(massima n. 1)
Per il disposto dell'art. 300 c.p.c. la morte nel corso del giudizio di merito della parte costituita a mezzo di procuratore non determina l'interruzione del processo, in difetto di dichiarazione o di notificazione di detto evento da parte del procuratore, sicché l'atto di impugnazione è validamente notificato alla parte originaria presso il procuratore a mente dell'art. 330 c.p.c., senza che rilevi l'eventuale conoscenza che di quell'evento abbia avuto aliunde il notificante.