(massima n. 1)
La morte o la perdita della capacitā di una parte costituita, che sopravvengono nel corso del giudizio di appello, prima della chiusura della discussione, trovano specifica e compiuta regolamentazione nelle disposizioni dell'art. 300 c.p.c., senza alcuna possibilitā di integrazione o di interferenza sulla relativa disciplina dei principi e delle norme che regolano gli effetti degli eventi medesimi se intervenuti in ulteriori e diversi momenti del rapporto processuale. Pertanto, se il procuratore costituito, unico legittimato ai sensi del citato art. 300 c.p.c., ometta di dichiarare in udienza o di notificare alle altre parti, fino all'udienza di discussione, l'avvenuta morte o perdita di capacitā della parte da lui rappresentata, la posizione giuridica di quest'ultima resta stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, quale persona ancora esistente e capace, con correlativa ultrattivitā del mandato ad litem, pure nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto processuale mediante proposizione di impugnazione, con la conseguenza che il ricorso per cassazione č validamente notificato presso il procuratore stesso, a norma dell'art. 330, comma 1, c.p.c., anche se la parte notificante abbia avuto o sia stata portata in altro modo o in altro momento a conoscenza dell'evento.