(massima n. 1)
Le regole previste dagli artt. 299 e 300, secondo comma, c.p.c. in base alle quali la morte della parte costituita, dichiarata in udienza dal suo procuratore o da questi notificata alle altre parti, comporta la conseguenza automatica (indipendentemente cioč dalla successiva pronuncia del giudice, che ha valore puramente dichiarativo) dell'interruzione del processo, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, ovvero l'altra parte provveda a citarli in riassunzione non soffrono eccezione nel caso in cui, alla data della dichiarazione del procuratore della parte costituita, uno degli eredi risulti gią costituito nel processo in nome proprio, sia pure in una posizione di sostanziale coincidenza di interessi e di linea difensiva con la parte poi defunta, richiedendosi anche in tale evenienza per la prosecuzione del processo la sua costituzione nella predetta qualitą (successoria) dopo il verificarsi dell'evento interruttivo.