(massima n. 1)
Il principio per il quale il verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 300 c.p.c. produce l'interruzione del procedimento solo se il procuratore della parte cui si riferisce l'evento interruttivo lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti, operando in mancanza il principio della ultrattivitā della procura ad litem, non č applicabile al caso in cui la procura, originariamente rilasciata dal genitore in rappresentanza del figlio minore che, nelle more, abbia raggiunto la maggiore etā, non sia valida anche per l'ulteriore grado del processo, essendosi il rappresentante legale limitato (come nella specie) a conferire al difensore mandato per la sola fase processuale dinanzi al giudice di primo grado.