(massima n. 1)
La morte della parte costituita nel corso del giudizio di primo grado e prima della chiusura della discussione, non dichiarata in udienza o notificata alle altre parti dal procuratore, ove gli sia stata originariamente conferita procura ad litem anche per gli ulteriori gradi del processo, può proporre impugnazione in rappresentanza della parte che, pur deceduta, va considerata nell'ambito del processo ancora in vita.