(massima n. 1)
Quando successivamente alla pubblicazione di una sentenza di merito, e quindi nel periodo intercorrente tra la fase processuale del relativo giudizio e quella dell'eventuale giudizio di impugnazione, si verifica la morte (o la perdita della capacitą di agire) della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, l'evento potenzialmente interruttivo non incide pił sul processo (determinandone l'interruzione), ma sul termine per la proposizione dell'impugnazione; quest'ultima va proposta nei confronti del successore e, se rivolta alla parte originaria, č affetta da nullitą rilevabile di ufficio a norma dell'art. 164, comma primo, c.p.c. (errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius), suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio del successore universale (o del soggetto comunque attualmente legittimato), con effetti ex nunc (cioč con salvezza dei diritti quesiti dalla controparte), a norma dell'art. 164 vecchio testo, per i procedimenti pendenti alla data del 30 aprile 1995, e con efficacia sanante piena, sul piano sostanziale e processuale, per le controversie iniziate successivamente, a norma del nuovo testo del medesimo articolo, come sostituito dall'art. 9 della legge n. 353 del 1990. (Fattispecie relativa al subentro della Azienda sanitaria locale Cittą di Milano a varie aziende preesistenti, in esecuzione della L.R. Lombardia 11 luglio 1997, n. 31, qualificabile come successione a titolo universale, stante il trasferimento complessivo di beni e rapporti previsto dall'art. 7, comma settimo).