Limiti di efficacia della prescrizione. Oggetto. Initium praescriptionis
A seguito dell'assorbimento nel codice civile di una., notevole parte delle materie regolate dal codice di commercio, anche alcune specie di prescrizioni di cui questo si occupava nel titolo quarto, sono considerate nell'ultimo titolo del libro della tutela.
Nell'articolo in esame è disciplinata la prescrizione in materia di società registrate. Per essa è stato mantenuto il termine di cinque anni ; ma non si ripete più la tormentata. formulazione del n. 1 dell'art. 919 del codice di commercio abrogato. Lo studioso certamente ricorda le vivaci dispute cui questo aveva dato luogo principalmente per stabilire il significato da darsi a quello che era l'oggetto della prescrizione : azioni derivanti dal contratto di società » e azioni « derivanti dalle operazioni sociali ».
Ritenevano alcuni, i quali consideravano la norma nella sua lata eccezione, che questa accanto alle azioni aventi origine dal contratto di società, poneva, per sottoporle alla stessa prescrizione, pure le operazioni dipendenti dal funzionamento esteriore della società nei rapporti con i terzi ; si obbiettava da altri, e con fondatezza, che attribuendo al termine «operazioni-sociali » il significato di « affari compiuti dalla società », si doveva ritenere ordinaria in materia di società, una prescrizione che appariva, ovviamente, eccezionale per le azioni che potevano farsi valere da e contro la società.
La nuova formulazione dell'art. 2949 evita il riproporsi di tali dispute ; in questo si parla di « diritti che derivano dai rapporti sociali » ; ci sembra, quindi, chiaro che la prescrizione colpisce soltanto quei diritti che o hanno origine dal contratto di società o derivano dall'esplicamento organico della vita della società e dall'uno e dall'altro attingono il loro speciale carattere, mentre altrettanto certo è, a nostro giudizio, che ne restano esclusi tutti gli altri diritti i quali trovano la loro ragion d'essere negli ordinari rapporti giuridici che una società può contrarre al pari di ogni altra persona e per il cui esercizio è del tutto indifferente la circostanza di essere stati posti in essere da una società. Volendo, ora, dare una indicazione, meramente esemplificativa, dei diritti in discorso, potremmo dire che in essi sono da ritenersi comprese le azioni : a) che un socio può esercitare- contro l'altro socio per l'esecuzione degli obblighi sociali ; b) che e la società, attraverso i suoi amministratori, e i terzi interessati hanno facoltà di proporre contro il socio che non abbia adempiuto ai suoi obblighi sociali, come ad es., se non ha fatto i promessi versamenti ; e) che i soci possono intentare contro la società per il riconoscimento di quanto è loro dovuto, come il pagamento dei dividendi, la corresponsione degli utili ; d) che la società esercita per ottenere dal socio il rimborso di quegli utili da lui indebitamente percetti ; e) che la società può intentare contro il socio responsabile di aver distolto dal fondo comune più di quanto gli era stato assegnato per le sue spese particolari. Ma perché tutte queste azioni possano ritenersi colpite dalla prescrizione quinquennale è necessario che la società sia regolarmente iscritta nel registro delle imprese: questa formalità corrisponde a quella richiesta dall'abrogato art. 919, per il quale la prescrizione in esame operava qualora fossero state eseguite regolarmente le pubblicazioni ordinate nel titolo IX del libro primo del codice del commercio. Da ciò segue che anche oggi per le società non iscritte non può invocarsi la prescrizione breve.
Dell'initium praescriptionis, l'articolo in commento, diversamente dall'art. 949, non si occupa ; riprende, perciò, vigore il principio generale enunciato dall'art. 2935.
Azioni di responsabilità contro gli amministratori
Il capoverso dell'art. 2949 sottopone alla stessa prescrizione di cinque anni l'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge. La dottrina, nel silenzio del codice abrogato, aveva fatto rientrare questa prescrizione egualmente nell'ampia terminologia dell'art. 919, n. 1, per il giusto rilievo che le azioni in discorso si riportavano, sempre, nella loro esistenza, alla società e traevano origine da responsabilità degli amministratori incontrate nelle operazioni sociali ; cosi si precisavano anche i Limiti di applicabilità di tale prescrizione breve, che non colpiva, invece, le azioni di responsabilità di un socio contro gli amministratori, le quali erano soggette all'ordinaria prescrizione. Ora il capoverso dell'art. 2949, parlando di un'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori (a) nei casi stabiliti dalla legge (b), pone gli stessi limiti soggettivi (a) ed oggettivi (b), per cui, in ogni altro caso, è applicabile l'ordinaria prescrizione di dieci anni.