(massima n. 1)
L'interruzione del processo a causa di uno degli eventi previsti dall'art. 300 c.p.c. consegue solo ad un atto del procuratore quale dominus litis atto che postula la valutazione, riferita all'oggetto della causa, dell'opportunitą, nell'interesse delle parti stesse o dei suoi eredi, in caso di morte o di perdita di capacitą della parte, di comunicare o notificare l'evento interruttivo alle altre parti, senza che detta comunicazione o notificazione ammetta equipollenti.