. 2504 bis c.c., la fusione di società, in pendenza di una causa della quale sia parte la società fusa od incorporata, non determina l'interruzione del processo, né quindi la necessità di riassumerlo nei confronti della società incorporante o risultante dalla fusione.
Cass. civ. n. 17913/2009
L'art. 300 c.p.c. subordina l'effetto interruttivo del processo alla coesistenza di due elementi essenziali, costituiti rispettivamente dall'evento previsto come causa d'interruzione e dalla relativa dichiarazione formale ad opera del procuratore della parte che ne è colpita, restando esclusa vuoi la possibilità di rilievo d'ufficio dell'evento, vuoi la rilevanza della dichiarazione dell'evento interruttivo ad opera di parte diversa da quella che lo ha subito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in difetto di dichiarazione del procuratore della parte interessata dall'evento interruttivo, aveva escluso l'interruzione del processo instaurato nei confronti di una unità sanitaria locale, ritenendo irrilevante la soppressione ex lege delle USL e la successione delle Regioni nei relativi rapporti obbligatori, a seguito del D.L.vo n. 502 del 1992 e delle leggi n. 724 del 1994 e 549 del 1995).
Cass. civ. n. 6701/2009
Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., quale la morte della parte, si verifichi nel corso del giudizio di primo grado e tale evento non venga dichiarato né notificato dal difensore della parte alla quale l'evento si riferisce, il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati e, quindi, da e contro gli eredi. Infatti, al fine di riconoscere la persistente legittimazione del procuratore della parte originaria, in relazione al giudizio di impugnazione, non è invocabile il principio di ultrattività del mandato che, attribuendo al procuratore la possibilità di continuare a rappresentare in giudizio la parte che gli abbia conferito il mandato e costituendo deroga al principio secondo il quale la morte del mandante estingue il mandato (secondo la normativa sulla rappresentanza e sul mandato di cui all'art. 1722 n. 4 cod. civ.), va contenuto nei limiti della fase del processo in cui si è verificato l'evento non dichiarato né notificato.
Cass. civ. n. 5387/2009
Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo si verifichi nel giudizio di primo grado prima della chiusura della discussione (ovvero dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e durante la pendenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e di replica), e tale evento non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui l'evento si riferisce, a norma dell'art. 300 c.p.c., il giudizio di impugnazione dev'essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati. Ne consegue che, in caso di morte della parte verificatasi nella predetta fase, deve considerarsi inammissibile l'appello proposto dal difensore (nominato nel grado precedente) per conto del "de cuius", non essendo il diritto di impugnazione riferibile a questi, bensì esclusivamente al successore.
Cass. civ. n. 18306/2007
La circostanza che un ente pubblico, parte in un procedimento civile, venga soppresso ex lege e le sue funzioni trasferite ad altro ente costituisce una causa di interruzione del processo; ne consegue che ove tale fatto avvenga nelle more tra la notifica della citazione (anche d'appello) e la prima udienza di comparizione il processo è interrotto automaticamente e deve essere riassunto a pena di estinzione entro sei mesi dalla data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del provvedimento che ha disposto la soppressione dell'ente.
Cass. civ. n. 9900/2007
La dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., dal procuratore della parte costituita, sebbene strutturata come dichiarazione di scienza, riveste carattere strettamente negoziale, e postula la esistenza di una volontà del dichiarante di provocare l'interruzione del processo; tale effetto non si realizza quando la causa interruttiva (nella specie, la fusione per incorporazione) risulti semplicemente comunicata (attraverso il deposito dell'atto di fusione), con contestuale precisazione delle conclusioni, che rivela una volontà opposta a quella di provocare l'interruzione e rende incomprensibili le ragioni della comunicazione.
Cass. civ. n. 24208/2006
In caso di morte della parte costituita nel processo, allorquando tale evento si verifichi nel periodo di tempo compreso tra l'udienza di discussione e la pubblicazione della sentenza, se lo stesso non sia stato portato a conoscenza della controparte che deve proporre l'impugnazione a mezzo di atti idonei, l'impugnazione stessa è validamente proposta nei confronti della parte deceduta con atto notificato presso il procuratore di essa, mentre, nell'ipotesi inversa, l'impugnazione va notificata agli eredi e, ove non lo sia, è affetta da nullità per errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius rilevabile di ufficio a norma dell'articolo 164 c.p.c.e tuttavia sanabile per effetto della costituzione in giudizio degli eredi, che avvenga quando non sia ancora decorso il termine annuale per proporre impugnazione. (Nella fattispecie, verificatosi, in primo grado, l'evento interruttivo, ad istanza di uno degli eredi la sentenza, con anche la indicazione del decesso e del domicilio del notificante, era stata notificata alle controparti che avevano proposto appello nei confronti della parte deceduta presso il procuratore costituito, e la corte di merito aveva dichiarato inammissibile l'appello: sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha rigettato il ricorso dei predetti appellanti).
Cass. civ. n. 23168/2006
Qualora la fusione di società per azioni per incorporazione – configurata, sino alla riforma del diritto societario, introdotta dal D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, come fenomeno di successione a titolo universale, e, quindi, equiparabile alla morte di una persona fisica, evento idoneo a determinare l'interruzione del processo in cui questa fosse parte – si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione (ovvero prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi del nuovo testo dell'art. 190 c.p.c.), e tale evento non venga dichiarato nè notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 c.p.c., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati: e ciò alla luce dell'art. 328 c.p.c., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato nè notificato. Limitatamente, peraltro, ai processi pendenti alla data del 30 aprile 1995 – rispetto ai quali non opera la possibilità di sanatoria dell'eventuale errore incolpevole nell'individuazione del soggetto nei cui confronti il potere di impugnazione deve essere esercitato, collegata dal nuovo testo dell'art. 164 c.p.c., come sostituito dalla legge n. 353 del 1990, alla costituzione in giudizio del convenuto ed alla rinnovazione della citazione (e dell'impugnazione) affetta da nullità riferibili ai nn. 1 e 2 dell'art. 163 c.p.c. – il dovere di indirizzare l'impugnazione nei confronti del nuovo soggetto effettivamente legittimato resta subordinato alla conoscenza o alla conoscibilità dell'evento, secondo criteri di normale diligenza, da parte del soggetto che propone l'impugnazione, essendo tale interpretazione l'unica compatibile con la garanzia costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.). Né a tale soluzione è di ostacolo il disposto dell'art. 2193, secondo comma, c.c. – che stabilisce la inopponibilità della ignoranza dei fatti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese, quale la fusione societaria, una volta che la iscrizione sia stata eseguita, facendo, però, salve le disposizioni particolari della legge – in caso di mancata pubblicazione per estratto dell'atto di fusione, iscritto nel detto registro, nella Gazzetta Ufficiale, in quanto, in base al combinato disposto degli artt. 2504, terzo comma, 2504 sexies e 2457 ter c.c., tale omissione rende inopponibile l'atto ai terzi che la società non dimostri esserne stati comunque a conoscenza.
Cass. civ. n. 4454/2006
Il processo è interrotto dal momento della dichiarazione della perdita della capacità di stare in giudizio della parte (art. 300 c.p.c.), e da tale momento decorre il termine per la riassunzione, che non può essere sospeso in mancanza di una specifica previsione normativa. (Nella specie, dichiarato il fallimento di una parte, la Suprema Corte ha stabilito che il termine per la riassunzione non potesse essere sospeso in conseguenza di una pretesa scomparsa della medesima parte dichiarata fallita, stante anche la presenza del soggetto legittimato – il curatore fallimentare – a ricevere l'atto di riassunzione).
Cass. civ. n. 21378/2005
La soppressione di un ente pubblico, costituito in giudizio per mezzo di procuratore, resta soggetta alle disposizioni di cui all'art. 300 c.p.c. e, pertanto, non determina l'interruzione del processo fino a quando il procuratore costituito non dichiari o notifichi detto evento, tenendo conto che tale dichiarazione o notificazione non può trovare equipollente nella conoscenza aliunde dell'evento medesimo, ancorché evincibile da un provvedimento legislativo che ha disposto quella soppressione. Ne consegue che, qualora il procuratore, unico legittimato, ometta di dichiarare in udienza o di notificare detto evento alle altre parti, fino alla chiusura della discussione, la posizione della parte rappresentata rimane stabilizzata, rispetto alle altre parti e al giudice, quale persona giuridica ancora esistente, con correlativa ultrattività della procura alle liti, fino a quando nella successiva fase di impugnazione non si costituisca l'ente subentrato a quello soppresso, ovvero il procuratore di quest'ultimo, originariamente munito di procura valida anche per gli ulteriori gradi del processo non dichiari, o notifichi, il verificarsi dell'evento, ovvero, in caso di contumacia, l'evento medesimo non sia notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario. Ciò comporta, inoltre, che l'altra parte, in assenza delle dette situazioni, correttamente notifica l'atto di impugnazione, da lei proposto, presso il difensore procuratore dell'ente, per quanto lo stesso sia estinto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la declaratoria di inammissibilità dell'appello, ritenendo che, in applicazione dei principi di cui in massima, l'appello avrebbe potuto essere notificato o alla soppressa Usl o alla gestione liquidatoria della medesima, ma non alla Asl, che non era succeduta, né a titolo universale, né a titolo particolare, nel rapporto tra il medico e la cessata Usl).
Cass. civ. n. 116/2004
Il raggiungimento della maggiore età da parte del minore costituito nel processo per mezzo del suo legale rappresentante, se non sia stato formalmente dichiarato o notificato dal difensore a norma dell'art. 300, c.p.c., resta privo d'incidenza nel corso del processo, che prosegue regolarmente nei confronti del suo rappresentante legale, al quale pertanto è regolarmente notificata l'impugnazione avverso la sentenza, in quanto soltanto qualora la capacità di stare in giudizio in rappresentanza del figlio minore venga meno per il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo dopo la pubblicazione della sentenza, l'impugnazione va proposta nei confronti dell'ex minore divenuto maggiorenne (e notificata presso il suo domicilio reale) e non nei confronti dei genitori (ovvero del figlio rappresentato dai genitori).
Cass. civ. n. 17066/2003
La trasformazione della società, compresa quella di una società di persone in società di capitali, comporta soltanto il mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente, ma non la creazione di un nuovo ente che si distingua dal vecchio, sicché l'ente trasformato, quand'anche consegua la personalità giuridica di cui prima era sprovvisto, non si estingue per rinascere sotto altra forma, né dà luogo a un nuovo centro di imputazione di rapporti giuridici, ma sopravvive alla vicenda modificativa senza soluzione di continuità e senza perdere la identità soggettiva. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da una società in accomandita semplice, trasformatasi medio tempore in società a responsabilità limitata, ritenendo che il gravame provenisse da un soggetto non più esistente al momento della sua proposizione).
Cass. civ. n. 15323/2003
Il principio per il quale il verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 300 c.p.c. produce l'interruzione del procedimento solo se il procuratore della parte cui si riferisce l'evento interruttivo lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti, operando in mancanza il principio della ultrattività della procura ad litem, non è applicabile al caso in cui la procura, originariamente rilasciata dal genitore in rappresentanza del figlio minore che, nelle more, abbia raggiunto la maggiore età, non sia valida anche per l'ulteriore grado del processo, essendosi il rappresentante legale limitato (come nella specie) a conferire al difensore mandato per la sola fase processuale dinanzi al giudice di primo grado.
Cass. civ. n. 11736/2003
In caso di morte della parte costituita, avvenuta dopo la chiusura della discussione ma anteriormente alla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione della sentenza va instaurata nei confronti, non della parte defunta rappresentata dal suo procuratore nel precedente grado del processo, ma degli eredi di questa (ferma in ogni caso l'inidoneità, a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, della notifica della sentenza che non contenga l'autoindividuazione degli eredi richiedenti, con tutte le indicazioni necessarie a rendere l'impugnazione stessa proponibile, nei loro confronti, nel ristretto ambito temporale indicato dall'art. 325 c.p.c.). Ove la non corretta proposizione dell'impugnazione sia dipesa da incolpevole ignoranza dell'impugnante circa l'evento che ha determinato il mutamento della situazione soggettiva riguardo all'altra parte, non vi è possibilità di sanatoria mediante rinnovazione ex art. 291 c.p.c., versandosi in un caso, non di semplice nullità della notificazione, ma di errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius, mentre resta, in ipotesi, salva la rimessione in termini, ove ricorrano le condizioni per l'applicabilità dell'istituto.
Cass. civ. n. 8327/2003
Il riacquisto della capacità processuale, allo stesso modo della perdita della medesima capacità, determina l'interruzione del processo soltanto a seguito di dichiarazione del procuratore costituito, in difetto della quale il giudizio prosegue tra le parti originarie, fino a quando non si verifichi la costituzione del soggetto legittimato. Pertanto, nel procedimento in cui sia parte il fallimento, in persona del curatore, costituito a mezzo di procuratore, la sopravvenuta chiusura della procedura concorsuale nel corso di un grado del giudizio, implicando la cessazione dalla carica del curatore ed il conseguente venir meno della sua capacità processuale, con riacquisto della capacità processuale da parte del fallito, configura evento interruttivo regolato dal disposto dell'art. 300 c.p.c. ed è irrilevante ai fini della prosecuzione del giudizio nei confronti del curatore ove sia mancata la dichiarazione suddetta.
Cass. civ. n. 2676/2002
Nel caso di riunione di procedimenti relativi a cause connesse (l'evento interruttivo che interessa la parte di uno dei detti procedimenti non intacca minimamente l'effettività del contraddittorio rispetto alle parti degli altri procedimenti connessi (e, come tali, scindibili e tra di loro autonomi), né viene a ledere l'attività difensiva o una efficiente rappresentanza tecnica di dette parti. Ne consegue che, nel caso di specie, l'interruzione del processo deve essere dichiarata limitatamente alla parte colpita dall'evento interruttivo e non in riferimento all'intero processo.
Cass. civ. n. 1206/2002
La rappresentanza processuale del minore (da parte del genitore, del tutore, o, ove ricorra, del curatore speciale) non cessa automaticamente allorché il minore diventa maggiorenne ed acquista, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi invece necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione della circostanza con un atto del processo. È infatti solo da tale momento che cessa la legittimazione processuale del rappresentante, e c he si produce, nel giudizio di merito, l'interruzione del processo, nonché che i successivi atti processuali vanno indirizzati personalmente alla parte. Tale principio dell'«ultrattività» di una tale rappresentanza, opera – tuttavia – soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui il minore abbia raggiunto la maggiore età nel corso del precedente grado del giudizio, qualora l'appellante, pur sapendo ciò proponga impugnazione nei confronti del rappresentante, costringendolo a costituirsi sia per sostenere l'infondatezza dell'eccezione circa la sua carenza di legittimazione a proseguire il giudizio di primo grado sia per chiedere la sua estromissione dal giudizio in relazione agli altri punti controversi della vertenza e sui quali solo il minore divenuta maggiorenne – intervenuto nel giudizio di secondo grado – è legittimato ad articolare difese, correttamente l'appellante viene condannato alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal detto rappresentante, risultato sul punto vittorioso.
Cass. civ. n. 14856/2001
In caso di perdita della capacità di stare in giudizio della parte rimasta contumace, l'evento interruttivo del processo (nella specie, sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa) deve essere portato a conoscenza delle altre parti nei modi stabiliti dall'art. 300, quarto comma, c.p.c., che non consentono equipollenti, in quanto assicurano alle parti una probabilità di effettiva conoscenza dell'evento, superiore ad altre modalità (quali nella specie, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che dispone la liquidazione coatta amministrativa), e ad opera di coloro che possono proseguire il giudizio, anche perché l'indicata disposizione è dettata nell'interesse di chi può e deve difendersi in sostituzione della parte contumace.
Cass. civ. n. 3349/2001
Qualora la capacità del genitore di stare in giudizio in rappresentanza del figlio minore venga meno per il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo dopo la conclusione del processo in primo grado – con la conseguenza che il relativo evento non è più suscettibile di dichiarazione o notificazione su iniziativa del procuratore costituito nel suddetto grado del processo, ai sensi ed agli effetti dell'art. 300 c.p.c. –, deve escludersi la validità della notificazione dell'atto di appello al genitore medesimo, anziché al figlio divenuto maggiorenne, ove l'appellante avrebbe potuto accertare senza difficoltà l'avvenuto raggiungimento della maggiore età rilevandolo dalla data di nascita menzionata nella sentenza impugnata).
Cass. civ. n. 2599/2001
L'interruzione del processo a causa di uno degli eventi previsti dall'art. 300 c.p.c. consegue solo ad un atto del procuratore quale dominus litis atto che postula la valutazione, riferita all'oggetto della causa, dell'opportunità, nell'interesse delle parti stesse o dei suoi eredi, in caso di morte o di perdita di capacità della parte, di comunicare o notificare l'evento interruttivo alle altre parti, senza che detta comunicazione o notificazione ammetta equipollenti.
Cass. civ. n. 15131/2000
La dichiarazione, da parte del procuratore, di uno degli eventi che, a norma dell'art. 300 c.p.c., comportano l'interruzione del processo, deve essere finalizzata al conseguimento di tale effetto, il quale, pertanto, non si verifica se la dichiarazione stessa è stata resa per uno scopo meramente informativo, in difetto del detto elemento intenzionale o dei necessari requisiti formali (quali la formulazione in udienza o in atto notificato alle altre parti) e senza astensione dall'attività difensiva. Ne consegue che non determina interruzione del processo la dichiarazione che risulti soltanto dalla comparsa conclusionale depositata, che costituisce un tipico atto difensivo equiparabile alla dichiarazione resa in udienza o alle notificazioni con le suddette finalità.
Cass. civ. n. 14544/2000
Quando successivamente alla pubblicazione di una sentenza di merito, e quindi nel periodo intercorrente tra la fase processuale del relativo giudizio e quella dell'eventuale giudizio di impugnazione, si verifica la morte (o la perdita della capacità di agire) della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, l'evento potenzialmente interruttivo non incide più sul processo (determinandone l'interruzione), ma sul termine per la proposizione dell'impugnazione; quest'ultima va proposta nei confronti del successore e, se rivolta alla parte originaria, è affetta da nullità rilevabile di ufficio a norma dell'art. 164, comma primo, c.p.c. (errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius), suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio del successore universale (o del soggetto comunque attualmente legittimato), con effetti ex nunc (cioè con salvezza dei diritti quesiti dalla controparte), a norma dell'art. 164 vecchio testo, per i procedimenti pendenti alla data del 30 aprile 1995, e con efficacia sanante piena, sul piano sostanziale e processuale, per le controversie iniziate successivamente, a norma del nuovo testo del medesimo articolo, come sostituito dall'art. 9 della legge n. 353 del 1990. (Fattispecie relativa al subentro della Azienda sanitaria locale Città di Milano a varie aziende preesistenti, in esecuzione della L.R. Lombardia 11 luglio 1997, n. 31, qualificabile come successione a titolo universale, stante il trasferimento complessivo di beni e rapporti previsto dall'art. 7, comma settimo).
Cass. civ. n. 14454/2000
È ammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti di una società (originaria controparte nel giudizio di appello) estintasi per fusione prima della chiusura della discussione ove il procuratore, unico legittimato, abbia omesso di dichiarare in udienza o di notificare alle altre parti l'evento estintivo della parte da lui rappresentata.
Cass. civ. n. 8931/2000
Le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate a tutela della parte colpita dal relativo evento con la conseguenza che è solo detta parte legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva.
Cass. civ. n. 8708/2000
Il giudizio di cassazione, caratterizzato dall'impulso di ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi di cui agli artt. 299 ss. c.p.c., dettati per il giudizio di merito. Ne consegue che, nel caso in cui, nelle more del giudizio per cassazione, una società, estranea al procedimento, ne incorpori un'altra che di quest'ultimo sia parte, l'estinzione della società incorporata, da un lato non determina interruzione del giudizio di legittimità, e, dall'altro lato, pur non dando luogo ad un fenomeno di successione a titolo particolare nel diritto controverso, comporta la prosecuzione del giudizio medesimo fra le parti originarie, senza che la società incorporante sia legittimata a rinnovare il ricorso precedentemente proposto dalla società incorporata, neanche ai fini di intervento nel suddetto giudizio.
Cass. civ. n. 8380/2000
In tema di azione per la dichiarazione della filiazione naturale proposta dal genitore esercente la potestà sul minore, qualora quest'ultimo divenga maggiorenne dopo la conclusione del processo di secondo grado, l'eventuale ricorso per cassazione gli va notificato personalmente presso il suo domicilio reale, giacché l'intervenuta maggiore età del rappresentato determina la perdita della capacità processuale del rappresentante e travolge anche la procura da questi conferita al difensore, senza che sia applicabile il principio dell'ultrattività del mandato e della sopravvivenza della procura alla morte (nella specie, perdita di capacità) del conferente, giacché tale principio, avendo carattere eccezionale, e attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio, trova applicazione solo entro i limiti (segnati dell'emissione della sentenza) della conclusione della fase del processo in cui si è verificato l'evento concernente il mandante; ne consegue che deve considerarsi inesistente, senza possibilità di sanatoria mediante rinnovazione, la notifica del ricorso per cassazione all'ex minore (divenuto maggiorenne dopo la sentenza di secondo grado) effettuata presso il “procuratore domiciliatario e difensore costituito”, se non risulta che al suddetto difensore il minore abbia rilasciato, dopo il raggiungimento della maggiore età, un'ulteriore procura con contestuale elezione di domicilio, mancando altrimenti ogni collegamento tra la persona cui l'atto è destinato (ex minore) e il luogo e il soggetto cui la copia è stata consegnata (procuratore domiciliatario nominato in altro grado di giudizio da rappresentante ormai privo di capacità processuale).
Cass. civ. n. 1721/2000
Per il disposto dell'art. 300 c.p.c. la morte nel corso del giudizio di merito della parte costituita a mezzo di procuratore non determina l'interruzione del processo, in difetto di dichiarazione o di notificazione di detto evento da parte del procuratore, sicché l'atto di impugnazione è validamente notificato alla parte originaria presso il procuratore a mente dell'art. 330 c.p.c., senza che rilevi l'eventuale conoscenza che di quell'evento abbia avuto aliunde il notificante.
Cass. civ. n. 13775/1999
Qualora nel corso del giudizio di appello la parte abbia avuto conoscenza processuale del decesso dell'altra parte – già avvenuto all'epoca del giudizio di primo grado ma non dichiarato o notificato dal procuratore costituito – attraverso la costituzione in giudizio degli eredi, il ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità, essere indirizzato nei confronti degli eredi medesimi e non del deceduto, ancorché l'atto di appello, in virtù dell'art. 300 c.p.c., sia stato legittimamente proposto nei confronti della parte originaria. Né assume alcun rilievo in contrario la circostanza che la sentenza di appello rechi, erroneamente, ancora in epigrafe il nome della parte deceduta.
Cass. civ. n. 6894/1999
Intervenuta la morte della parte costituita nel corso del giudizio di primo grado senza che il procuratore la dichiari o la notifichi, qualora la procura comprenda il potere di proporre impugnazione, lo stesso è pienamente abilitato a proporre appello in nome del defunto.
Cass. civ. n. 5237/1999
Se uno degli eventi di cui all'art. 300 c.p.c. (nella specie, perdita di capacità per fallimento della parte) si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetti, salvo che sia riaperta l'istruzione; conseguentemente l'impugnazione è validamente proposta con la notifica del relativo atto al procuratore costituito dalla parte colpita dall'evento.
Cass. civ. n. 8641/1998
Le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate a tutela della parte colpita dal relativo evento (nella specie morte dell'unico procuratore), con la conseguenza che solo detta parte è legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva. Pertanto, la mancata interruzione del processo non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, né essere eccepita dall'altra parte come motivo di nullità.
Cass. civ. n. 5593/1998
La perdita o l'acquisto della capacità di stare in giudizio non assumono rilevanza processuale se non sono portate a conoscenza della controparte o del giudice; pertanto deve ritenersi ritualmente eseguita la notifica dell'atto d'appello effettuata al rappresentante legale di chi risultava minore nel giudizio di primo grado, a nulla rilevando che questi sia divenuto, medio tempore, maggiorenne, se tale circostanza non risulta essere stata portata a conoscenza della controparte o del giudice.
Cass. civ. n. 8437/1997
In caso di morte della parte nel corso del processo la legittimazione attiva o passiva si trasmette ai suoi eredi con la conseguenza che il rapporto processuale deve proseguire nei confronti di tutti costoro, ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario di natura processuale, indipendentemente dalla natura scindibile o inscindibile del rapporto detto in giudizio, senza che in contrario rilevi la mancata interruzione del processo per l'assenza della comunicazione del decesso ex art. 300 c.p.c., quando uno o taluni degli altri eredi si siano costituiti volontariamente in giudizio, poiché in questa costituzione, preclusiva dell'effetto interruttivo è insita la suindicata comunicazione, con conseguente necessità che il contraddittorio venga integrato nei confronti degli eredi non costituitisi.
Cass. civ. n. 5765/1997
Il giudizio di cassazione, essendo dominato dall'impulso d'ufficio, non è suscettibile di interruzione per il verificarsi di uno degli eventi previsti dagli artt. 299, 300 e 301 c.p.c. In particolare, non produce interruzione la morte del difensore del ricorrente, certificata dalla relata negativa di notifica dell'avviso di udienza, poiché la prospettazione delle ragioni del ricorrente è affidata, per intero, all'atto scritto del ricorso, mentre la discussione orale, cui è preordinato l'invio dell'avviso di udienza, non riveste che un valore complementare.
Cass. civ. n. 5002/1997
Qualora il tutore dell'interdetto, costituito in giudizio a mezzo di un procuratore, a seguito della morte dell'interdetto e della conseguente estinzione della tutela verificatesi anteriormente alla chiusura della discussione, perda la capacità di stare in giudizio, si applicano le disposizioni di cui all'art. 300 c.p.c. sull'interruzione del processo, con la conseguenza che ove il procuratore costituito, unico legittimato a farlo, ometta di dichiarare in udienza o di notificare alle altre parti l'evento che ha colpito la parte da lui rappresentata, la posizione di quest'ultima resta stabilizzata rispetto alle altre parti e al giudice quale persona ancora dotata della capacità di stare in giudizio, (senza che in contrario abbia alcun rilievo la dichiarazione di tale evento dal difensore dell'altra parte o l'acquisizione della notizia al processo ex officio) con correlativa ultrattività della procura alle liti pure nelle successive fasi di quiescenza o di riattivazione del rapporto processuale mediante la proposizione dell'impugnazione, con l'ulteriore conseguenza, in particolare, che nella sopraindicata ipotesi il ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello deve essere rivolto al tutore e notificato al procuratore costituito nel giudizio d'appello a norma dell'art. 330 primo comma, seconda parte, c.p.c.
Cass. civ. n. 7821/1996
La morte della parte costituita nel corso del giudizio di primo grado e prima della chiusura della discussione, non dichiarata in udienza o notificata alle altre parti dal procuratore, ove gli sia stata originariamente conferita procura ad litem anche per gli ulteriori gradi del processo, può proporre impugnazione in rappresentanza della parte che, pur deceduta, va considerata nell'ambito del processo ancora in vita.
Cass. civ. n. 1581/1996
Le regole previste dagli artt. 299 e 300, secondo comma, c.p.c. – in base alle quali la morte della parte costituita, dichiarata in udienza dal suo procuratore o da questi notificata alle altre parti, comporta la conseguenza automatica (indipendentemente cioè dalla successiva pronuncia del giudice, che ha valore puramente dichiarativo) dell'interruzione del processo, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, ovvero l'altra parte provveda a citarli in riassunzione – non soffrono eccezione nel caso in cui, alla data della dichiarazione del procuratore della parte costituita, uno degli eredi risulti già costituito nel processo in nome proprio, sia pure in una posizione di sostanziale coincidenza di interessi e di linea difensiva con la parte poi defunta, richiedendosi anche in tale evenienza per la prosecuzione del processo la sua costituzione nella predetta qualità (successoria) dopo il verificarsi dell'evento interruttivo.
Cass. civ. n. 13041/1995
Il principio per il quale il verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 300 c.p.c. produce l'interruzione del procedimento solo se il procuratore della parte cui si riferisce l'evento interruttivo lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti, operando in mancanza il principio della ultrattività della procura ad litem, vale solo nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. Ne consegue che è inammissibile l'appello proposto dalla parte nei cui confronti si sia verificata (durante il procedimento di primo grado) la perdita della capacità di stare in giudizio quale legale rappresentante del figlio, per l'intervenuto conseguimento della maggiore età da parte di quest'ultimo.
Cass. civ. n. 7976/1995
La morte della parte contumace nel corso di un grado di merito del processo non è idonea a determinare immediatamente l'interruzione del processo stesso, occorrendo a tal fine che l'evento sia notificato o sia certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 c.p.c., come espressamente dispone il quarto comma dell'art. 300 dello stesso codice, la cui violazione può essere eccepita solo dagli eredi del defunto, nel cui interesse è unicamente preordinata la interruzione del processo, e non dalle controparti che sono sfornite di qualsiasi interesse al riguardo.
Cass. civ. n. 4721/1995
La morte o la perdita della capacità di una parte costituita, che sopravvengono nel corso del giudizio di appello, prima della chiusura della discussione, trovano specifica e compiuta regolamentazione nelle disposizioni dell'art. 300 c.p.c., senza alcuna possibilità di integrazione o di interferenza sulla relativa disciplina dei principi e delle norme che regolano gli effetti degli eventi medesimi se intervenuti in ulteriori e diversi momenti del rapporto processuale. Pertanto, se il procuratore costituito, unico legittimato ai sensi del citato art. 300 c.p.c., ometta di dichiarare in udienza o di notificare alle altre parti, fino all'udienza di discussione, l'avvenuta morte o perdita di capacità della parte da lui rappresentata, la posizione giuridica di quest'ultima resta stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, quale persona ancora esistente e capace, con correlativa ultrattività del mandato ad litem, pure nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto processuale mediante proposizione di impugnazione, con la conseguenza che il ricorso per cassazione è validamente notificato presso il procuratore stesso, a norma dell'art. 330, comma 1, c.p.c., anche se la parte notificante abbia avuto o sia stata portata in altro modo o in altro momento a conoscenza dell'evento.
Cass. civ. n. 1131/1995
Il principio che nega alla morte o alla perdita della capacità della parte o del difensore effetti giuridici nel giudizio in cassazione, caratterizzato dall'impulso di ufficio e, perciò, sottratto alle disposizioni degli artt. 299 e 300 c.p.c., è applicabile solo dopo che, con la notifica del ricorso, si è instaurato il rapporto processuale dinnanzi alla Corte di cassazione perché, fino a questo momento, vi è, invece, l'esigenza della presenza di tutti i requisiti della impugnazione, la quale (esigenza) comporta la inammissibilità del ricorso sottoscritto da difensore di parte deceduta prima della esecuzione della notifica, dato che, ai sensi dell'art. 1722 c.c., tal evento, al pari della morte del difensore, estingue la procura privandola di ogni effetto.
Cass. civ. n. 10350/1994
Per il disposto dell'art. 300 c.p.c. la morte nel corso del giudizio di merito della parte costituita a mezzo di procuratore non determina l'interruzione del processo, in difetto di dichiarazione o di notificazione di detto evento da parte del procuratore, sicché l'atto di impugnazione della sentenza è validamente notificato alla parte originaria presso il procuratore a mente dell'art. 330 c.p.c., senza che rilevi l'eventuale conoscenza che di quell'evento abbia avuto aliunde il notificante.
Cass. civ. n. 2458/1994
La dichiarazione in udienza, ai sensi dell'art. 300, primo comma, c.p.c., dell'evento interruttivo che abbia colpito la parte (nella specie, fallimento) può essere resa anche da un procuratore delegato, il quale sia stato incaricato di rendere la dichiarazione stessa dal procuratore costituito, atteso che con la delegazione professionale, prevista dall'art. 9, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, si intendono conferiti al sostituto delegato i poteri del procuratore costituito, salvo espresse limitazioni.
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Ai fini dell'interruzione del processo, la produzione in udienza da parte del procuratore di copia dell'estratto della sentenza dichiarativa del fallimento del suo assistito, con la contestuale astensione dallo svolgimento di qualsiasi attività difensiva, equivale alla dichiarazione dell'evento risultante dal documento (ai sensi dell'art. 300, primo comma, c.p.c.), a meno che la documentazione non venga prodotta per altri scopi (ad esempio, per il rinvio dell'udienza).
Cass. civ. n. 11195/1992
Il principio, secondo il quale il processo di cassazione, caratterizzato dall'impulso d'ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi di cui agli artt. 299 e ss. c.p.c., tenendo conto che tali norme si riferiscono esclusivamente al giudizio di merito e non sono suscettibili di applicazione analogica in quello di legittimità, non trova deroga quando, dopo la proposizione del ricorso, si rendano necessari atti od iniziative della parte o del difensore, atteso che, pure in questi casi, la mancata previsione dell'interruzione non implica lesione del diritto di difesa o menomazione del contraddittorio, restando a carico dell'interessato di attivarsi per ovviare ad evenienze conosciute o comunque conoscibili.
Cass. civ. n. 1434/1992
Nel caso di morte (o di perdita della capacità giuridica) di una parte costituita in giudizio, la mancata dichiarazione dell'evento ad opera del suo procuratore, ai fini interruttivi ai sensi dell'art. 300 c.p.c., non impedisce alla controparte che sia comunque a conoscenza di tale evento di prendere l'iniziativa della chiamata in giudizio dei successori di detta parte, dovendosi in questo caso il termine riassunzione intendersi impropriamente usato come atto d'impulso processuale non conseguente ad una precedente fase di interruzione, ma volto anzi ad evitarla.
Cass. civ. n. 5391/1990
L'incidenza dell'evento morte di una parte costituita con procuratore verificatosi durante il giudizio di merito è regolata dall'art. 300 c.p.c. in base al quale è indispensabile ed insostituibile la comunicazione formale dell'evento da eseguirsi dal procuratore della parte deceduta, mentre non ha rilevanza la conoscenza che dell'evento stesso le altre parti abbiano eventualmente avuto aliunde; sicché l'effetto interruttivo del processo è prodotto da una fattispecie complessa, costituita dal verificarsi dell'evento e dalla dichiarazione in udienza o dalla notificazione eseguita dal procuratore alle altre parti. Ne consegue che nel caso di decesso della parte costituita nel corso di un grado di merito prima della chiusura della discussione, in difetto di dichiarazione o di notificazione dell'evento ad opera del procuratore, l'atto di impugnazione è validamente notificato presso il procuratore stesso, a norma dell'art. 330 c.p.c., indipendentemente dall'eventuale conoscenza di quell'evento da parte del notificante.
Cass. civ. n. 5400/1985
Nell'ipotesi in cui la notizia della morte della parte costituita sia acquisita al processo ad opera della controparte che la porti a conoscenza del giudice ai fini dell'interruzione del processo, senza che questa venga ordinata in quanto non dichiarata o notificata dal procuratore della parte deceduta, è da escludere l'ultrattività della procura ad litem di detto procuratore e, stante la conseguente non operatività della precedente elezione di domicilio presso il procuratore costituito, la controparte, che intenda proporre impugnazione, deve notificarla personalmente agli eredi della parte defunta, dovendo applicarsi per analogia (a causa dell'estinzione del mandato e della conseguente non operatività della precedente elezione di domicilio presso il procuratore costituito) il terzo comma dell'art. 330 c.p.c.
Cass. civ. n. 5291/1984
Seppure la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio della parte costituita, verificatasi nel corso del giudizio e prima della chiusura della discussione, hanno rilevanza processuale soltanto ove dichiarate in udienza o notificate alle altre parti dal procuratore, con la conseguenza che, in mancanza di tali attività, l'atto di impugnazione è validamente notificato presso il procuratore stesso a norma del primo comma dell'art. 300 c.p.c., a prescindere da ogni questione sulla eventuale conoscenza aliunde di quegli eventi da parte del notificante; tuttavia l'altra parte, che abbia avuto conoscenza di essi, può compiere le attività processuali per fare partecipare al giudizio il soggetto che, per effetto degli eventi stessi, ha acquisito la capacità processuale. Conseguentemente è valida la notifica dell'impugnazione effettuata personalmente agli eredi della parte defunta (o al soggetto che abbia acquisito la capacità processuale), senza che la mancata notifica del gravame al procuratore della parte defunta (o divenuta incapace) importi l'inammissibilità dell'impugnazione.
Cass. civ. n. 1230/1984
La morte o la perdita della capacità della parte costituita, che sopravvengano nel corso di un grado di merito del processo, prima della chiusura della discussione, sono regolamentate esclusivamente dalle disposizioni dell'art. 300 c.p.c., restando preclusa ogni integrazione od interferenza delle diverse disposizioni che regolano gli effetti di detti eventi ove verificatisi in successivi momenti del rapporto processuale. Pertanto, qualora il procuratore, unico legittimato, ometta di dichiarare in udienza o di notificare alle altre parti, fino alla chiusura della discussione, la morte o la perdita di capacità della parte rappresentata, in precedenza intervenute, la posizione di detta parte rappresentata rimane stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, quale persona ancora esistente od ancora capace, con correlativa ultrattività della procura alla lite, fino a quando, nella successiva fase di impugnazione, non si costituiscano gli eredi della parte defunta od il rappresentante della parte incapace, ovvero il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura valida anche per gli ulteriori gradi del processo, non dichiari in udienza o notifichi alle altre parti il verificarsi dell'evento, ovvero infine, in caso di contumacia, l'evento medesimo non sia notificato o certificato dallo ufficiale giudiziario. Da tanto consegue che, per il caso di decesso od incapacità della parte costituita sopravvenuti in un grado del giudizio di merito e prima della chiusura della discussione, senza che il procuratore abbia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti l'evento, la notificazione della sentenza fatta al procuratore medesimo, a norma dell'art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti degli eredi della parte deceduta o del rappresentante della parte divenuta incapace.
Cass. civ. n. 2326/1981
Nel caso di morte o perdita della capacità di stare in giudizio della parte rimasta contumace, l'evento interruttivo del processo va considerato come non avvenuto, qualora non sia stato portato a conoscenza nei modi stabiliti dall'art. 300, quarto comma, c.p.c., attesa la tipicità dei mezzi di conoscenza previsti dalla norma, che non consente né l'automaticità dell'interruzione, né la possibilità di equipollenti, dovendo in particolare ritenersi che, data la preordinazione della disciplina dell'interruzione alla tutela dell'interesse della parte colpita dal suindicato evento o dei suoi aventi causa, solo costoro sono legittimati alla notifica dell'evento stesso. Conseguentemente, non può attribuirsi efficacia interruttiva alla comunicazione fatta dal procuratore di una parte diversa, e ciò anche perché altrimenti, in questo caso, diversamente dall'ipotesi di evento interruttivo riguardante una parte costituita, sarebbe senza motivo riconosciuta al procuratore della controparte la possibilità di determinare l'interruzione del processo.
Cass. civ. n. 5108/1977
Il principio, enunciato nell'art. 300 c.p.c., secondo cui gli eventi relativi alla modificazione della capacità processuale della parte costituita hanno rilevanza processuale solo se dichiarati in udienza o notificati alle altre parti dal procuratore non osta a che, nel caso di mancata comunicazione da parte del procuratore dei mutamenti della capacità processuale del suo rappresentato, l'altra parte, che ne abbia avuto notizia, possa compiere le attività processuali per far partecipare al giudizio il soggetto che per effetto di tali mutamenti ne è divenuto capace. Pertanto, l'attore qualora abbia avuto notizia del raggiungimento della maggiore età da parte del convenuto, legalmente rappresentato in giudizio dal genitore, anche nel silenzio della controparte, può promuovere, con la chiamata in giudizio, la diretta partecipazione del soggetto (già minore) interessato alla prosecuzione del giudizio stesso.