(massima n. 1)
In tema di interruzione del processo, si ha "riapertura dell'istruzione", ai sensi dell'art. 300, quinto comma, c.p.c., con la conseguente rilevanza degli eventi interruttivi successivi alla chiusura della discussione, quando il procedimento regredisce dalla fase decisoria ad una fase precedente, in cui può svolgersi attività istruttoria, a prescindere dalla circostanza che quest'ultima abbia effettivamente luogo; pertanto, allorché il tribunale, in composizione monocratica, dopo aver trattenuto la causa in decisione, fissi una nuova udienza davanti a sé "per chiarimenti" (che costituiscono attività istruttoria) e vi riceva la dichiarazione del procuratore circa l'avvenuto decesso del cliente, deve constatare l'interruzione del processo, restando irrilevante che in tale udienza sia effettivamente svolta attività istruttoria.